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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06217/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito ai motivi relativi alla qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa ed alla valutazione della offensività della condotta, che la Corte di appello di Ancona ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento tenuto dall'imputato ed alla funzione di accertamento svolta dalla persona offesa quale capotreno addetto al controllo del titolo di viaggio, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione esaustiva; Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di omessa applicazione della pena pecuniaria sostitutiva sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta per le caratteristiche del luogo in cui sono avvenuti i fatti, mentre ha valorizzato i numerosi precedenti specifici per escludere l'adeguatezza della richiesta sostituzione della pena detentiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito ai motivi relativi alla qualifica di pubblico ufficiale della persona offesa ed alla valutazione della offensività della condotta, che la Corte di appello di Ancona ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento tenuto dall'imputato ed alla funzione di accertamento svolta dalla persona offesa quale capotreno addetto al controllo del titolo di viaggio, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione esaustiva; Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di omessa applicazione della pena pecuniaria sostitutiva sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta per le caratteristiche del luogo in cui sono avvenuti i fatti, mentre ha valorizzato i numerosi precedenti specifici per escludere l'adeguatezza della richiesta sostituzione della pena detentiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06217/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris