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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 12312/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico e articolato motivo, deduce in primo luogo l'assenza di prova dell'elemento oggettivo (per essersi limitato a fare uso del bene di illecita provenienza da altri ricevuto) e soggettivo (per non avere avuto la consapevolezza dell'illecita provenienza dell'arma); in secondo luogo lamenta l'errato diniego dell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen e delle circostanze attenuanti generiche; considerato che tutte le censure appena sintetizzate non si confrontano con la motivazione dei giudici di merito e, in particolare, costituiscono mera riproposizione di doglianze contenute nell'atto di appello, che la Corte territoriale ha - con motivazione non manifestamente illogica - vagliato e superato; rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato richiama tutti gli elementi sulla scorta dei quali è stata esclusa la estemporaneità della presenza del ricorrente al momento della scambio dell'arma in cambio dello stupefacente (uso dell'autovettura del Vigilia, pedinamento dell'auto degli spacciatori dapprima fino al luogo dove era nascosta l'arma, quindi fino al luogo della cessione dello stupefacente dello scambio, disponibilità a fornire il proprio numero a questi ultimi del proprio cellulare) e inferito la sicura consapevolezza della sua provenienza illecita, elementi questi a fronte dei quali la difesa si limita a opporre una differente ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede; ritenuto che la Corte territoriale, nel negare la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. sulla scorta del valore del bene oggetto del reato, delle modalità del fatto e della personalità dei soggetti agenti, si è posta nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capac:ità a delinquere dell'agente» (ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/07/2022, Mazza, Rv. 283340); rilevato inoltre che la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di valenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla scorta della gravità della condotta, della personalità negativa del Vigilia gravato da numerosi precedenti e dall'assenza di sintomi di resipiscenza e che tale motivazione è 6 coerente con il principio secondo cui «In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Cass. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con un unico e articolato motivo, deduce in primo luogo l'assenza di prova dell'elemento oggettivo (per essersi limitato a fare uso del bene di illecita provenienza da altri ricevuto) e soggettivo (per non avere avuto la consapevolezza dell'illecita provenienza dell'arma); in secondo luogo lamenta l'errato diniego dell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen e delle circostanze attenuanti generiche; considerato che tutte le censure appena sintetizzate non si confrontano con la motivazione dei giudici di merito e, in particolare, costituiscono mera riproposizione di doglianze contenute nell'atto di appello, che la Corte territoriale ha - con motivazione non manifestamente illogica - vagliato e superato; rilevato, infatti, che il provvedimento impugnato richiama tutti gli elementi sulla scorta dei quali è stata esclusa la estemporaneità della presenza del ricorrente al momento della scambio dell'arma in cambio dello stupefacente (uso dell'autovettura del Vigilia, pedinamento dell'auto degli spacciatori dapprima fino al luogo dove era nascosta l'arma, quindi fino al luogo della cessione dello stupefacente dello scambio, disponibilità a fornire il proprio numero a questi ultimi del proprio cellulare) e inferito la sicura consapevolezza della sua provenienza illecita, elementi questi a fronte dei quali la difesa si limita a opporre una differente ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede; ritenuto che la Corte territoriale, nel negare la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. sulla scorta del valore del bene oggetto del reato, delle modalità del fatto e della personalità dei soggetti agenti, si è posta nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capac:ità a delinquere dell'agente» (ex multis, Sez. 2, n. 29346 del 10/07/2022, Mazza, Rv. 283340); rilevato inoltre che la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di valenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla scorta della gravità della condotta, della personalità negativa del Vigilia gravato da numerosi precedenti e dall'assenza di sintomi di resipiscenza e che tale motivazione è 6 coerente con il principio secondo cui «In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Cass. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere
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