CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41039/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/02/2021 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, applicando a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni e quattro mesi di reclusione, in relazione al reato di bancarotta distrattiva fallimentare, ha aggiunto che le pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall., dovevano essere determinate, alla stregua del criterio fisso e predeterminato individuato dal legislatore, in dieci anni. 2. Nell'interesse dell'Amato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, invocando gli effetti di Corte cost. 05/12/2018, n. 222. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In epoca recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348) hanno delineato con estrema chiarezza i confini della impugnabilità della sentenza di patteggiamento, precisando, con riguardo alle misure di sicurezza (ma le conclusioni, attesa l'identità di ratio, sono suscettibili di essere estese anche al caso delle pene accessorie), che, ove le parti optino per l'applicazione della pena su richiesta congiunta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo può avere ad oggetto anche la determinazione delle misure di sicurezza. In tal caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente (e, in questa ipotesi la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) ovvero a rigettare la richiesta. Laddove le parti non abbiano raggiunto alcun accordo, l'autonoma determinazione del giudice sarà ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. Nel caso di specie, in cui difetta qualunque accordo sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è erronea, in quanto presuppone una durata predeterminata e fissa delle pene accessorie fallimentari che non risponde al quadro normativo vigente. Infatti, Corte cost. 05/12/2018, n. 222 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale l'art. 216, ult. comma, I. fall., nella parte in cui dispone che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».Facendo seguito a tale decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Poiché la statuizione alla quale è limitato l'annullamento è estranea all'accordo, che è pertanto stato raggiunto indipendentemente dalla decisione che sarebbe stata assunta sulle pene accessorie e non può in conseguenza restare travolto dalla presente pronuncia, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo. Così deciso il 05/10/2021 Il