CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46877/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1977 avverso la sentenza n. 3266/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 5 marzo 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 5 marzo 2019 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 27 ottobre 2017 dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui all'art. 648 c.p. e all'art. 76, comma 3, D.Lvo n. 159/2011. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza delle norme processuali in relazione alla mancata traduzione dell'imputato all'udienza del 27 ottobre 2017 dinanzi al Tribunale. La Corte territoriale, nel ritenere intempestiva la richiesta dell'imputato, detenuto per altra causa, di essere tradotto in udienza, avrebbe trascurato di considerare che il predetto aveva presentato l'istanza con atto ricevuto dal direttore del carcere, da considerarsi immediatamente ricevuta dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato (notizia di decisione del 30 settembre 2021) che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare a una nuova udienza e disporne la traduzione. Siffatto principio si pone in continuità con quanto ritenuto in precedenti pronunce (ex multis: Sez. 5, n. 37658 del 20 novembre 2020, Rv 280139), secondo cui non può celebrarsi il giudizio in assenza anche quando risulti che l'imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore/alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. Pertanto, qualora, nel giudizio di primo grado, l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, deve rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell'imputato stesso di assistere all'udienza. Nel caso in scrutinio, come risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione de qua, il ricorrente, detenuto in carcere per altra causa, aveva chiesto di partecipare all'udienza del 27 ottobre 2017 con atto ricevuto dal direttore del carcere il 27 ottobre 2017, da considerarsi immediatamente ricevuto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. L'art. 123 cod. proc. pen. prevede, infatti, che "l'imputato detenuto (...) ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria". Erroneamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto infondato il motivo di gravame. Nel fare riferimento alla tardività della richiesta di partecipazione, presentata il giorno stesso dell'udienza, il Collegio territoriale ha preso in 2 /yr considerazione un dato, quello della tempestività della comunicazione, che non rileva con riguardo all'impedimento dell'imputato. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Deve, inoltre, essere disposto l'annullamento anche della sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, essendosi verificata una nullità assoluta del giudizio in quella fase. P.Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, udienza del 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il PresAente [OSCURATO:PERSONA]