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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 1961

Cassazione n. 05455/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1961 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla residua pena di anni due, mesi undici, giorni diciassette di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano del 25 settembre 2020.

Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha evidenziato che l'imputato risultava emigrato in Romania dalla data del 1 luglio 2020, anche se il decreto di fissazione udienza risultava essere stato notificato a mani presso l'indirizzo il 5 aprile 2021; che l'udienza del 20 febbraio 2020 era stata rinviata per impedimento del condannato, il quale aveva documentato di essere affetto da tallonite acuta; che, inoltre, all'udienza del 20 maggio 2021 lo stesso aveva presentato richiesta di legittimo impedimento, in quanto sottoposto a isolamento fiduciario in Romania per contatto con persona positiva al virus Covid-19; che, tuttavia, la richiesta doveva essere rigettata, posto che tale circostanza non era tale da impedire la sua partecipazione in video-collegamento; che Mazzocchi aveva di fatto reso impossibile la predisposizione di un idoneo programma riabilitativo, comprensivo di uno svolgimento di attività risocializzante sul territorio dello Stato e lo svolgimento di adeguata inchiesta socio-familiare, non essendosi presentato al competente UEPE.

Secondo il Tribunale di sorveglianza, quindi, tale circostanze erano sintomatiche di un disinteresse per la procedura e di una grave inaffidabilità del soggetto interessato.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché il giudice di merito avrebbe rigettato la richiesta di legittimo impedimento, nonostante fosse comprovato il fatto che il condannato era in isolamento fiduciario in Romania, luogo dal quale non era possibile attivare un collegamento in video-conferenza (anche solo per il fatto che, con tale modalità, l'interessato non avrebbe potuto depositare la documentazione inerente la propria situazione lavorativa).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Giova evidenziare che lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio davanti al Tribunale di sorveglianza è disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., il cui terzo comma stabilisce: «Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono.

Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo».

Tale disposizione deve essere integrata dal quarto comma dello stesso art.127 cod. proc. pen., a tenore del quale: «L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice».

L'eventuale impedimento, però, deve essere appositamente documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria davanti alla quale è in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza, come costantemente affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664).

1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, evidenziando che Mazzocchi si era limitato a dedurre di non poter venire in Italia, senza fornire prova di un vero e proprio rninT112±=123 ri - II condannato, infatti, aveva depositato un certificato medico che in modo ineccepibile è stato qualificato come generico e non idoneo a dimostrare l'assoluta impossibilità di Mazzocchi a partecipare all'udienza.

L,rot 4:1 Correttamente, il giudice di merito, ha ritenut:s(c-h—e—il condannato avrebbe potuto manifestare un comportamento maggiormente collaborativo, finalizzato alla sua partecipazione all'udienza in camera di consiglio, anche solo provando ad attivare un canale del video-collegamento.

Nel provvedimento impugnato, per di più, è stato evidenziato che il disinteresse del condannato per la procedura era stato confermato anche quando, successivamente al deposito dell'istanza, Mazzocchi aveva reso impossibile lo svolgimento di un'adeguata inchiesta socio-familiare da parte dell'UEPE, pur risultando in Italia alla data del 5 aprile 2021.

Una volta presentata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, infatti, il condannato ha l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati.

Pertanto, il comportamento del condannato che, dopo la richiesta di concessione della misura alternativa in esame, aveva fatto perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1961 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla residua pena di anni due, mesi undici, giorni diciassette di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano del 25 settembre 2020. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha evidenziato che l'imputato risultava emigrato in Romania dalla data del 1 luglio 2020, anche se il decreto di fissazione udienza risultava essere stato notificato a mani presso l'indirizzo il 5 aprile 2021; che l'udienza del 20 febbraio 2020 era stata rinviata per impedimento del condannato, il quale aveva documentato di essere affetto da tallonite acuta; che, inoltre, all'udienza del 20 maggio 2021 lo stesso aveva presentato richiesta di legittimo impedimento, in quanto sottoposto a isolamento fiduciario in Romania per contatto con persona positiva al virus Covid-19; che, tuttavia, la richiesta doveva essere rigettata, posto che tale circostanza non era tale da impedire la sua partecipazione in video-collegamento; che Mazzocchi aveva di fatto reso impossibile la predisposizione di un idoneo programma riabilitativo, comprensivo di uno svolgimento di attività risocializzante sul territorio dello Stato e lo svolgimento di adeguata inchiesta socio-familiare, non essendosi presentato al competente UEPE. Secondo il Tribunale di sorveglianza, quindi, tale circostanze erano sintomatiche di un disinteresse per la procedura e di una grave inaffidabilità del soggetto interessato. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché il giudice di merito avrebbe rigettato la richiesta di legittimo impedimento, nonostante fosse comprovato il fatto che il condannato era in isolamento fiduciario in Romania, luogo dal quale non era possibile attivare un collegamento in video-conferenza (anche solo per il fatto che, con tale modalità, l'interessato non avrebbe potuto depositare la documentazione inerente la propria situazione lavorativa).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova evidenziare che lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio davanti al Tribunale di sorveglianza è disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., il cui terzo comma stabilisce: «Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo». Tale disposizione deve essere integrata dal quarto comma dello stesso art.127 cod. proc. pen., a tenore del quale: «L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice». L'eventuale impedimento, però, deve essere appositamente documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria davanti alla quale è in corso di svolgimento il procedimento di sorveglianza, come costantemente affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664). 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, evidenziando che Mazzocchi si era limitato a dedurre di non poter venire in Italia, senza fornire prova di un vero e proprio rninT112±=123 ri - II condannato, infatti, aveva depositato un certificato medico che in modo ineccepibile è stato qualificato come generico e non idoneo a dimostrare l'assoluta impossibilità di Mazzocchi a partecipare all'udienza. L,rot 4:1 Correttamente, il giudice di merito, ha ritenut:s(c-h—e—il condannato avrebbe potuto manifestare un comportamento maggiormente collaborativo, finalizzato alla sua partecipazione all'udienza in camera di consiglio, anche solo provando ad attivare un canale del video-collegamento. Nel provvedimento impugnato, per di più, è stato evidenziato che il disinteresse del condannato per la procedura era stato confermato anche quando, successivamente al deposito dell'istanza, Mazzocchi aveva reso impossibile lo svolgimento di un'adeguata inchiesta socio-familiare da parte dell'UEPE, pur risultando in Italia alla data del 5 aprile 2021. Una volta presentata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, infatti, il condannato ha l'obbligo di collaborare con gli operatori del servizio sociale delegati a raccogliere utili informazioni sul suo conto, anche al fine di predisporre un programma di intervento con previsione delle prescrizioni idonee, da un lato, ad assicurare la rieducazione del reo e, dall'altro, a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. Pertanto, il comportamento del condannato che, dopo la richiesta di concessione della misura alternativa in esame, aveva fatto perdere le sue tracce, dimostra, senza alcun dubbio, la mancanza di volontà collaborativa con gli operatori del servizio sociale che hanno lo specifico compito di formulare proposte sulla base delle informazioni raccolte. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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