CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 43286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] applicava la pena concordata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore [OSCURATO:PERSONA], che deduceva l'illegittimità della sentenza in quanto non sarebbe stata valutata la sussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. 2.1.il ricorso non supera la soglia di ammissibilità: secondo la consolidata giurisprudenza della cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la C orte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA]:aglio che contestava il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 545-bis cod. proc. pen.. La doglianza non è consentita, dato che non si riferisce alla ''legalità della pena", contestabile con il ricorso per cassazione, ma alla mancata applicazione ex officio della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 545-bis cod. proc. pen.. Invero l'art. 448, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che, quando si richiede la definizione del processo con l'applicazione della pena concordata, deve esserci il consenso delle parti anche in relazione all'applicazione della pena sostitutiva. Il ricorso per cassazione, che denuncia il difetto di applicazione ex officio delle sanzioni sostitutive, non è pertanto consentito e, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. può essere dichiarato inammissibile de plano. Nel caso in esame, sul punto, non risulta essere stato raggiunto alcun accordo. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023.