CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta una violazione di legge e un vizio della motivazione nella determinazione della pena, ma non si confronta con la motivazione della sentenza che determina la pena (di poco superiore al minimo edittale) in maniera conforme ai criteri del 133 cod. pen. in relazione alla gravità del reato e ai precedenti penali del reo, rilevando anche - per le stesse argomentazioni - una misura della riduzione della pena, per le circostanze attenuanti generiche, non nella massima estensione. Del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (come nel caso in giudizio, peraltro con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così