CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 13531-2024proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , in virtù di procura rilasciatain calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 212 – ricorren t e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 1388 del 20 2 3 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 dicembre 20 2 3 (R.G.N. 679/2021). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 2 6 novembre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.13531/2024 Cron. Rep. C.C. 26/11/2025 giurisdizione Gestione commercianti e obblighi contributivi. Efficacia del giudicato. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, ha respinto l’impugnazione proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di addebito n. 334 2015 000 26938 64, riguardante la contribuzione dovuta alla Gestione commercianti per il periodo da luglio 2014 a dicembre 2014. A fondamento della decisione, la Corte di merito disattende le eccezioni d’inammissibilità dell’appello e, quanto al merito, evidenzia che, tra le medesime parti e sul medesimo oggetto (requisiti d’iscrizione alla Gestione commercianti), è intervenuta sentenza oramai definitiva, pronunciata dal Tribunale di Castrovillari (sentenza n. 1521 del 2020, del 13 ottobre 2020 , relativa al periodo dal 2007 sino alla prima parte del 2014). Non sono state dedotte «sopravvenienze fattuali che giustifichino il venir meno di quegli stessi requisiti» oramai accertati in modo incontrovertibile(pagina 4 della pronuncia d’appello, punto 12). Né può dispiegare alcun effetto un giudicato successivo (sentenza n. 1482 del 2021, del 16 settembre 2021), riguardante un diverso arco temporale (l’annualità 2015) e correlato a un mutamento delle caratteristiche dell’attività lavorativa. 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, sulla base di tre motivi, la sentenza d’appello. 3.–L’INPS replica con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. -3 - 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.e lamenta che la Corte di merito abbia violato il principio di autonomia dei periodi impositivi, postulando la vincolatività del giudicato invocato dall’Istituto(sentenza n. 1521 del 2020, del 13 ottobre 2020, pronunciata dal medesimo Tribunale di Castrovillari e concernente il periodo da gennaio 2007 a giugno 2014) anche per i periodi successivi al giugno 2014. 1.1.–Il motivo si rivela inammissibile. 1.2.–Come ha puntualmente evidenziato l’Istituto nel controricorso (pagina 5), i giudici del gravame fondano la sussistenza dell’obbligo contributivo, per il periodo che da luglio 2014 si estende fino a dicembre 2014, su una valutazione più articolata, che il motivo non infirma in modo specifico e decisivo, limitandosi a far leva sul principio di autonomia dei periodi impositivi. Nella sentenza impugnata, esaminata in tutti i suoi snodi argomentativi, alle considerazioni d’indole più generale sulla vincolatività del giudicato nei rapporti di durata si affiancano rilievi provvisti di portata autonoma, ancorati alla specifica vicenda di cui si discute e al ponderato apprezzamento della sua particolarità. I giudici del gravame, in punto di fatto, attribuiscono al giudicato più risalente una particolare forza dimostrativa , in quanto la controversia che sono chiamati a dirimere investe il periodo immediatamente successivo a quello, particolarmente ampio, oggetto del giudicato etocca, in particolare, la stessa annualità che il giudicato interviene a vagliare(pagina 4 della sentenza d’appello, punto 12). A questa considerazione si associa un ulteriore argomento, che riguarda la mancata deduzione e la mancata dimostrazione di sopravvenienze idonee ad incrinare, per il circoscritto arco di tempo che rappresenta l’oggetto del contendere, il quadro cristallizzato nella pronuncia definitiva. I giudici del gravame neppure mancano di indugiare sulle ragioni che impediscono di assimilare il periodo su cui si controverte a quello -4 - successivo del 2015, oggetto di un giudicato di segno diverso (pagina 5, punto 15.2.). 1.3.– Tale complessiva valutazione di fatto, che soppesa le risultanze istruttorie nella loro sinergia e compone gli elementi di segno diverso in un quadro plausibile, senza trascurare l’avvicendarsi dei giudicati, non è stata censurata in modo specifico. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art.2909 cod. civ. e prospetta l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione,addebitando alla sentenza d’appello di non aver illustrato per quali ragioni sia irrilevante il giudicato successivo (sentenza n. 1482del 2021, del 16 settembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Castrovillari tra le medesime parti e riguardante l’annualità 2015). 2.1.–La censura non coglie nel segno. 2.2.–I giudici d’appello hanno diffusamente esposto le ragioni che induconoa disconoscere il rilievo del giudicato successivo, anche oggi invocato dall’odierno ricorrente (cfr. pagina 5, punti 15, 15.1., 15.2.). La pronuncia impugnata, nel rispetto dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111, sesto comma, Cost., rileva, per un verso, che il giudicato attiene a un periodo successivo a quello dedotto in causa e, per altro verso, che si correla al mutamento delle caratteristiche dell’attività lavorativa e a sopravvenienze sprovviste di ogni incidenza sulla vicenda controversa, inerente a un periodo pregresso. La motivazione esterna in modo lineare e perspicuo il percorso argomentativo che sorregge la decisione adottata e non presenta le anomalie radicali censurate con il secondo motivo, le sole che, de iure condito, possano essere denunciate in sede di legittimità (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n. 8053). 3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole, infine, della violazione e/o della falsa -5 - applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e, in particolare, della declaratoria di ammissibilità di un gravame che si limiterebbe a «generiche asserzioni in ordine ai pretesi vizi in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure» (pagina 15 del ricorso per cassazione). 3.1.– La doglianza non supera il vaglio di ammissibilità e sono fondati, a tale riguardo, i rilievi che l’Istituto ha sollevato in limine (pagina 6 del controricorso). 3.2.–Il ricorrente che denunci la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., in relazione alla mancata declaratoria d’inammissibilità dell ’ atto di appello per genericità dei motivi, ha l’onere diriportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi formulati dalla controparte. Invero,l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, ha quale presupposto indefettibilel’ammissibilità del motivo di censura. Ne consegue che il ricorrente non è dispensato dall’onere diesporre, a pena d’inammissibilità, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali che sono alla basedell’errore denunciato (Cass., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29495). Il principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., pur modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), non esime il ricorrente dalla trascrizione essenziale degli atti e de i documenti per la parte d’interesse. In tal modo sicontempera il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e di preservarne la funzione nomofilattica, garant endo al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, con la tutela del nucleo sostanziale del diritto della parte di acce dere al giudice (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2022, n. 3612). -6 - 3.3.–Nel caso di specie, il ricorrente assume, in modo assiomatico, che il gravame dell’Istituto contravvenga alle prescrizioni dell’art. 434 cod. proc. civ., che, peraltro, non impongono la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199). Tale assunto, nondimeno, non è avvalorato da indicazioni di sorta, che offrano gl’indispensabili ragguaglisul tenore delle censure proposte dall’appellantee ottemperino così al canone di specificità prescritt o dal codice di rito anche per la deduzione degli errores in procedendo (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181, e 22 maggio 2012, n. 8077). La valutazione di conformità all’art. 434 cod. proc. civ. presuppone il raffronto tra la decisione impugnata e le doglianze introdotte con l’atto di gravame. Raffronto su cui il ricorso non si attarda, nel richiamare astratte enunciazioni di principio, avulse dalla peculiarità della dialettica processuale. Il motivo neppure si confronta in modo adeguato con le argomentazioni che la sentenza impugnata ha illustrato per disattendere l’eccezione d’inammissibilità del gravame (pagine 3 e 4, punto 9). Anche da questo punto di vista, si apprezza l’inammissibilità delle censure oggi sottoposte al vaglio di questa Corte. 4.–Il ricorso dev’essere dunque , nel suo complesso, respinto. 5.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 6.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M -7 - [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnaz