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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 23392/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 22549-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso l'ordinanza n. cronologico 33082/2024 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 3746/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.22549/2024 Cron.

Rep.

Ud.25/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale (in favore del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro) a decidere sulle domande dei quattro lavoratori, attuali ricorrenti, domanda con le quali essi avevano chiesto: accertarsi l’esistenza di altrettanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro sostanziale [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dell’illiceità dei rapporti di appalto intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., loro datrice di lavoro formale, con condanna di BRT all’assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e alle condizioni meglio indicate in ricorso, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria; con riserva di agire in giudizio al fine di rivendicare eventuali differenze retributive maturate nel corso dei rispettivi rapporti, all’esito dell’accertamento in ordine all’effettivo datore di lavoro.

2. Il Tribunale di Milano ha osservato: a) che la sede legale del formale datore di lavoro, la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., era pacificamente in Mazzano (BS); b) che il luogo presso il quale i lavoratori erano addetti è la filiale BRT di Caorso (PC); c) che una precedente ordinanza del medesimo Tribunale, resa in caso analogo, parimenti aveva individuato nel Tribunale di Piacenza il foro competente per territorio.

3. Avverso tale pronuncia i quattro lavoratori sopra indicati hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda previsto dall’ art. 413 c.p.c.

4. BRT è rimasta intimata.

Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’ancor recente ordinanza n. 33302/2024, depositata il 19.12.2024, questa Corte, nell’accogliere il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da altro lavoratore avverso analoga ordinanza del Tribunale di Milano, declinatoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Piacenza, in fattispecie pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa, ha osservato quanto segue: “1.-Il ricorso è fondato posto che l’art. 413, 2 comma c.p.c. delinea tre fori alternativamente concorrenti ed il lavoratore ha prescelto come foro competente nel ricorso introduttivo uno di essi ovvero il tribunale di Milano, posto che ivi si trova l’azienda della società convenuta individuata nella domanda come datrice di lavoro effettiva, non rilevando quindi che il rapporto si sia svolto presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC). 2.- Nemmeno influisce sulla individuazione del giudice territorialmente competente il fatto che nello stesso giudizio sia pure convenuta la datrice di lavoro formale atteso che la connessione tra le domande svolte, principale e subordinata, peraltro appunto solo eventuale, non è tale da modificare il criterio di determinazione della competenza prescelta ex art.413 c.p.c. , mentre ai sensi dell’ art. 33 c.p.c. essa determina l’attrazione della competenza sulla domanda subordinata trattandosi di un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per l’oggetto o per il titolo. 3.- Pertanto il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell’appalto al quale è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l’effettivo utilizzatore delle prestazioni –nel luogo dove si trova l’azienda – può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata svolta nei confronti del datore di lavoro apparente, ricorrendo un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell’ art. 33 c.p.c. ”.

3. Dunque, in base ai medesimi principi di diritto così espressi, anche il ricorso in esame va accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano presso cui va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge.

La statuizione sulle spese del presente regolamento va rimessa alla definizione del merito.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata, dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 22549-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso l'ordinanza n. cronologico 33082/2024 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 3746/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.22549/2024 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale (in favore del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro) a decidere sulle domande dei quattro lavoratori, attuali ricorrenti, domanda con le quali essi avevano chiesto: accertarsi l’esistenza di altrettanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro sostanziale [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dell’illiceità dei rapporti di appalto intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., loro datrice di lavoro formale, con condanna di BRT all’assunzione dei ricorrenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e alle condizioni meglio indicate in ricorso, nonché al pagamento di un’indennità risarcitoria; con riserva di agire in giudizio al fine di rivendicare eventuali differenze retributive maturate nel corso dei rispettivi rapporti, all’esito dell’accertamento in ordine all’effettivo datore di lavoro. 2. Il Tribunale di Milano ha osservato: a) che la sede legale del formale datore di lavoro, la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., era pacificamente in Mazzano (BS); b) che il luogo presso il quale i lavoratori erano addetti è la filiale BRT di Caorso (PC); c) che una precedente ordinanza del medesimo Tribunale, resa in caso analogo, parimenti aveva individuato nel Tribunale di Piacenza il foro competente per territorio. 3. Avverso tale pronuncia i quattro lavoratori sopra indicati hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda previsto dall’ art. 413 c.p.c. 4. BRT è rimasta intimata. Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge. 5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell’ancor recente ordinanza n. 33302/2024, depositata il 19.12.2024, questa Corte, nell’accogliere il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da altro lavoratore avverso analoga ordinanza del Tribunale di Milano, declinatoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Piacenza, in fattispecie pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa, ha osservato quanto segue: “1.-Il ricorso è fondato posto che l’art. 413, 2 comma c.p.c. delinea tre fori alternativamente concorrenti ed il lavoratore ha prescelto come foro competente nel ricorso introduttivo uno di essi ovvero il tribunale di Milano, posto che ivi si trova l’azienda della società convenuta individuata nella domanda come datrice di lavoro effettiva, non rilevando quindi che il rapporto si sia svolto presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC). 2.- Nemmeno influisce sulla individuazione del giudice territorialmente competente il fatto che nello stesso giudizio sia pure convenuta la datrice di lavoro formale atteso che la connessione tra le domande svolte, principale e subordinata, peraltro appunto solo eventuale, non è tale da modificare il criterio di determinazione della competenza prescelta ex art.413 c.p.c. , mentre ai sensi dell’ art. 33 c.p.c. essa determina l’attrazione della competenza sulla domanda subordinata trattandosi di un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per l’oggetto o per il titolo. 3.- Pertanto il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell’appalto al quale è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l’effettivo utilizzatore delle prestazioni –nel luogo dove si trova l’azienda – può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata svolta nei confronti del datore di lavoro apparente, ricorrendo un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell’ art. 33 c.p.c. ”. 3. Dunque, in base ai medesimi principi di diritto così espressi, anche il ricorso in esame va accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano presso cui va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge. La statuizione sulle spese del presente regolamento va rimessa alla definizione del merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata, dichi
Sentenza Cassazione n. 23392/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris