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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04134/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3137/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 3869/2014 depositata il11/06/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] srl, poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA], impugnava il silenzio diniego dell’Amministrazione sulla istanza di liquidazione di interessi su credito IVA per il 1985.

2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Roma, con sentenza n. 417/1/91, accoglieva il ricorso; il gravame erariale veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio con sentenza n. 533/14/1992, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 8259/2006, che accertava definitivamente il diritto della contribuente alla liquidazione della somma di euro 75.609,29 per interessi maturati dal 1.7.1986 al 30.8.1988.

3. Facendo seguito ad atto di messa in mora, la [OSCURATO:SOCIETA] ha agito per l’ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 davanti alla CTR del Lazio; l’Agenzia delle entrate si è costituita eccependo che la somma spettante era già stata pagata nel corso del precedente giudizio, mediante emissione di titoli di stato assegnati in godimento dal 1.1.1993, come risulta va dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Serie Generale n. 131, e che «a causa della vetustà della vicenda non era stata in grado di accorgersi a suo tempo dell’avvenuto pagamento».

4. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha respinto la domanda della contribuente, poiché il credito era già stato soddisfatto in corso di causa e un nuovo pagamento avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento.

5. La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione d i questa sentenza affidato a tre motivie ha depositato memoria.

6. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 avendo la CTR ecceduto il suo compito di adottare i provvedimenti indispensabili per l’esecuzione del giudicato.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la CTR, consentendo all’Agenzia di sollevare eccezioni relative a fatti verificatisi anteriormente alla formazione del giudicato aveva violato il principio di intangibilità del giudicato.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. perché la CTR aveva ritenuto che quella emissione di titoli di stato si riferisse al credito oggetto di causa, nonostante mancasse l’imputazione del pagamento e gli importi non corrispondessero.

4. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, con giurisprudenza costante, che «l'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.» (Cass. n.23487 del 2018; v. anche Cass. n. 14642 del 2019).

Sotto tale profilo, tutti i motivi di ricorso sono ammissibili, dolendosi il ricorrente del mancato e difettoso esercizio da parte del giudice dell'ottemperanza del potere dovere di interpretare il diritto costituito dal giudicato cui l'Amministrazione non si sia adeguata.

5. Ciò posto, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi denunciando violazioni di legge relative al giudicato e al giudizio di ottemperanza,e sono fondati.

6. Va all'uopo evidenziato che, secondo interpretazione consolidata di questa Corte, nell'ambito del giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso, va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), di tal che il giudice dell'ottemperanza può, si, enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato e rendendolo quindi "effettivo", ma nel limite invalicabile del non poter attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (cfr. Cass. n. 13681 del 2005), né dal poter negare il diritto riconosciuto dal dictumazionato (cfr. Cass. n. 8830 del 2014).

7. Vengono in rilievo , quindi, i principi in materia di giudicato secondo cui questo copre “il dedotto e il deducibile” in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 3488 del 2016; Cass. n. 25745 del 2017); invero, il giudicato va correlato all'oggetto del processo, colpendo, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi (Cass. n. 33021 del 2022; Cass. n. 1259 del 2024).

8. La CTR non ha fatto buon governo di questi principi , dando rilievo ad un atto solutorio compiuto nel corso del giudizio , prima della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] ch e ha definitivamente accertato il diritto della ricorrente all’importo sopra indicato a titolo di interessi sul credito IVA per il 1985 , e negando così il diritto riconosciuto da questo giudicato.

9. Giova osservare che n el processo civile di esecuzione, che può essere accostato al giudizio di ottemperanza presentando entrambi la funzione di assicurare che «la pretesa creditoria, espressa nel giudicato, sia puntualmente attuata in via coattiva » (Cass. n. 358 del 2004), è consolidato il principio secondo cui in sede di opposizione esecutiva possono essere fatti valere esclusivamente fatti estintivi sopravvenuti alla formazione giudiziale del titolo esecutivo, come tali non già deducibili nel giudizio di merito di formazione dello stesso (Cass. n. 24215 del 2009; Cass. n.7829 del 2015; Cass. n. 16024 del 2016; Cass. n. 8220 del 2023).

10. Conseguentemente, devono accogliersi il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo e secondo motivo di ricorso , assorbito il terzo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3137/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3869/2014 depositata il11/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] srl, poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA], impugnava il silenzio diniego dell’Amministrazione sulla istanza di liquidazione di interessi su credito IVA per il 1985. 2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Roma, con sentenza n. 417/1/91, accoglieva il ricorso; il gravame erariale veniva accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio con sentenza n. 533/14/1992, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 8259/2006, che accertava definitivamente il diritto della contribuente alla liquidazione della somma di euro 75.609,29 per interessi maturati dal 1.7.1986 al 30.8.1988. 3. Facendo seguito ad atto di messa in mora, la [OSCURATO:SOCIETA] ha agito per l’ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 davanti alla CTR del Lazio; l’Agenzia delle entrate si è costituita eccependo che la somma spettante era già stata pagata nel corso del precedente giudizio, mediante emissione di titoli di stato assegnati in godimento dal 1.1.1993, come risulta va dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Serie Generale n. 131, e che «a causa della vetustà della vicenda non era stata in grado di accorgersi a suo tempo dell’avvenuto pagamento». 4. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha respinto la domanda della contribuente, poiché il credito era già stato soddisfatto in corso di causa e un nuovo pagamento avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento. 5. La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione d i questa sentenza affidato a tre motivie ha depositato memoria. 6. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 avendo la CTR ecceduto il suo compito di adottare i provvedimenti indispensabili per l’esecuzione del giudicato. 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la CTR, consentendo all’Agenzia di sollevare eccezioni relative a fatti verificatisi anteriormente alla formazione del giudicato aveva violato il principio di intangibilità del giudicato. 3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. perché la CTR aveva ritenuto che quella emissione di titoli di stato si riferisse al credito oggetto di causa, nonostante mancasse l’imputazione del pagamento e gli importi non corrispondessero. 4. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, con giurisprudenza costante, che «l'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.» (Cass. n.23487 del 2018; v. anche Cass. n. 14642 del 2019). Sotto tale profilo, tutti i motivi di ricorso sono ammissibili, dolendosi il ricorrente del mancato e difettoso esercizio da parte del giudice dell'ottemperanza del potere dovere di interpretare il diritto costituito dal giudicato cui l'Amministrazione non si sia adeguata. 5. Ciò posto, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi denunciando violazioni di legge relative al giudicato e al giudizio di ottemperanza,e sono fondati. 6. Va all'uopo evidenziato che, secondo interpretazione consolidata di questa Corte, nell'ambito del giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso, va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), di tal che il giudice dell'ottemperanza può, si, enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato e rendendolo quindi "effettivo", ma nel limite invalicabile del non poter attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (cfr. Cass. n. 13681 del 2005), né dal poter negare il diritto riconosciuto dal dictumazionato (cfr. Cass. n. 8830 del 2014). 7. Vengono in rilievo , quindi, i principi in materia di giudicato secondo cui questo copre “il dedotto e il deducibile” in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 3488 del 2016; Cass. n. 25745 del 2017); invero, il giudicato va correlato all'oggetto del processo, colpendo, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi (Cass. n. 33021 del 2022; Cass. n. 1259 del 2024). 8. La CTR non ha fatto buon governo di questi principi , dando rilievo ad un atto solutorio compiuto nel corso del giudizio , prima della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] ch e ha definitivamente accertato il diritto della ricorrente all’importo sopra indicato a titolo di interessi sul credito IVA per il 1985 , e negando così il diritto riconosciuto da questo giudicato. 9. Giova osservare che n el processo civile di esecuzione, che può essere accostato al giudizio di ottemperanza presentando entrambi la funzione di assicurare che «la pretesa creditoria, espressa nel giudicato, sia puntualmente attuata in via coattiva » (Cass. n. 358 del 2004), è consolidato il principio secondo cui in sede di opposizione esecutiva possono essere fatti valere esclusivamente fatti estintivi sopravvenuti alla formazione giudiziale del titolo esecutivo, come tali non già deducibili nel giudizio di merito di formazione dello stesso (Cass. n. 24215 del 2009; Cass. n.7829 del 2015; Cass. n. 16024 del 2016; Cass. n. 8220 del 2023). 10. Conseguentemente, devono accogliersi il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo e secondo motivo di ricorso , assorbito il terzo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de