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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33713/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ancona condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 659 cod. pen., essendo emerso che l'abbaiare del cane recasse disturbo non ad un numero indeterminato di persone, ma soltanto agli occupanti gli appartamenti siti al piano sottostante; con un secondo motivo, il vizio di motivazione per travisamento della prova, in quanto all'epoca del fatto nella palazzina vi era un altro cane, che ben avrebbe potuto recare disturbo alle persone; con un terzo motivo, il vizio di motivazione per evidente contrasto tra motivazione e dispositivo, laddove nella prima il danno viene liquidato in 500 euro, nel secondo, invece, in 5.000 euro.

La difesa ha depositato memoria; la parte civile ha depositato conclusioni.

3. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, per larga parte di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del Tribunale.

4. Quanto ai primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del reato sulla base delle dichiarazioni rese sia dalla persona offesa, sia dal teste [OSCURATO:PERSONA], condomino che abitava al secondo piano, il quale ha riferito che il cane veniva lasciato sempre solo la notte piangendo di continuo e arrecando disturbo agli inquilini dei piani inferiori; a conferma, poi, la deposizione dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto modo di verificare personalmente che l'imputata si era allontanata dall'appartamento, lasciando solo il cane che abbaiava in modo da essere percepito in tutto lo stabile.

Sulla base di questi elementi di fatto, non altrimenti apprezzabili in sede di legittimità, è stata perciò correttamente ravvisata la sussistenza del reato in esame, per la cui integrazione non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di sogetti (Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, P.G. in c.

Squizzato, Rv. 230643: in applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva pronunciato declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen. sulla base della considerazione che l'abbaiare del cane non disturbava tutti i vicini).

5. In relazione al terzo motivo, infine, il Collegio rileva che, più che di effettivo contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, nel caso di specie si è in presenza di un mero lapsus calami, laddove il Tribunale, nella motivazione, ha liquidato l'importo di "euro 5.00,00", evidentemente indicativo di "euro 5.000", come indicato in dispositivo; ciò, sia dal punto di vista formale, per la presenza del punto, che notoriamente separa le migliaia, dopo il numero 5, sia, dal punto di vista logico, in relazione ai "tempi e alla modalità del disturbo", come valutati dal Tribunale, considerato che i fatti di disturbo alla quiete delle persone si erano prolungati per anni.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616_cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Segue la condanna della ricorrente alla rifusioen delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile nel grado, che si liquidano in euro 2311,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA], che liquida in 2311,00 euro, oltre acces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ancona condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 659 cod. pen., essendo emerso che l'abbaiare del cane recasse disturbo non ad un numero indeterminato di persone, ma soltanto agli occupanti gli appartamenti siti al piano sottostante; con un secondo motivo, il vizio di motivazione per travisamento della prova, in quanto all'epoca del fatto nella palazzina vi era un altro cane, che ben avrebbe potuto recare disturbo alle persone; con un terzo motivo, il vizio di motivazione per evidente contrasto tra motivazione e dispositivo, laddove nella prima il danno viene liquidato in 500 euro, nel secondo, invece, in 5.000 euro. La difesa ha depositato memoria; la parte civile ha depositato conclusioni. 3. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, per larga parte di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del Tribunale. 4. Quanto ai primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), si osserva che il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del reato sulla base delle dichiarazioni rese sia dalla persona offesa, sia dal teste [OSCURATO:PERSONA], condomino che abitava al secondo piano, il quale ha riferito che il cane veniva lasciato sempre solo la notte piangendo di continuo e arrecando disturbo agli inquilini dei piani inferiori; a conferma, poi, la deposizione dell'ispettore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto modo di verificare personalmente che l'imputata si era allontanata dall'appartamento, lasciando solo il cane che abbaiava in modo da essere percepito in tutto lo stabile. Sulla base di questi elementi di fatto, non altrimenti apprezzabili in sede di legittimità, è stata perciò correttamente ravvisata la sussistenza del reato in esame, per la cui integrazione non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di sogetti (Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, P.G. in c. Squizzato, Rv. 230643: in applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva pronunciato declaratoria di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen. sulla base della considerazione che l'abbaiare del cane non disturbava tutti i vicini). 5. In relazione al terzo motivo, infine, il Collegio rileva che, più che di effettivo contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, nel caso di specie si è in presenza di un mero lapsus calami, laddove il Tribunale, nella motivazione, ha liquidato l'importo di "euro 5.00,00", evidentemente indicativo di "euro 5.000", come indicato in dispositivo; ciò, sia dal punto di vista formale, per la presenza del punto, che notoriamente separa le migliaia, dopo il numero 5, sia, dal punto di vista logico, in relazione ai "tempi e alla modalità del disturbo", come valutati dal Tribunale, considerato che i fatti di disturbo alla quiete delle persone si erano prolungati per anni. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616_cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Segue la condanna della ricorrente alla rifusioen delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile nel grado, che si liquidano in euro 2311,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel grado da [OSCURATO:PERSONA], che liquida in 2311,00 euro, oltre acces
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