CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 16261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 14/03/2022 dalla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano - ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 24 gennaio 2022 dalla Pretura di Aquisgrana per dodici episodi di commercio illecito di sostanze stupefacenti. t 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della Schmuck, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) l'inosservanza e la violazione dell'alt. 16 della legge n. 69 del 2005 in quanto il mandato di arresto europeo sarebbe carente del contenuto minimo prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. e), della stessa legge. Il mandato di arresto europeo, infatti, non conterrebbe una sufficiente descrizione del grado di partecipazione della ricorrente alle condotte contestate, in quanto si limiterebbe a indicare la persona richiesta in consegna quale «correa», senza alcuna specificazione in merito a tale ultima qualificazione. Posto, pertanto, che il mandato di arresto europeo difetterebbe di requisiti essenziali, la Corte d'appello non avrebbe potuto provvedere allo stato degli atti sulla richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria tedesca e avrebbe illegittimamente omesso di procedere ad una richiesta di informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della legge 61 del 2005. b) l'inosservanza e la violazione dell'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo non solo riguarderebbe reati commessi in tutto o in parte in territorio italiano, ma anche perché per lo stesso fatto sarebbe pendente nei confronti della persona richiesta in consegna un procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria italiana. Espone il difensore che dal mandato di arresto europeo risulterebbe, infatti, che la persona richiesta in consegna, insieme all'indagato [OSCURATO:PERSONA], in data 21 luglio 2021 sarebbe stata controllata dalle forze dell'ordine italiane, che avrebbero reperito, occultati in un doppiofondo all'autovettura Audi A3 guidata dalla persona richiesta in consegna, 29 chilogrammi di cocaina; tale fatto risulterebbe commesso sul territorio italiano e per lo stesso sarebbe pendente il procedimento penale n. 44704/2021 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. La Corte di appello avrebbe, dunque, disposto la consegna in palese violazione dell'art. 18 -bis della legge n. 69 del 2005, rilevando, con motivazione solo apparente, che sarebbe intervenuto un accordo tra l'autorità giudiziaria tedesca e quella italiana di concentrazione in Germania dei procedimenti paralleli pendenti. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di appello non avrebbe ottemperato al principio del ne bis in idem riconosciuto dalla Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 e sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto, pur avendo la Procura Generale presso la Corte di appello di Trento disposto in data 10 marzo 2022 il trasferimento del procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria italiana a quella tedesca, il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe ancora archiviato il procedimento italiano in applicazione dell'art. 11, secondo comma, del d. Igs. n. 29 del 2016. La Corte di appello avrebbe, dunque, dovuto rifiutare la consegna al fine di prevenire una violazione del principio del ne bis in idem. c) l'inosservanza e la violazione dell'art. 9 della legge n. 69 del 2005, in relazione agli artt. 291 e 649 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la Corte di appello, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto del soggetto richiesto in consegna, aveva escluso che la persona richiesta in consegna potesse sottrarsi all'esecuzione del mandato di arresto europeo e aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, con ordinanza non impugnata dalla Procura generale. Con la sentenza impugnata, tuttavia, la Corte di appello, su richiesta della Procura generale, aveva applicato la misura della custodia cautelare nei confronti della persona richiesta in consegna senza, peraltro, che fossero emersi elementi nuovi rispetto alla pregressa ordinanza. La Corte di appello avrebbe, dunque, violato i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di giudicato cautelare e, segnatamente, la preclusione per la pubblica accusa alla reiterazione di una istanza cautelare respinta e non impugnata in assenza di mutamenti della situazione di fatto. La persona richiesta in consegna, infatti, si trovava, all'atto dell'arresto disposto in esecuzione del mandato di arresto europeo, e si trova, nell'attualità, in stato di custodia cautelare nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi all'autorità giudiziaria italiana e la decisione di improcedibilità del procedimento penale italiano, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n 29 del 2016 non sarebbe ancora stata adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, che l'art. 18 del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale» e, dunque, non per vizi della motivazione.3. Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza e la violazione dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo sarebbe carente del contenuto minimo prescritto dall'art. 6, connm1, lett. e), della stessa legge. 4. Il motivo è generico, in quanto non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata. La Corte di appello nella sentenza impugnata ha chiarito che il mandato di arresto europeo contiene «un'esauriente e completa descrizione dei fatti-reato contestati, e ciò in modo da soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 6, co. 1, lett. e), L. n. 69/2005». La Corte di appello ha rilevato come siano indicati il numero (dodici) dei fatti illeciti cui il mandato si riferisce, la cornice temporale in cui gli stessi sarebbero stati commessi, la data di ogni singolo trasporto della sostanza stupefacente, il luogo di commissione degli illeciti, il luogo di destinazione dei singoli trasporti di sostanza stupefacente, un'analitica descrizione dei singoli fatti e del grado di partecipazione della persona richiesta in consegna («correa»). La Corte di appello nella sentenza impugnata ha, dunque, correttamente ritenuto che l'ampia descrizione delle condotte contestate sul piano naturalistico- strutturale da parte dell'autorità giudiziaria emittente consenta al giudice richiesto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo di accertare, in modo effettivo e non meramente formale, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, e dell'obbligo di eseguire il mandato, secondo quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. F, n. 36844 del 27/08/2019, Lorenzon, Rv. 276784). 5. Con il secondo motivo la ricorrente censura l'inosservanza e la violazione dell'art. 18 -bis della legge n. 69 del 2005, in quanto il mandato di arresto europeo riguarderebbe non solo reati commessi in tutto o in parte in territorio italiano, ma anche per i quali sarebbe pendente nei confronti della persona richiesta in consegna un procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria italiana. 6. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato che la concentrazione del procedimento penale pendente innanzi all'autorità giudiziaria italiana presso l'autorità giudiziaria tedesca può considerarsi decisa definitivamente per effetto del perfezionamento dell'accordo di trasferimento e che la dichiarazione di improcedibilità da parte del Giudice per le indagini preliminari, in applicazione dell'art. 11, secondo comma, del d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 29 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali), sarebbe una sorta di atto dovuto, in quanto il giudice sarebbe ormai privo di margini di discrezionalità sul punto. Le statuizioni della Corte di appello sono corrette, in quanto l'effetto della concentrazione mediante trasferimento del procedimento penale consegue al perfezionamento dell'accordo tra autorità giudiziarie sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro ai sensi dell'art. 11 della d.lgs. n. 29 del 2016. Proprio il secondo comma di tale disposizione esclude ogni discrezionalità del giudice italiano sul proseguimento del procedimento, una volta raggiunto l'accordo («Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità»). 7. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'inosservanza e la violazione dell'art. 9 della legge n. 69 del 2005, in relazione agli artt. 291 e 649 cod. proc. pen. 8. Il motivo si rivela infondato. Non sussiste alcuna violazione del giudicato cautelare, in quanto proprio l'accordo raggiunto tra l'autorità giudiziaria tedesca e quella italiana per la concentrazione in Germania dei procedimenti paralleli pendenti costituisce il novum che legittimamente giustifica la diversa diagnosi cautelare. Proprio in ragione del trasferimento del procedimento penale italiano presso l'autorità giudiziaria tedesca, infatti, come ha correttamente rilevato la Corte di appello, il titolo cautelare adottato dal Giudice per le indagini preliminari è destinato ad essere revocato e, dunque, il pericolo di fuga, in relazione all'esecuzione del mandato di arresto europeo assume connotati di concretezza e attualità. Più in radice la censura svolta dalla ricorrente deve intendersi ormai preclusa, in quanto è volta esclusivamente a contestare l'assetto cautelare e non i presupposti per la consegna. Una volta, tuttavia, accertata l'assenza di condizioni ostative o di cause di rifiuto, la ricorrente non ha più interesse a coltivare la questione cautelare. In tema di mandato di arresto europeo, infatti, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l'interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di pericula libertatis (ex plurimis: Sez. 6, n. 33280 del 06/07/2021, Goldoni, Rv.281845-01; Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823-01; Sez. 6, n. 11325 del 12/03/2008, Chelcea, Rv. 238726-01; Sez. 6, n. 17631 del 03/05/2007, Sciaboni, Rv. 236219-01). 9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22