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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 40966/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473), non ravvisabile nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, in cui le circostanze attenuanti, pur concesse in misura prevalente, non sono state applicate nella massima estensione, in considerazione della gravità della condotta, solo assertivamente svalutata nel ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473), non ravvisabile nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, in cui le circostanze attenuanti, pur concesse in misura prevalente, non sono state applicate nella massima estensione, in considerazione della gravità della condotta, solo assertivamente svalutata nel ricorso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris