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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05412/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di applicazione per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso, così come poi ribadito nella memoria pervenuta il 22/12/2023, si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto non conterrebbe una rigorosa ed effettiva verifica degli elementi emersi e, non avendo considerato le richieste della difesa e gli argomenti da questa esposti, si baserebbe su di una valutazione superficiale, fondata su asserzioni che fanno riferimento a periodi antecedenti all'attuale detenzione, e su sillogismi di carattere presuntivo nei quali sono esternate mere affermazioni di stile; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla posizione rivestita dal ricorrente nell'associazione (così come ritenuta nelle sentenze di condanna, sia quella in esecuzione che quella pronunciata dopo l'inizio della detenzione) e a episodi specifici, come l'avere immediatamente ripreso i contatti con i sodali all'atto della precedente scarcerazione - risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di applicazione per anni due del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso, così come poi ribadito nella memoria pervenuta il 22/12/2023, si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato è inesistente o apparente in quanto non conterrebbe una rigorosa ed effettiva verifica degli elementi emersi e, non avendo considerato le richieste della difesa e gli argomenti da questa esposti, si baserebbe su di una valutazione superficiale, fondata su asserzioni che fanno riferimento a periodi antecedenti all'attuale detenzione, e su sillogismi di carattere presuntivo nei quali sono esternate mere affermazioni di stile; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia e ai pareri, alla posizione rivestita dal ricorrente nell'associazione (così come ritenuta nelle sentenze di condanna, sia quella in esecuzione che quella pronunciata dopo l'inizio della detenzione) e a episodi specifici, come l'avere immediatamente ripreso i contatti con i sodali all'atto della precedente scarcerazione - risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248- 01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
Decreto Cassazione n. 05412/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris