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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 12736/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 marzo 1985 avverso il decreto della Corte di appello di Campobasso del 2 agosto 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto della Corte di appello di Campobasso con il quale è stata dichiarata inammissibile la chiesta revocazione ex art 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 della confisca di prevenzione adottata dal Tribunale di Pescara in danno della ricorrente e caduta su tre diversi immobili intestati alla predetta sul presupposto della sua pericolosità generica.

2. Evidenzia la ricorrente che la richiesta di revocazione si fondava per un verso sugli effetti determinati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, avuto riguardo al substrato soggettivo che reggeva la misura ablativa; per altro verso, sulla indicazione di nuove e decisive prove destinate ad imporre una diversa valutazione quanto alla ritenuta sproporzione tra le capacità reddituali e finanziarie della ricorrente e i costi affrontati per l'acquisto delle utilità confiscate.

3. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio assoluto di motivazione per avere la Corte del merito integralmente pretermesso il primo tema di giudizio.

Poiché la misura da revocare era stata emessa facendo leva su un indistinto riferimento alla generica pericolosità della proposta, la Corte territoriale- in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, lettera a) del d.lgs. n. 159 del 2011 e alle considerazioni interpretative, spese, sempre dalla sentenza n. 24 del 2019, a sostegno della tenuta costituzionale dell'ipotesi di pericolosità generica di cui alla lettera b) del medesimo art. 1- avrebbe dovuto sottoporre a verifica la matrice effettiva dei presupposti soggettivi evidenziati a supporto della confisca, da filtrare e apprezzare, quanto alla ipotesi di cui alla lettera b), secondo le stringenti indicazioni interpretative rese vincolanti dal citato intervento della Corte Costituzionale, sempre se ritenuti in grado di sorreggere autonomamente la decisione resa all'epoca.

Valutazione nel caso integralmente pretermessa, avendo la Corte apoditticamente affermato che la misura trovava domicilio nelle ipotesi di pericolosità di cui alle lettera b), c), del citato art. 1 del codice antimafia, trascurando anche di considerare che nel decreto fatto oggetto di revocazione era esplicitamente affermata l'incensuratezza della Spinelli, aspetto all'evidenza antitetico rispetto alle regole di giudizio stigmatizzate dalla sentenza n. 24 del 2019 nel rintracciare gli estremi propri dell'ipotesi di pericolosità di cui alla lettera b), da ritenersi conformi ad una lettura costituzionalmente orientata della detta disposizione.

3.1. Con il secondo motivo la difesa ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio speso nel negare il carattere della novità alle emergenze probatorie indicate a sostegno della revocazione.

Emergenze, acquisite senza colpa solo a ridosso della proposizione della istanza di revocazione, destinate a comprovare per un verso la presenza di una stabile attività lavorativa (svolta presso l'ippodromo di [OSCURATO:PERSONA]) che si inseriva, peraltro, in una situazione familiare economicamente solida ( comprovata dalla provvista derivante da una vendita immobiliare realizzata nel 1974 dal nonno della Spinelli);per altro verso, la riferibilità sostanziale di uno dei cespiti all'ex fidanzato della ricorrente che, come da dichiarazione allegata, lo aveva acquistato con danaro proprio.

Aspetti probatori, questi, ritenuti irrilevanti dalla Corte del merito senza informare il proprio giudizio ai canoni interpretativi più volte citati imposti dalla sentenza n. 24 del 2019 e senza spiegare in che modo l'incensuratezza della Spinelli, all'epoca degli acquisti dei beni ablati, potesse ritenersi logicamente coerente con la presunta matrice illecita della provvista all'uopo utilizzata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Quanto al primo tema di giudizio - legato alla individuazione delle ragioni di pericolosità sociale che nel caso furono apprezzate a sostegno della confisca, oggi attinta dalla chiesta revocazione, pacificamente resa anche facendo leva sulla ipotesi di cui alla lettera a) dell'art 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 5 sono diverse e concorrenti le ragioni che portano alla inammissibilità della doglianza.

3. In primo luogo, il ricorso, replicando un vizio che per il vero connotava già la richiesta di revocazione, appare connotato da una evidente genericità di contenuti. 3.1.E' incontroverso che il decreto fatto oggetto della revocazione che occupa conteneva un cumulativo riferimento a più titoli legittimanti, sul piano del relativo substrato soggettivo, la misura reale adottata e che, tra questi, risultava evocata, oltre alle altre ipotesi di pericolosità generica tipizzate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, anche quella di cui alla lettera a) della citata disposizione, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata, come è noto, con la sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale. 3.2.E' anche noto che, secondo le coordinante interpretative offerte da questa Corte (ormai consolidate dalla sentenza delle S.U. n. 3513 del 16/12/21, dep. 2022, Fiorentino), il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della detta sentenza della Corte costituzionale, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato.

Si è evidenziato che in siffatti casi, laddove il titolo fondante la misura trovi unicamente supporto nell'ipotesi di pericolosità espunta dal sistema perché ritenuta incostituzionale, la confisca non potrebbe che essere annullata, perché non più supportata dalla relativa base legale di riferimento utile a legittimarne l'adozione.Di contro, laddove la misura risulti supportata dal congiunto riferimento a più ipotesi di pericolosità tra quelle tipizzate dal codice antimafia e tra queste anche da quella dichiarata costituzionalmente illegittima, graverà sul giudice della I revocazione il compito di verificare, scrutinando il portato argomentativo del decreto che ha disposto la confisca, se i riferimenti operati alle altre ragioni di pericolosità diversi dalla citata lettera a) del primo comma dell'ad 1,.. del codice antimafia siano comunque tali da supportare autonomamente la misura, così da rendere indifferente la sopravvenuta espunzione dal sistema di una delle ragioni fondanti il substrato soggettivo della disposta ablazione.

3.3. In questa cornice, ritiene il Collegio che la sola circostanza che il provvedimento attinto dalla richiesta di revocazione, rechi, tra i presupposti legittimanti, anche il riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 1, del codice antimafia, non legittima di per sè la richiesta di revocazione.

Quest'ultima, piuttosto, presuppone, un confronto specifico con il portato del provvedimento da revocare/ destinato a disvelare l'effettivo contenuto della valutazione spesa quanto alla esatta individuazione delle ragioni fondanti il giudizio di pericolosità sociale al tempo reso dal giudice della prevenzione, prescindendo dalle formule nominali evocate.

In altre parole, il rimedio straordinario azionato non può unicamente basarsi sul mero riferimento al congiunto riferimento a più titoli legittimanti, sul piano soggettivo, la misura reale adottata, tra i quali risulti annoverata anche quella espunta dal sistema; si impone, piuttosto, sul piano della relativa specificità del relativo ricorso, un argomentato confronto con la motivazione spesa dal decreto gravato segnalando le ragioni per le quali, nel caso a giudizio, l'operato richiamo ad ipotesi di pericolosità sociale diverse da quella di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 più volte citato non trovi conforto nell'argomentare del giudice della prevenzione in termini tali da supportare in modo autonomo e autosufficiente la decisione adottata offrendo integrale fondamento al provvedimento ablatorio.

3.4. Ciò premesso, il ricorso che occupa e, a monte, la stessa richiesta di revocazione, non contengono un confronto puntuale e analitico con la motivazione resa a sostegno del provvedimento di confisca.

L'unico elemento concreto valorizzato nella odierna impugnazione, tratto dal decreto da revocare, è infatti quello della rilevata incensuratezza della ricorrente nel frangente storico valorizzato nell'ottica del giudizio di pericolosità: dato, questo, tuttavia in sé indifferente, non tanto e solo per il fatto che il giudizio di pericolosità ben poteva prescindere da condanne e precedenti riferibili al proposto, quanto perché del tutto neutro rispetto alla verifica da operare in funzione della revocazione ( al più costituiva un vizio da rilevare con gli ordinari rimedi di impugnazione).3.5.

Va, del resto, rimarcato che il ricorso denunzia un difetto di motivazione del provvedimento impugnato irrimediabilmente pervaso da una errata ricostruzione in diritto della verifica demandata nel caso al giudice della revocazione.

Ad avviso della difesa, in caso di contestuale originaria confluenza di più titoli giustificativi, sul piano soggettivo, della confisca, la verifica da rendere nel corso della revocazione, diretta ad accertare che la misura poggiava, in termini di autosufficienza, sugli estremi tipologici propri della lettera b) del più volte citato art. 1, debba essere resa seguendo le indicazioni interpretative offerte sulla tenuta costituzionale di quest'ultima disposizione dalla citata sentenza n. 24 del 2019 per poi concludere per l'accoglimento della revocazione laddove la motivazione del provvedimento da revocare non dia conto degli estremi oggi valorizzati dal citato intervento della Consulta e dunque non si sia in grado di rintracciare in quella motivazione la puntuale identificazione di condotte delittuose di matrice e potenzialità lucro-genetica ribadite con abitualità lungo ambiti temporali significativi tali da costituire un veicolo di sostegno reddituale se non unico comunque prevalente rispetto alle capacità finanziarie del proposto.

Una tale chiave di lettura, che la difesa rimarca per sottolineare la corrispondente carenza argomentativa che sul tema vizierebbe il provvedimento impugnato, risulta smentita proprio dall'argomentare svolto sul tema dalla sentenza delle sezioni unite "Fiorentino", in parte qua erroneamente richiamate a sostegno del ricorso.

Ed infatti, anche a voler ritenere che l'intervento reso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, con riguardo al tema della tenuta costituzionale dell' ipotesi di pericolosità sociale prevista dalla lettera b) del citato art. 1, comma 1, del codice antimafia, debba essere ricondotto nel genus delle sentenze interpretative di rigetto, caratterizzate, tra le pronunce di non accoglimento, da una maggiore "forza conformativa" rispetto al giudice comune, resta comunque da dire che i relativi effetti di una siffatta decisione non operano erga omnes al pari della sentenza di accoglimento.

Piuttosto da una tale decisione promana esclusivamente "un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, mentre in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere - dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'art. 101, secondo comma, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto.

Per i giudici comuni diversi da quello a quo, dunque, viene in rilievo, come puntualizzato da Sez.

U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212075, non già un vincolo giuridico, ma il «valore persuasivo» della sentenza interpretativa di rigetto, che costituisce «un precedente autorevole nonché il risultato di una interpretazione sistematica in funzione adeguatrice proveniente dall'organo più qualificato in tema di interpretazione costituzionale».

Nel caso in esame, il «valore persuasivo» della sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto infondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011 è tuttavia privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione: "proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (in questi termini pedissequamente riportati la sentenza delle sezioni unite Fiorentino che sul punto richiamano la sentenza della Sez. 6, n. 29551 del 2020, Terenzio).

Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

4. Ad una soluzione identica si perviene in relazione al secondo motivo di ricorso, diretto a mettere in evidenza la ritenuta sussistenza dei presupposti fondanti della revocazione ai sensi dell'ad 28, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 159 del 2011 per la addotta allegazione di nuovi elementi probatori idonei a scardinare la definitività della confisca.

4.1. Giova premettere che il provvedimento gravato muove da una regola di giudizio - propria della revisione penale ed estesa alla revocazione - in forza della quale, per superare il giudicato, sarebbe possibile valorizzare anche aspetti probatori che potevano dedursi nel corso del giudizio e che non sono stati colpevolmente addotti in quella sede, fino a coprire aspetti probatori addotti purchè non scrutinati dal giudice che ha reso il provvedimento definitivo; regola, questa, diversa da quella apprezzata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e ora definitivamente consolidata dalle sezioni unite della Corte (Sentenza n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283707) in forza della quale in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

4.2. Una siffatta erronea impostazione in diritto non muta la sorte del ricorso e anzi emargina in termini di maggiore nettezza le ragioni di inammissibilità della revocazione e, ovviamente, dell'odierna impugnazione.

La lettura del decreto gravato consente infatti di evidenziare che i profili probatori addotti a sostegno della revocazione erano stati scrutinati dal giudice della prevenzione, aspetto, per quanto già detto, alla luce della regola di giudizio che domina la revocazione, radicalmente ostativo alla ammissibilità della stessa, non potendosi ritenere comunque nuove le prove addotte; siffatti elementi, in ogni caso, non sarebbero stati in grado di scardinare il complessivo portato delle valutazioni di segno contrario, così da risultare comunque privi dell'ulteriore aspetto della decisività, parimenti imprescindibile nel verificare la fondatezza della chiesta revocazione.

4.3. Anche sotto questi versanti, il ricorso denunzia tutta la sua inadeguatezza in quanto: non contrasta con specificità l'affermazione per la quale i detti temi probatori erano già stati scrutinati dal giudice della prevenzione; parimenti, difetta di un confronto specifico con il decreto da revocare, presupposto logico indefettibile dell'obiettivo processuale cui deve mirare l'istante in revocazione, atteso che il giudizio di decisività dei nuovi elementi non può prescindere dalla puntuale individuazione e dal successivo superamento degli ambiti valutativi posti a fondamento del provvedimento da revocare, aspetto qui solo genericamente evocato; in ogni caso, anche a voler superare le precedenti, pregiudiziali e assorbenti, valutazioni, dando per scontato che le prove addotte, oltre ad essere decisive, non furono allegate e scrutinate nel corso del giudizio di prevenzione, l'impugnazione non si adegua alla regola di giudizio definita dalla sentenza" [OSCURATO:PERSONA]" delle sezione unite e manca di chiarire le ragioni per le quali tali elementi non furono prodotti tempestivamente nei corso del giudizio di prevenzione, limitandosi sul punto a mere affermazioni apodittiche; si fonda infine su una petizione di principio - la necessità di valutare novità e decisività delle prove addotte a sostegno della revocazione alla luce delle indicazioni interpretative dettate per l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art 1 del codice antimafia dalla più volte citata sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale- palesemente inconferente rispetto al tema di giudizio.5.Da qui l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende determinata come da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 marzo 1985 avverso il decreto della Corte di appello di Campobasso del 2 agosto 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto della Corte di appello di Campobasso con il quale è stata dichiarata inammissibile la chiesta revocazione ex art 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 della confisca di prevenzione adottata dal Tribunale di Pescara in danno della ricorrente e caduta su tre diversi immobili intestati alla predetta sul presupposto della sua pericolosità generica. 2. Evidenzia la ricorrente che la richiesta di revocazione si fondava per un verso sugli effetti determinati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, avuto riguardo al substrato soggettivo che reggeva la misura ablativa; per altro verso, sulla indicazione di nuove e decisive prove destinate ad imporre una diversa valutazione quanto alla ritenuta sproporzione tra le capacità reddituali e finanziarie della ricorrente e i costi affrontati per l'acquisto delle utilità confiscate. 3. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio assoluto di motivazione per avere la Corte del merito integralmente pretermesso il primo tema di giudizio. Poiché la misura da revocare era stata emessa facendo leva su un indistinto riferimento alla generica pericolosità della proposta, la Corte territoriale- in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, lettera a) del d.lgs. n. 159 del 2011 e alle considerazioni interpretative, spese, sempre dalla sentenza n. 24 del 2019, a sostegno della tenuta costituzionale dell'ipotesi di pericolosità generica di cui alla lettera b) del medesimo art. 1- avrebbe dovuto sottoporre a verifica la matrice effettiva dei presupposti soggettivi evidenziati a supporto della confisca, da filtrare e apprezzare, quanto alla ipotesi di cui alla lettera b), secondo le stringenti indicazioni interpretative rese vincolanti dal citato intervento della Corte Costituzionale, sempre se ritenuti in grado di sorreggere autonomamente la decisione resa all'epoca. Valutazione nel caso integralmente pretermessa, avendo la Corte apoditticamente affermato che la misura trovava domicilio nelle ipotesi di pericolosità di cui alle lettera b), c), del citato art. 1 del codice antimafia, trascurando anche di considerare che nel decreto fatto oggetto di revocazione era esplicitamente affermata l'incensuratezza della Spinelli, aspetto all'evidenza antitetico rispetto alle regole di giudizio stigmatizzate dalla sentenza n. 24 del 2019 nel rintracciare gli estremi propri dell'ipotesi di pericolosità di cui alla lettera b), da ritenersi conformi ad una lettura costituzionalmente orientata della detta disposizione. 3.1. Con il secondo motivo la difesa ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio speso nel negare il carattere della novità alle emergenze probatorie indicate a sostegno della revocazione. Emergenze, acquisite senza colpa solo a ridosso della proposizione della istanza di revocazione, destinate a comprovare per un verso la presenza di una stabile attività lavorativa (svolta presso l'ippodromo di [OSCURATO:PERSONA]) che si inseriva, peraltro, in una situazione familiare economicamente solida ( comprovata dalla provvista derivante da una vendita immobiliare realizzata nel 1974 dal nonno della Spinelli);per altro verso, la riferibilità sostanziale di uno dei cespiti all'ex fidanzato della ricorrente che, come da dichiarazione allegata, lo aveva acquistato con danaro proprio. Aspetti probatori, questi, ritenuti irrilevanti dalla Corte del merito senza informare il proprio giudizio ai canoni interpretativi più volte citati imposti dalla sentenza n. 24 del 2019 e senza spiegare in che modo l'incensuratezza della Spinelli, all'epoca degli acquisti dei beni ablati, potesse ritenersi logicamente coerente con la presunta matrice illecita della provvista all'uopo utilizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Quanto al primo tema di giudizio - legato alla individuazione delle ragioni di pericolosità sociale che nel caso furono apprezzate a sostegno della confisca, oggi attinta dalla chiesta revocazione, pacificamente resa anche facendo leva sulla ipotesi di cui alla lettera a) dell'art 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 5 sono diverse e concorrenti le ragioni che portano alla inammissibilità della doglianza. 3. In primo luogo, il ricorso, replicando un vizio che per il vero connotava già la richiesta di revocazione, appare connotato da una evidente genericità di contenuti. 3.1.E' incontroverso che il decreto fatto oggetto della revocazione che occupa conteneva un cumulativo riferimento a più titoli legittimanti, sul piano del relativo substrato soggettivo, la misura reale adottata e che, tra questi, risultava evocata, oltre alle altre ipotesi di pericolosità generica tipizzate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, anche quella di cui alla lettera a) della citata disposizione, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata, come è noto, con la sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale. 3.2.E' anche noto che, secondo le coordinante interpretative offerte da questa Corte (ormai consolidate dalla sentenza delle S.U. n. 3513 del 16/12/21, dep. 2022, Fiorentino), il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della detta sentenza della Corte costituzionale, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato. Si è evidenziato che in siffatti casi, laddove il titolo fondante la misura trovi unicamente supporto nell'ipotesi di pericolosità espunta dal sistema perché ritenuta incostituzionale, la confisca non potrebbe che essere annullata, perché non più supportata dalla relativa base legale di riferimento utile a legittimarne l'adozione.Di contro, laddove la misura risulti supportata dal congiunto riferimento a più ipotesi di pericolosità tra quelle tipizzate dal codice antimafia e tra queste anche da quella dichiarata costituzionalmente illegittima, graverà sul giudice della I revocazione il compito di verificare, scrutinando il portato argomentativo del decreto che ha disposto la confisca, se i riferimenti operati alle altre ragioni di pericolosità diversi dalla citata lettera a) del primo comma dell'ad 1,.. del codice antimafia siano comunque tali da supportare autonomamente la misura, così da rendere indifferente la sopravvenuta espunzione dal sistema di una delle ragioni fondanti il substrato soggettivo della disposta ablazione. 3.3. In questa cornice, ritiene il Collegio che la sola circostanza che il provvedimento attinto dalla richiesta di revocazione, rechi, tra i presupposti legittimanti, anche il riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 1, del codice antimafia, non legittima di per sè la richiesta di revocazione. Quest'ultima, piuttosto, presuppone, un confronto specifico con il portato del provvedimento da revocare/ destinato a disvelare l'effettivo contenuto della valutazione spesa quanto alla esatta individuazione delle ragioni fondanti il giudizio di pericolosità sociale al tempo reso dal giudice della prevenzione, prescindendo dalle formule nominali evocate. In altre parole, il rimedio straordinario azionato non può unicamente basarsi sul mero riferimento al congiunto riferimento a più titoli legittimanti, sul piano soggettivo, la misura reale adottata, tra i quali risulti annoverata anche quella espunta dal sistema; si impone, piuttosto, sul piano della relativa specificità del relativo ricorso, un argomentato confronto con la motivazione spesa dal decreto gravato segnalando le ragioni per le quali, nel caso a giudizio, l'operato richiamo ad ipotesi di pericolosità sociale diverse da quella di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 più volte citato non trovi conforto nell'argomentare del giudice della prevenzione in termini tali da supportare in modo autonomo e autosufficiente la decisione adottata offrendo integrale fondamento al provvedimento ablatorio. 3.4. Ciò premesso, il ricorso che occupa e, a monte, la stessa richiesta di revocazione, non contengono un confronto puntuale e analitico con la motivazione resa a sostegno del provvedimento di confisca. L'unico elemento concreto valorizzato nella odierna impugnazione, tratto dal decreto da revocare, è infatti quello della rilevata incensuratezza della ricorrente nel frangente storico valorizzato nell'ottica del giudizio di pericolosità: dato, questo, tuttavia in sé indifferente, non tanto e solo per il fatto che il giudizio di pericolosità ben poteva prescindere da condanne e precedenti riferibili al proposto, quanto perché del tutto neutro rispetto alla verifica da operare in funzione della revocazione ( al più costituiva un vizio da rilevare con gli ordinari rimedi di impugnazione).3.5. Va, del resto, rimarcato che il ricorso denunzia un difetto di motivazione del provvedimento impugnato irrimediabilmente pervaso da una errata ricostruzione in diritto della verifica demandata nel caso al giudice della revocazione. Ad avviso della difesa, in caso di contestuale originaria confluenza di più titoli giustificativi, sul piano soggettivo, della confisca, la verifica da rendere nel corso della revocazione, diretta ad accertare che la misura poggiava, in termini di autosufficienza, sugli estremi tipologici propri della lettera b) del più volte citato art. 1, debba essere resa seguendo le indicazioni interpretative offerte sulla tenuta costituzionale di quest'ultima disposizione dalla citata sentenza n. 24 del 2019 per poi concludere per l'accoglimento della revocazione laddove la motivazione del provvedimento da revocare non dia conto degli estremi oggi valorizzati dal citato intervento della Consulta e dunque non si sia in grado di rintracciare in quella motivazione la puntuale identificazione di condotte delittuose di matrice e potenzialità lucro-genetica ribadite con abitualità lungo ambiti temporali significativi tali da costituire un veicolo di sostegno reddituale se non unico comunque prevalente rispetto alle capacità finanziarie del proposto. Una tale chiave di lettura, che la difesa rimarca per sottolineare la corrispondente carenza argomentativa che sul tema vizierebbe il provvedimento impugnato, risulta smentita proprio dall'argomentare svolto sul tema dalla sentenza delle sezioni unite "Fiorentino", in parte qua erroneamente richiamate a sostegno del ricorso. Ed infatti, anche a voler ritenere che l'intervento reso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, con riguardo al tema della tenuta costituzionale dell' ipotesi di pericolosità sociale prevista dalla lettera b) del citato art. 1, comma 1, del codice antimafia, debba essere ricondotto nel genus delle sentenze interpretative di rigetto, caratterizzate, tra le pronunce di non accoglimento, da una maggiore "forza conformativa" rispetto al giudice comune, resta comunque da dire che i relativi effetti di una siffatta decisione non operano erga omnes al pari della sentenza di accoglimento. Piuttosto da una tale decisione promana esclusivamente "un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la relativa questione, mentre in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere - dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell'art. 101, secondo comma, Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione interpretativa di rigetto. Per i giudici comuni diversi da quello a quo, dunque, viene in rilievo, come puntualizzato da Sez. U, n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212075, non già un vincolo giuridico, ma il «valore persuasivo» della sentenza interpretativa di rigetto, che costituisce «un precedente autorevole nonché il risultato di una interpretazione sistematica in funzione adeguatrice proveniente dall'organo più qualificato in tema di interpretazione costituzionale». Nel caso in esame, il «valore persuasivo» della sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto infondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011 è tuttavia privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione: "proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie relativa a confisca disposta in relazione alla riconosciuta pericolosità del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, n. 159, ha sottolineato come le sentenze della Corte costituzionale, nella parte in cui dichiarino l'infondatezza della questione sollevata fornendo indicazioni interpretative che escludano il vizio di incostituzionalità, non consentano la revoca dei provvedimenti definitivi, potendo «costituire solamente un autorevole punto di riferimento per l'interpretazione della disciplina in questione nei procedimenti pendenti, non anche svolgere una valenza "demolitoria" rispetto alle decisioni che hanno acquisito carattere di definitività procedimentale» (in questi termini pedissequamente riportati la sentenza delle sezioni unite Fiorentino che sul punto richiamano la sentenza della Sez. 6, n. 29551 del 2020, Terenzio). Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Ad una soluzione identica si perviene in relazione al secondo motivo di ricorso, diretto a mettere in evidenza la ritenuta sussistenza dei presupposti fondanti della revocazione ai sensi dell'ad 28, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 159 del 2011 per la addotta allegazione di nuovi elementi probatori idonei a scardinare la definitività della confisca. 4.1. Giova premettere che il provvedimento gravato muove da una regola di giudizio - propria della revisione penale ed estesa alla revocazione - in forza della quale, per superare il giudicato, sarebbe possibile valorizzare anche aspetti probatori che potevano dedursi nel corso del giudizio e che non sono stati colpevolmente addotti in quella sede, fino a coprire aspetti probatori addotti purchè non scrutinati dal giudice che ha reso il provvedimento definitivo; regola, questa, diversa da quella apprezzata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e ora definitivamente consolidata dalle sezioni unite della Corte (Sentenza n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283707) in forza della quale in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. 4.2. Una siffatta erronea impostazione in diritto non muta la sorte del ricorso e anzi emargina in termini di maggiore nettezza le ragioni di inammissibilità della revocazione e, ovviamente, dell'odierna impugnazione. La lettura del decreto gravato consente infatti di evidenziare che i profili probatori addotti a sostegno della revocazione erano stati scrutinati dal giudice della prevenzione, aspetto, per quanto già detto, alla luce della regola di giudizio che domina la revocazione, radicalmente ostativo alla ammissibilità della stessa, non potendosi ritenere comunque nuove le prove addotte; siffatti elementi, in ogni caso, non sarebbero stati in grado di scardinare il complessivo portato delle valutazioni di segno contrario, così da risultare comunque privi dell'ulteriore aspetto della decisività, parimenti imprescindibile nel verificare la fondatezza della chiesta revocazione. 4.3. Anche sotto questi versanti, il ricorso denunzia tutta la sua inadeguatezza in quanto: non contrasta con specificità l'affermazione per la quale i detti temi probatori erano già stati scrutinati dal giudice della prevenzione; parimenti, difetta di un confronto specifico con il decreto da revocare, presupposto logico indefettibile dell'obiettivo processuale cui deve mirare l'istante in revocazione, atteso che il giudizio di decisività dei nuovi elementi non può prescindere dalla puntuale individuazione e dal successivo superamento degli ambiti valutativi posti a fondamento del provvedimento da revocare, aspetto qui solo genericamente evocato; in ogni caso, anche a voler superare le precedenti, pregiudiziali e assorbenti, valutazioni, dando per scontato che le prove addotte, oltre ad essere decisive, non furono allegate e scrutinate nel corso del giudizio di prevenzione, l'impugnazione non si adegua alla regola di giudizio definita dalla sentenza" [OSCURATO:PERSONA]" delle sezione unite e manca di chiarire le ragioni per le quali tali elementi non furono prodotti tempestivamente nei corso del giudizio di prevenzione, limitandosi sul punto a mere affermazioni apodittiche; si fonda infine su una petizione di principio - la necessità di valutare novità e decisività delle prove addotte a sostegno della revocazione alla luce delle indicazioni interpretative dettate per l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art 1 del codice antimafia dalla più volte citata sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale- palesemente inconferente rispetto al tema di giudizio.5.Da qui l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende determinata come da
Decreto Cassazione n. 12736/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris