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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2022

Cassazione n. 38175/2022

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seguente SENTENZA 11 OT T 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale l'imputato era stato condannato, con la recidiva reiterata, alla pena di mesi nove di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 10- quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e &, non versava le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lvo 241 del 1997, nell'anno di imposta 2012, crediti inesistenti per C 209.825,00.

Fatto accertato il 20/05/2015.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 10 quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe confermato la responsabilità penale ritenendo sussistente il dolo eventuale, là dove sulla scorta delle emergenze probatorie era emersa, al più, la colpa del prevenuto il quale poteva essere consapevole che il commercialista non registrasse le fatture in contabilità, ma non era consapevole che utilizzasse le stesse quale credito Iva in compensazione con debiti fiscali.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 157 e ss. cod.pen. ed eccepisce la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Va, in primo luogo apprezzato il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato.

Esso è manifestamente infondato.

Il ricorrente parte da una corretta premessa in diritto e cioè che il reato si configura nel momento in cui, tramite l'inoltro del mod.

F24, si opera la compensazione che supera la soglia di punibilità, ovvero, nel successivo momento in cui si procede, per lo stesso periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore alla soglia di rilevanza di C 50.000,00, non rilevando il momento della presentazione annuale, non richiesta dalla norma penale (Sez. n. 4958 del 11/10/2018, Cappello, Rv. 274854), ma ne trae una conclusione, nel senso della ritenuta prescrizione del reato, non corretta in quanto omette di valutare, nel computo del termine di prescrizione del reato, la circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata i cui effetti sul trattamento sanzionatorio sono stati riconosciuti dai giudici del merito.

Ne consegue che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del reato contestato all'imputato, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., deve essere calcolata la recidiva reiterata e, dunque, il termine massimo deve essere individuato in anni nove (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, PG/Cilente, Rv. 276016) decorrenti, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza Cappello, dal 31 luglio 2013 (ultima compensazione tramite F24).

Il termine di prescrizione verrà a maturare il 31 luglio 2022.

4. Non essendo prescritto il reato contestato, vanno esaminati i motivi di merito.Il primo motivo di ricorso afferente all'affermazione della responsabilità è privo della specificità estrinseca non coniugandosi la censura con le ragioni della decisione.

La sentenza impugnata ha ritenuto in capo all'imputato il dolo generico del reato.

A pag. 2-3 i giudici del merito argomentano che il ricorrente, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva presentato una dichiarazione il 25/09/2012, in cui indicava un credito Iva di C 6.213,00, mentre nei modelli F24 di versamento delle imposte indicava crediti Iva in compensazione per C 209.825,00 per i quali non forniva alcuna documentazione giustificativa.

Da tali elementi i giudici territoriale hanno tratto la dimostrazione del dolo del reato ovvero della consapevolezza del versamento inferiore delle imposte per effetto della indebita compensazione, senza che venisse fornito in dibattimento alcun documento giustificativo della sussistenza dei crediti, da cui l'ulteriore conclusione della non pertinenza della tesi difensiva della mancata registrazione delle fatture da parte del commercialista, fatture mai prodotte.

5. Il terzo motivo di ricorso appare del tutto eccentrico là dove censura il trattamento sanzionatorio sul rilievo che in presenza di un dolo eventuale, tale elemento doveva essere valutato ai fini del trattamento sanzionatorio.

Essendo stato escluso che il ricorrente abbia agito accettando il rischio del mancato versamento delle imposte per effetto della compensazione illecita, il motivo è del tutto scollegato e pertanto inammissibile.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA 11 OT T 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale l'imputato era stato condannato, con la recidiva reiterata, alla pena di mesi nove di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 10- quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e &, non versava le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lvo 241 del 1997, nell'anno di imposta 2012, crediti inesistenti per C 209.825,00. Fatto accertato il 20/05/2015. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 10 quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe confermato la responsabilità penale ritenendo sussistente il dolo eventuale, là dove sulla scorta delle emergenze probatorie era emersa, al più, la colpa del prevenuto il quale poteva essere consapevole che il commercialista non registrasse le fatture in contabilità, ma non era consapevole che utilizzasse le stesse quale credito Iva in compensazione con debiti fiscali. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione al trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 157 e ss. cod.pen. ed eccepisce la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Va, in primo luogo apprezzato il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato. Esso è manifestamente infondato. Il ricorrente parte da una corretta premessa in diritto e cioè che il reato si configura nel momento in cui, tramite l'inoltro del mod. F24, si opera la compensazione che supera la soglia di punibilità, ovvero, nel successivo momento in cui si procede, per lo stesso periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore alla soglia di rilevanza di C 50.000,00, non rilevando il momento della presentazione annuale, non richiesta dalla norma penale (Sez. n. 4958 del 11/10/2018, Cappello, Rv. 274854), ma ne trae una conclusione, nel senso della ritenuta prescrizione del reato, non corretta in quanto omette di valutare, nel computo del termine di prescrizione del reato, la circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata i cui effetti sul trattamento sanzionatorio sono stati riconosciuti dai giudici del merito. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del reato contestato all'imputato, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., deve essere calcolata la recidiva reiterata e, dunque, il termine massimo deve essere individuato in anni nove (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, PG/Cilente, Rv. 276016) decorrenti, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza Cappello, dal 31 luglio 2013 (ultima compensazione tramite F24). Il termine di prescrizione verrà a maturare il 31 luglio 2022. 4. Non essendo prescritto il reato contestato, vanno esaminati i motivi di merito.Il primo motivo di ricorso afferente all'affermazione della responsabilità è privo della specificità estrinseca non coniugandosi la censura con le ragioni della decisione. La sentenza impugnata ha ritenuto in capo all'imputato il dolo generico del reato. A pag. 2-3 i giudici del merito argomentano che il ricorrente, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva presentato una dichiarazione il 25/09/2012, in cui indicava un credito Iva di C 6.213,00, mentre nei modelli F24 di versamento delle imposte indicava crediti Iva in compensazione per C 209.825,00 per i quali non forniva alcuna documentazione giustificativa. Da tali elementi i giudici territoriale hanno tratto la dimostrazione del dolo del reato ovvero della consapevolezza del versamento inferiore delle imposte per effetto della indebita compensazione, senza che venisse fornito in dibattimento alcun documento giustificativo della sussistenza dei crediti, da cui l'ulteriore conclusione della non pertinenza della tesi difensiva della mancata registrazione delle fatture da parte del commercialista, fatture mai prodotte. 5. Il terzo motivo di ricorso appare del tutto eccentrico là dove censura il trattamento sanzionatorio sul rilievo che in presenza di un dolo eventuale, tale elemento doveva essere valutato ai fini del trattamento sanzionatorio. Essendo stato escluso che il ricorrente abbia agito accettando il rischio del mancato versamento delle imposte per effetto della compensazione illecita, il motivo è del tutto scollegato e pertanto inammissibile. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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