CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 426/D, rappresentata e difesaope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] n. [OSCURATO:TELEFONO] PEC per il ricevimento degli [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui Uffici in Roma, via deiPortoghesi, 12 è domiciliata ex lege.- ricorrente -controD’AMICO Luigi, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Campobasso,con studio in Campobasso alla via Muricchio n. 3 in virtù di procura in calceal ricorso.- controricorrente -Numero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso il decreto del Tribunale di CAMPOBASSO, reso nel giudizio n. RG1/2021 sub. 2 depositato il 29/07/2025 e comunicato dalla Cancelleriaall’Agenzia delle entrate in data 29.07.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso, in parzialeaccoglimento del reclamo proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, ha: -annullato il decreto emesso dal giudice della procedura di sovraindebitamentoR.G. n. 1/2021, emesso in data 21/06/2022 e, per l’effetto, ha: -omologatol’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento originariamenteproposto da D’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - rimesso gli atti delprocedimento portante, R.G. n. 1/2021, dinanzi al giudice della procedura perl’adozione dei provvedimenti di propria competenza; - compensatointegralmente, tra le parti, le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.2. Con ricorso depositato in data 10/03/2025, AGENZIA DELLE ENTRATE hariassunto, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., il giudizio di reclamo dalla stessaproposto avverso il decreto emesso, dal Tribunale, in data 21/06/2022, conil quale era stato omologato l’accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento proposto da D’[OSCURATO:PERSONA].2.1 AGENZIA DELLE ENTRATE, in particolare, aveva dedotto, in quella sede,quali motivi di reclamo: a. la violazione dell’art. 11, co. 1, della legge n.3/2012, nella parte in cui il giudice della procedura non aveva tenuto contodella posizione di dissenso, a suo tempo, manifestata da [OSCURATO:PERSONA], avverso la proposta di piano inizialmente presentata (proposta del03/06/2021), ma solo del silenzio-assenso, serbato dall’Agente dellariscossione, relativamente alla proposta cd. integrativa successivamentedepositata dal debitore stesso, su autorizzazione del giudice della procedura(proposta cd. integrativa del 24/01/2022); b. la violazione dell’art. 12, co. 1,della legge n. 3/2012, nella parte in cui il giudice della procedura avevaomesso di considerare la mancata ricezione, da parte di AGENZIA DELLENumero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/2026ENTRATE, della comunicazione di cui all’art. 12, co. 1, cit. relativamente allaproposta integrativa depositata in data 24/01/2022, così che il creditore nonera, in ogni caso, stato messo nelle condizioni di esprimere il suo dissenso inmerito alla proposta stessa e, in particolare, di eccepire la non convenienzadella medesima rispetto all’alternativa liquidatoria.2.2 Con decreto depositato in data 08/01/2023, il Tribunale di Campobasso,adito in sede di reclamo – premesso che la proposta di accordo alla qualedoveva aversi riguardo era solo quella cd. integrativa depositata in data24/01/2022, in quanto, successivamente al deposito della stessa, era statanuovamente attivata la sequenza procedimentale prevista dalla legge n.3/2012 –, aveva rigettato il reclamo, da un lato, ritenendo la regolarità dellacomunicazione di tale proposta integrativa alla AGENZIA DELLE ENTRATE e,dall’altro lato, valorizzando la mancata formulazione di osservazioni, in meritoa tale proposta integrativa, da parte della stessa AGENZIA DELLE ENTRATE,entro il termine di cui all’art. 11, co. 1, della legge n. 3/2012.3. Con il reclamo oggetto del giudizio di riassunzione, AGENZIA DELLEENTRATE: – premesso di aver proposto ricorso per Cassazione avverso ildecreto collegiale del Tribunale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che tale ricorso si eraconcluso con l’accoglimento, da parte della Suprema Corte, del primo motivodi ricorso (nella parte in cui il ricorrente si doleva della ritenuta inammissibilitàdella proposta depositata in data 24/01/2022) e, dunque, con la cassazione,con rinvio, del suddetto decreto collegiale –, chiedeva l’annullamento deldecreto di omologa del 21/06/2022, considerato: a. di prendere atto del fattoche l’unica proposta da ritenersi ammissibile era quella originaria, presentatadal debitore in data 03/06/2021; b. di prendere atto del dissenso avverso taleproposta, a suo tempo manifestato dalla AGENZIA DELLE ENTRATE; c. dirigettare, nel merito, la stessa, in quanto non conveniente rispettoall’alternativa liquidatoria, atteso: - da un lato, il patrimonio immobiliare deldebitore; -b. dall’altro lato, il contenzioso in corso con la [OSCURATO:PERSONA], dal quale sarebbe potuto derivare un creditoin favore del debitore medesimo.3.1 Il Tribunale, nel giudizio così riassunto dopo il primo giudizio cassatorio,ha ritenuto parzialmente fondato il reclamo.Numero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/20263.1.1 Il Tribunale ha osservato che dovesse ritenersi del tutto pacifica -perché conforme al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nelgiudizio rescindente - l’inammissibilità, in radice, della proposta integrativadepositata in data 24/01/2022, con conseguente annullamento del decretodatato 21/06/2022 che tale proposta aveva omologato.3.1.2 In relazione all’ammissibilità, ai fini dell’omologa o meno della stessa,della proposta originaria, depositata da D’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],occorreva applicare alla fattispecie, ratione temporis, la disciplina di cui allalegge n. 3/2012.3.1.3 Il Tribunale riteneva che, alla luce della documentazione in atti,sussistevano tutti i presupposti per l’omologazione della propostaoriginariamente depositata dal debitore in data 03/06/2021 e che sussisteva,in particolare, il requisito della convenienza della medesima rispettoall’alternativa liquidatoria.Dalla documentazione in atti, infatti, risultava che il debitore, odiernoresistente, era titolare: -della proprietà esclusiva di tre immobili, tutti siti inGambatesa (in particolare: abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA]; sottotetto sito inCorso Roma; deposito sito in via Nazionale), il cui valore di mercato erastimato in complessivi € 7.887,20 (cfr. perizia asseverata di stima, in atti); -della quota di comproprietà, pari a 9/54, su quattro immobili, tutti siti inGambatesa (in particolare: abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA]; abitazione sita inC.da Fulicari; depositi siti in C.da Fulicari; terreni), il cui valore di mercatoera stimato in complessivi € 6.414,45; - di due pensioni di vecchiaia, erogate,l’una, dall’I.N.P.S. (di importo pari ad € 450,00 mensili, circa), l’altra, dallaCassa Geometri (di importo pari ad € 500,00 mensili, circa).3.1.4 Non era dunque possibile ritenere che l’alternativa liquidatoria avrebbeconsentito una soddisfazione del credito in misura superiore rispetto a quelladerivante dall’adempimento dell’accordo.4.Il decreto, pubblicato il 29/07/2025, è stato impugnato dalla AGENZIADELLE ENTRATE con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cuiD’AMICO Luigi ha resistito con controricorso.Il P.G., nella persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.Numero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo l’ente ricorrente lamenta “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, comma 3-bis, della legge n. 3/2012, applicabileratione temporis, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.”.1.1 Il motivo censura la violazione della norma rubricata la quale prevede chel’approvazione della proposta di accordo intervenga entro sei mesi daldeposito al fine di garantire “l’invarianza” della situazione patrimoniale deldebitore tra il momento della presentazione della proposta e quelladell’omologa. Tale “invarianza” non sarebbe garantita, in assenza di ulterioriaccertamenti fattuali non svolti, ove l’omologazione dell’accordo intervengadopo quattro anni.2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e/o falsa applicazione degliartt. 10, comma 1 e 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2012, applicabileratione temporis, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.”.2.1 Si assume che sotto il profilo creditorio il lungo tempo intercorso tra lapresentazione della proposta e l’omologa di essa, in mancanza di unarinnovata valutazione del ceto creditorio, avrebbe violato la norma cheimpone l’attualità e la fattibilità del piano, ossia la sussistenza dei requisitiprevisti dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012, come disposto dall’art. 10,comma 1, stessa legge.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “violazionee/o falsa applicazione degli artt. 7 e 9, comma 3-bis. 1, lettera f), della leggen. 3/2012, applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, 1° comma,n. 3 c.p.c.”, sul rilievo dell’assenza nella relazione dell’O.C.C., prima, e deldecreto di omologa, poi, del grado di soddisfazione dei creditori (siachirografari, sia privilegiati degradati al chirografo per effetto dell’incapienzadel patrimonio mobiliare), in caso di liquidazione del patrimonio immobiliare.Nel caso di specie i crediti erariali, pur in origine privilegiati, sarebbero statisoddisfatti in misura minore dei crediti di natura privatistica sin dall’originechirografari.Numero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/20264. Il quarto mezzo deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12,comma 3-quater, della legge n. 3/2012, applicabile ratione temporis inrelazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.”.Si evidenzia che il Tribunale, omologando la proposta originaria in ragionedella ritenuta convenienza della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria,avrebbe omesso di valutare le risultanze della relazione dell’OCC.5. I primi due motivi – che possono trovare trattazione unitaria, stante lastretta connessione delle questioni poste - sono in realtà inammissibili, ma ladeclaratoria di inammissibilità non esime la Corte dall’affermare il principio didiritto sulla corretta applicazione ed interpretazione dell’art. 12, comma 3 bis,l. n. 3/2012, per come consentito dall’art. 363, terzo comma, c.p.c.5.1 I due motivi in esame rivolgono, infatti, al decreto censure intimamenteconnesse tra loro ed attinenti al fatto che la tardiva omologazione dellaproposta avrebbe violato alcuni principi fondamentali della procedura ed inparticolare: l’attualità della situazione economica e patrimoniale del debitoreal momento dell’omologa; l’effettiva tutela dei creditori attraverso unarappresentazione fedele e aggiornata di tale situazione, poiché da questadipenderebbe la loro possibilità di soddisfacimento.La doglianza così prospettata dalla parte ricorrente risulta tuttavia formulataper la prima volta in questo giudizio di cassazione e deve pertanto esseredichiarata inammissibile. Ed invero, nel provvedimento del Tribunale, non siriscontra traccia della questione relativa ad una eventuale tardivitàdell’omologa, nel mentre costituisce principio consolidato nella giurisprudenzadella Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena diinammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum delprecedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattatinella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.Come, poi, correttamente evidenziato anche dalla Procura Generale nella suacondivisibile requisitoria scritta, ove nel ricorso per cassazione sianoprospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della partericorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudiceNumero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/2026di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo emodo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "exactis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito dellasuddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).5.2 Tuttavia, ai sensi dell’art. 363, ultimo comma, c.p.c., occorre affermarela natura non perentoria del termine per l’omologazione della composizionedella crisi da sovraindebitamento.La parte ricorrente lamenta, invero, che il tempo trascorso tra il deposito dellaproposta e la sua omologazione potrebbe aver determinato un mutamentodelle condizioni con conseguente nocumento per la tutela delle ragioni deicreditori.Orbene, tale censura, oltre che essere inammissibile in ragione della suaevidente novità di formulazione, non tiene conto del contenuto letterale dellanorma di cui si lamenta la violazione.Invero, l’art. 12, comma 3 bis, l. n. 3/2012, dispone espressamente in temadi omologazione dell’accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento, che “L’omologazione deve intervenire nel termine di seimesi dalla presentazione della proposta”.Ai sensi dell’art. 152, secondo comma, c.p.c., in assenza di una espressaqualificazione normativa nel senso della sua perentorietà, anche il terminedettato dal sopra ricordato art. 12, comma 3bis, l. n. 3/2012, deve essereconsiderato ordinatorio. Il termine persegue in tal caso solo lo scopo diribadire il principio di speditezza cui il procedimento deve comunqueinformarsi (nel precedente regime normativo, cfr., per il concordatopreventivo, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2706 del 04.02.2009).Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art.363 c.p.c.: “Ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis, l. n. 3/2012, il terminesemestrale per l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento è ordinatorio”.5.3 Anche il terzo e quarto motivo non superano il vaglio di ammissibilità.Come sopra ricordato, infatti, con il terzo motivo si censura il decreto ex art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 7,Numero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/2026comma 1, e 9 comma 3-bis della Legge n. 3/2012. E con il quarto motivo sicensura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 12, comma 3-quater, della Legge n. 3/2012.5.4 Anche gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente inquanto rivolgono al decreto censure intimamente connesse, volte a far valerel’illegittimità del decreto in esame, laddove il Giudice aveva omologato laproposta originaria in ragione della ritenuta convenienza della stessa.5.4.1 In realtà, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’ente ricorrentecerca di sollecitare un nuovo scrutinio della quaestio facti.Sul punto giova ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio diviolazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, daparte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unanorma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottrattaal sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è statoaffermato che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cuiall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articolail giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferenteall'applicazione della norma stessa una volta correttamente interpretata. Ilvizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenutoche non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio difalsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concretagiudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astrattada essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea aregolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta,Numero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/2026conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazionedi un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanzedi causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).5.4.2 Ciò posto, risulta evidente come il Tribunale abbia compiuto unavalutazione di merito sulla convenienza, apprezzamento espresso conargomentazioni adeguate e scevre da criticità argomentative, che, come tale,non è più sindacabile in questa sede.Come ben evidenziato anche dal Procuratore generale, le censure, lungi dalprospettare un error in iudicando, si risolvono, nella sostanza, in una genericacritica investente l'accertamento e l'apprezzamento del giudice del merito inordine alla quaestio facti attinente al giudizio di convenienza dell'accordo. Néè possibile, per quanto già sopra evidenziato, trasformare surrettiziamente ilgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nelquale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, noncondivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altripiù favorevoli alle proprie aspettative.5.4.3 Quanto alla censura attinente all’asserito diverso trattamento delcredito privilegiato degradato dell’Agenzia rispetto a quello offerto ad un altrocreditore chirografario, va detto che della questione non vi è traccia negli atti,risultando dal decreto che la ricorrente, allora reclamante, avesse contestatoesclusivamente la non convenienza dell’accordo rispetto all’alternativaliquidatoria.Ne deriva l’inammissibilità integrale del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.MNumero registro generale 20212/2025Numero sezionale 2190/2026Numero di raccolta generale 20192/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro