Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07566/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 28713/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Cosseria n. 2(presso lo studio Placidi), sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 4276 / 0 4 / 20 1 5 , depositata il 7.05.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, Imposte dirette, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettava i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso distinti avvis i di accertamento, emessi per l’anno 2007 , con i quali venivano determinati maggiori ricavi nei confronti della società ( derivanti dall’omessa contabilizzazione di 12 assegni circolari percepiti da altrettanti assegnatari di immobili per lavori eseguiti dalla società nell’ambito di un programma di edilizia agevolata) e maggior reddit o di partecipazione nei confronti dei soci , imputat o pro quota per trasparenza; - la Commissione tributaria regionale dell a Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello proposto da i contribuenti, rilevando che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l’esistenza dei 12 assegni girati dagli assegnatari degli alloggi, ma non ha mai ammesso di averli riscossi né personalmente né per conto della società, come risulta anchedalla certificazione bancaria; - era irrilevante la circostanza che 4 dei 12 assegni fossero stati incassati da tale [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto sconosciuto e non appartenente alla compagine sociale; -dalla proposta avanzata dall’Ufficio in sede di reclamo – mediazione , di cancellare le sanzioni applicate,poteva desumersi il riconoscimento della legittimità della condotta dei contribuenti; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; -i contribuenti resistono con controricorso, illustrato con memoria . [OSCURATO:PERSONA] - Con i l prim o motiv o d i ricorso , l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 132, 277 cod. proc. civ., 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR affermato, con motivazione apparente, di accogliere parzialmente l’appello proposto dai contribuenti, senza, tuttavia, indicare il contenuto della parte non accolta, che non si comprende neppure dalla giustificazione relativa alla compensazione delle spese , determinando così una decisione incomprensibile, ulteriormente illogica nella parte in cui sovrappone il piano della proposta transattiva formulata dall’Ufficio (che proponeva l’abbattimento delle sanzioni) con quello di un implicito riconoscimento dell’infondatezza della pretesa; - con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 2735, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTRriconosciuto valore di prova legale alla dichiarazione confessoria resa in sede di verifica fiscale dal legale rappresentante della società contribuente, [OSCURATO:PERSONA]; - con il terzo motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento alle seguenti circostanze: 4 dei 12 assegni emessi a favore degli assegnatari erano stati incassati da [OSCURATO:PERSONA], madre dei due soci e compartecipe con gli stessi, come aventecausa in un contratto di mutuo; il legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che gli assegni erano stati incassati dalla società per fare fronte alle spese, fra cui quelle per l’istruzione della pratica delleagevolazioni richiest e dagli assegnatari degli alloggi ; - preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del dovere di sinteticità espositiva, proposta dai controricorrenti, posto che l’Agenzia ricorrente si è limitata a riprodurre nel contenuto del ricorso le parti degli atti e dei documenti, ritenute necessarie, in ossequio al principio di autosufficienza, a fare comprendere le questioni prospettate con l’impugnazione; -ciò premesso, il primo motivo è fondato ; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); -la sentenza impugnata contiene una motivazione incomprensibile, in quanto afferma di volere accogliere parzialmente l’appello dei contribuenti, ma non specifica la parte dell’impugnazione che è stata ritenuta infondata, ed è in totale contraddizione con il dispositivo, visto che dalle argomentazioni si evince un accoglimento totale dell’impugnazione e non è possibile aff ermare, in via interpretativa, che il parziale accoglimento riguardi esclusivamente la decisione di compensare le spese, non essendo chiaro neppure se detta compensazione attiene ad entrambi i gradi del giudizio o solo al giudizio di appello; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - la sentenza impugnata non solo non fa comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello e le ragioni poste a base della decisione, formulandoconsiderazioni inidonee a sorreggerla, ma non contiene alcuna motivazione in ordine ad alcune fondamentali questioni prospettate dall’Agenzia delle Entrate (ed indicate nella sentenza di primo grado) e, segnatamente , sull’incasso, da parte di [OSCURATO:PERSONA] ( madre dei due soci e compartecipe con gli stessi, come avente causa in un contratto di mutuo),di 4 dei 12 assegni emessi a favore degli assegnatari e sul la circostanza riferita dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], che almeno una parte degli assegni era stata incassat a d alla società per fare fronte alle spese, fra cui quelle per l’istruzione della pratica della agevolazioni richieste dagli assegnatari degli alloggi; -l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle altre censure; - in conclusione , va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo diricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 28713/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Cosseria n. 2(presso lo studio Placidi), sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 4276 / 0 4 / 20 1 5 , depositata il 7.05.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, Imposte dirette, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettava i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso distinti avvis i di accertamento, emessi per l’anno 2007 , con i quali venivano determinati maggiori ricavi nei confronti della società ( derivanti dall’omessa contabilizzazione di 12 assegni circolari percepiti da altrettanti assegnatari di immobili per lavori eseguiti dalla società nell’ambito di un programma di edilizia agevolata) e maggior reddit o di partecipazione nei confronti dei soci , imputat o pro quota per trasparenza; - la Commissione tributaria regionale dell a Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello proposto da i contribuenti, rilevando che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l’esistenza dei 12 assegni girati dagli assegnatari degli alloggi, ma non ha mai ammesso di averli riscossi né personalmente né per conto della società, come risulta anchedalla certificazione bancaria; - era irrilevante la circostanza che 4 dei 12 assegni fossero stati incassati da tale [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto sconosciuto e non appartenente alla compagine sociale; -dalla proposta avanzata dall’Ufficio in sede di reclamo – mediazione , di cancellare le sanzioni applicate,poteva desumersi il riconoscimento della legittimità della condotta dei contribuenti; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi; -i contribuenti resistono con controricorso, illustrato con memoria . [OSCURATO:PERSONA] - Con i l prim o motiv o d i ricorso , l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 132, 277 cod. proc. civ., 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR affermato, con motivazione apparente, di accogliere parzialmente l’appello proposto dai contribuenti, senza, tuttavia, indicare il contenuto della parte non accolta, che non si comprende neppure dalla giustificazione relativa alla compensazione delle spese , determinando così una decisione incomprensibile, ulteriormente illogica nella parte in cui sovrappone il piano della proposta transattiva formulata dall’Ufficio (che proponeva l’abbattimento delle sanzioni) con quello di un implicito riconoscimento dell’infondatezza della pretesa; - con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 2735, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTRriconosciuto valore di prova legale alla dichiarazione confessoria resa in sede di verifica fiscale dal legale rappresentante della società contribuente, [OSCURATO:PERSONA]; - con il terzo motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento alle seguenti circostanze: 4 dei 12 assegni emessi a favore degli assegnatari erano stati incassati da [OSCURATO:PERSONA], madre dei due soci e compartecipe con gli stessi, come aventecausa in un contratto di mutuo; il legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che gli assegni erano stati incassati dalla società per fare fronte alle spese, fra cui quelle per l’istruzione della pratica delleagevolazioni richiest e dagli assegnatari degli alloggi ; - preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione del dovere di sinteticità espositiva, proposta dai controricorrenti, posto che l’Agenzia ricorrente si è limitata a riprodurre nel contenuto del ricorso le parti degli atti e dei documenti, ritenute necessarie, in ossequio al principio di autosufficienza, a fare comprendere le questioni prospettate con l’impugnazione; -ciò premesso, il primo motivo è fondato ; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); -la sentenza impugnata contiene una motivazione incomprensibile, in quanto afferma di volere accogliere parzialmente l’appello dei contribuenti, ma non specifica la parte dell’impugnazione che è stata ritenuta infondata, ed è in totale contraddizione con il dispositivo, visto che dalle argomentazioni si evince un accoglimento totale dell’impugnazione e non è possibile aff ermare, in via interpretativa, che il parziale accoglimento riguardi esclusivamente la decisione di compensare le spese, non essendo chiaro neppure se detta compensazione attiene ad entrambi i gradi del giudizio o solo al giudizio di appello; - poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232); - la sentenza impugnata non solo non fa comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice di appello e le ragioni poste a base della decisione, formulandoconsiderazioni inidonee a sorreggerla, ma non contiene alcuna motivazione in ordine ad alcune fondamentali questioni prospettate dall’Agenzia delle Entrate (ed indicate nella sentenza di primo grado) e, segnatamente , sull’incasso, da parte di [OSCURATO:PERSONA] ( madre dei due soci e compartecipe con gli stessi, come avente causa in un contratto di mutuo),di 4 dei 12 assegni emessi a favore degli assegnatari e sul la circostanza riferita dal legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], che almeno una parte degli assegni era stata incassat a d alla società per fare fronte alle spese, fra cui quelle per l’istruzione della pratica della agevolazioni richieste dagli assegnatari degli alloggi; -l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle altre censure; - in conclusione , va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo diricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tr
Sentenza Cassazione n. 07566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris