CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
adall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 18240/2025Numero sezionale 5697/2026Numero di raccolta generale 25516/2026Data pubblicazione 18/09/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 325/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, depositata il 28/1/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Milano una cartella di pagamento con cuil’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600 del 1973, aveva recuperato la somma di euro52.413,46, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di Iva nonversata per l’anno d’imposta 2018.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolseparzialmente il gravame evidenziando che, stante l’acquiescenza dellasocietà alla pretesa creditoria dell’amministrazione quale conseguenzadella presentazione di un’istanza di rateizzazione, e consideratol’avvenuto versamento di alcune rate, la cartella doveva essereannullata non integralmente, come erroneamente fatto dalla Corte diprimo grado, ma solo limitatamente alla somma già versata in esitoalla concessa dilazione.Numero registro generale 18240/2025Numero sezionale 5697/2026Numero di raccolta generale 25516/2026Data pubblicazione 18/09/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, cui l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 17 gennaio 2026, in considerazionedell’inammissibilità dei suoi motivi, la ricorrente, con atto depositato indata 9 marzo 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, aisensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata disposta latrattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va subito esaminato, per ragioni di priorità logica nonché perla sua portata assorbente, il terzo motivo di ricorso, con il quale sideduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 15-ter d.P.R. n. 602 del1973, degli artt. 2 e 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, e dell’art. 19 d.lgs. n.546 del 1992 poiché la Corte di secondo ha erroneamente ritenuto chel’istanza di rateizzazione avesse valore di acquiescenza rispettoall’obbligazione tributaria.2. – Il motivo è fondato.2.1. – Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che, diversamente da quantoritenuto nella proposta di definizione accelerata del ricorso, l’affermazionedel Giudice d’appello secondo cui «La presentazione della dilazionerappresenta […] acquiescenza alla pretesa creditoria dell’Amministrazioneargomentazione svolta ad abundantiam, ma assurge a ratio decidendidella pronuncia impugnata.La decisione della Corte regionale si base infatti sui due seguenti snodiargomentativi:-) l’istanza di dilazione della contribuente, determinando acquiescenzaall’altrui pretesa, esclude la fondatezza di quel motivo di contestazioneNumero registro generale 18240/2025Numero sezionale 5697/2026Numero di raccolta generale 25516/2026Data pubblicazione 18/09/2026facente leva su pagamenti parziali asseritamente eseguiti tramitecompensazioni (motivo, questo, di cui la stessa sentenza d’appello dà attonella parte dedicata alla ricostruzione dello svolgimento del processo);-) essendo state però già pagate alcune rate in esecuzione dellaconcessa dilazione, la cartella va annullata, sia pure limitatamenteall’importo delle rate versate.La qualificazione dell’istanza di dilazione come acquiescenza allapretesa fiscale è dunque essenziale nell’economia complessiva delladecisione, costituendone una delle basi portanti: ne deriva la sicurasussistenza di un interesse della ricorrente a contestare talequalificazione, censurandola sotto il profilo della violazione di norme didiritto.2.2. – Ciò posto, si osserva che costituisce principio generale nel dirittotributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento,esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamentodi un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e diriscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o dialtri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’andebeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e nonpossa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimentoesula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmentedalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la suabase nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà delcontribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia aldiritto di contestare l’an debeatur, debbono ritenersi giuridicamenterilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso divincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati (così già Cass.n. 2463/1975, richiamata più recentemente da Cass. n. 3414/2024; insenso analogo, e con specifico riferimento alla richiesta di rateizzazione,v. anche Cass. n. 3347/2017).Numero registro generale 18240/2025Numero sezionale 5697/2026Numero di raccolta generale 25516/2026Data pubblicazione 18/09/2026È sì vero che l’istanza di rateizzazione del debito tributario portato dacartelle esattoriali integra un riconoscimento del debito tale da interrompela prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è totalmente incompatibile conl’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dellecartelle di pagamento, ma ciò non toglie che essa non costituisceacquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa (inquesti termini Cass. n. 11338/2023 nonché Cass. n. 27672/2020).Orbene, la Corte lombarda, nell’affermare sic et simpliciter che lapresentazione dell’istanza di dilazione rappresenta acquiescenza allapretesa creditoria del fisco, si è posta in antitesi con i detti consolidatiinsegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Ciò che nella specie ètanto più grave ove si consideri che, come è incontroverso tra le parti,l’istanza di dilazione riguardava non già l’intera pretesa racchiusa nellacartella, ma solo quella parte di essa che residuava detratte le somme chela contribuente riteneva non dovute per aver formato oggetto di pregressecompensazioni: compensazioni la cui legittimità era appunto dibattuta trale parti ma sulla quale il Giudice d’appello nulla ha specificamente statuitoritenendo la relativa questione assorbita dalla supposta acquiescenza dellasocietà.Che la qualificazione dell’istanza di dilazione in termini di acquiescenzaalla pretesa sia erronea sembra consapevole, del resto, la stessacontroricorrente, che riconosce come la questione sia stata «mal posta»anche dalla sentenza di secondo grado, venendo qui in rilievo, a dettadell’Agenzia, non già un’ipotesi di acquiescenza, bensì una decadenza dalbeneficio della rateizzazione quale prevista dall’art. 8 d.lgs. n. 218 del1997: prospettazione, questa, che, ad ogni modo, involgendo ancheaccertamenti di fatto, non può formare oggetto di indagine nella presentesede.Ad un nuovo esame della vicenda controversa, che tenga conto deiprincipi sopra riferiti, provvederà dunque il Giudice del rinvio.Numero registro generale 18240/2025Numero sezionale 5697/2026Numero di raccolta generale 25516/2026Data pubblicazione 18/09/20263. – L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comportal’assorbimento degli altri tre, con i quali la ricorrente ha dedotto, da unlato, la nullità della sentenza impugnata per avere essa posto a base delladecisione una questione che non aveva formato oggetto di eccezione diparte e che non era neppure rilevabile d’ufficio (primo motivo) e cheinoltre non era stata previamente sottoposta al contraddittorio delle parti(secondo motivo), dall’altro, l’omesso esame di una serie di questioni,sostanzialmente attinenti alla legittimità delle contestate compensazioni,poste dalla contribuente nel primo e nel secondo grado di giudizio (quartomotivo).4. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo,assorbiti gli altri; va quindi cassata l’impugnata sentenza in relazioneal motivo accolto, e rinviato, anche per la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, erinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida