CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Oge. :Q. eca441) .....r. ti,...427 ......-- .4. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, in data 9 giugno 2021, ha parzialmente riformato - riducendo l'importo della provvisionale e concedendo la non menzione sul certificato del casellario giudiziale - la sentenza, nel resto confermata, con la quale il Tribunale di Milano, in data 6 novembre 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia (con concessione della sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale) ed alle connesse statuizioni civili per il delitto di lesioni stradali (art. 590-bis cod. pen.) a lui contestato come commesso in Milano il 7 settembre 2017 in danno di [OSCURATO:PERSONA], con violazione di norme sulla circolazione stradale (artt. 142, commi 7 e 11, e 141, commi 2 e 11, cod.strada). Secondo l'assunto accusatorio recepito nelle sentenze di merito, l'[OSCURATO:PERSONA], percorrendo l'autostrada A4 in direzione Venezia alla guida del suo autoarticolato, viaggiva a velocità giudicata eccessiva e non rispettando le distanze dall'autovettura della Rao, che lo precedeva nella corsia centrale della carreggiata. In tal modo, nonostante la Rao cercasse di segnalare con il clacson l'eccessivo avvicinamento dell'autotreno, quest'ultimo agganciava letteralmente il paraurti della vettura della Rao, che veniva sospinta a velocità crescente e successivamente si sganciava, andando ad urtare contro i new jersey collocati sul lato destro della carreggiata. L'urto cagionava alla Rao le lesioni meglio descritte in atti. 2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre l'[OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte territoriale ha argomentato in modo pedissequamente identico alla sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione del fatto, disattendendo le censure rassegnate con l'atto d'appello in relazione al concorso di colpa della persona offesa, la quale - assume l'esponente - avrebbe tagliato la strada all'autoarticolato e si sarebbe comunque messa a suonare il clacson senza curarsi della possibilità di spostarsi sulla corsia di sinistra, e così abbandonando il volante per poi andare a sbattere contro il new jersey. Perciò, conclude il deducente, la Rao contribuì sul piano causale, con la sua condotta alla guida, alla dinamica dell'incidente in cui la stessa rimase ferita. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla misura della pena, che la Corte ha motivato in modo affatto generico in base al disvalore del fatto e alla personalità del reo: motivazione affatto inesistente, atteso che fra l'altro il ricorrente é incensurato e al momento del fatto ha tenuto una condotta meritevole della concessione di un più favorevole trattamento.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale senza subordinarla al pagamento della provvisionale, a fronte del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] é incensurato e che la compagnia assicuratrice dell'imputato aveva versato alla Rao una somma determinata dai periti della stessa compagnia: in specie si duole l'esponente del fatto che la sua libertà personale sia subordinata all'adempimento di un soggetto terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. Quanto al primo motivo, esso é proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare una rivalutazione delle prove raccolte nel giudizio di merito in ordine al ritenuto concorso di colpa della Rao. Si richiamano in proposito, in primo luogo, i principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza anche apicale di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Va ricordato, in particolare, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); del pari sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di merito ha chiarito che non può accedersi alla tesi del concorso di colpa sulla base sia delle testimonianze che hanno escluso che la Rao avesse tagliato la strada all'autoarticolato condotto dall'imputato, sia ai contributi dei consulenti di parte; mentre l'assunto in base al quale la Rao avrebbe sostanzialmente perso il controllo della sua vettura così andando a collidere con il new jersey posizionato a destra della carreggiata é frutto di una interpretazione dei fatti e del materiale probatorio da parte del ricorrente, ovviamente incompatibile con il perimetro valutativo della Corte di legittimità. 2. Quanto al secondo motivo, la pena confermata a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] si colloca ampiamente al disotto della media edittale; per cui la valutazione di congruità operata dalla Corte di merito, fra l'altro alla luce della gravità delle lesioni riportate dalla Rao che indubbiamente caratterizza il disvalore del fatto, é in linea con l'indirizzo seguito al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, in base alla quale non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 3. Quanto al terzo motivo, é di tutta evidenza che la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale non comporta in alcun modo il necessario coinvolgimento della compagnia assicuratrice: la condizione suddetta, alla quale é subordinato il beneficio concesso, é stata imposta ai sensi dell'art. 165 cod. pen. a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale é pertanto il soggetto obbligato al pagamento ed ha quindi l'onere di ottemperare alla condizione impostagli nei termini stabiliti dalla sentenza impugnata, indipendentemente dall'entità del risarcimento erogato per via assicurativa. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende