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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16321/2026

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[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al ricorso;- ricorrente -contro- intimato -nonchéLIQUIDAZIONE [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce alla dichiarazione di rinuncia;- interventore -avverso il DECRETO N. 5149/2020 [OSCURATO:PERSONA] CATANIAdel [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 30/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]umero re2gis tro generale 15953/2020Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16321/2026Data pubblicazione 26/05/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA],la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrente hadichiarato di rinunciare al ricorso non avendo più interesse allasua coltivazione;ritenuto che: - il sopravvenuto difetto d’interesse al ricorsocomporta l’inammissibilità dello stesso, senza pronuncia sullespese del giudizio in difetto di costituzione del Fallimento; -l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude la sussistenzadei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento delcd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.Mla Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 15953 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al ricorso;- ricorrente -contro- intimato -nonchéLIQUIDAZIONE [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce alla dichiarazione di rinuncia;- interventore -avverso il DECRETO N. 5149/2020 [OSCURATO:PERSONA] CATANIAdel [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 30/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]umero re2gis tro generale 15953/2020Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16321/2026Data pubblicazione 26/05/2026lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA],la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrente hadichiarato di rinunciare al ricorso non avendo più interesse allasua coltivazione;ritenuto che: - il sopravvenuto difetto d’interesse al ricorsocomporta l’inammissibilità dello stesso, senza pronuncia sullespese del giudizio in difetto di costituzione del Fallimento; -l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude la sussistenzadei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento delcd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.Mla Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 30 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 15953 - Sez. 1 - CC del 30 aprile 2026
Decreto Cassazione n. 16321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris