CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/03/1993 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Sufaj France4o ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Bari, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1.000 di ammenda in ordine al reato di cui all' art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Il ricorrente denuncia con un unico motivo di ricorso violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., nonché della pena pecuniaria sostitutiva di cui all'art. 56 quater L. 689/1981. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. 3. Invero, il ricorrente odierno con un unico motivo d'appello censura la sentenza d'appello nella parte in cui, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, nega l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ritenendo che non sussistano precedenti penali specifici ostativi e nella parte in cui non sostituisce la pena detentiva breve con una pena pecuniaria ex art. 56 quater L. 689/1981, ritenendo che non sussistano elementi che ostano ad una prognosi positiva circa l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. La Corte d'appello, ricostruita la dinamica del fatto tipico, ha escluso la particolare tenuità dell'offesa tanto alla luce delle obiettive modalità delle condotte dell'imputato- in particolare considerando che l'imputato guidava senza patente, e che già risultavano dal certificato penale due precedenti di guida senza patente, nonché anche per il reato di falsa dichiarazione sulla propria identità, per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesione personale, e della considerazione che si era rifiutato sia di sottoporsi al test alcolemico sia di recarsi presso il nosocomio per le cure del caso. Negava, inoltre, l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva in quanto, esercitando le prerogative di cui all'art.58 L.689/81, riteneva che alla luce della natura del reato contestato, del numero e della natura dei precedenti emergenti dal casellario giudiziario e avuto riguardo all'epoca della commissione del fatto, la pena sostitutiva sarebbe risultata inidonea in una prospettiva rieducativa e risocializzante. La motivazione logicamente espressa, coerente con le emergenze processuali è resistente alle censure del ricorrente, prive di reale confronto critico con tali argomentazioni. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M