CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2025
Cassazione n. 13234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 457/2022 depositata il20/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 14760/2022Numero sezionale 2112/2025Numero di raccolta generale 13234/2025Data pubblicazione 19/05/2025RILEVATO CHE1.Il Tribunale di Roma, giudice della opposizione ad accertamento tecnicopreventivo obbligatorio, ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c., respingeva ilricorso proposto dall’assicurata in epigrafe indicata avverso gli esiti dellaconsulenza tecnica disposta nella prima fase, che aveva ritenuto nonsussistere il requisito sanitario per il godimento della pensione di inabilitàcivile ex art. 12 l. n. 118/1971. Condannava la parte opponente alpagamento delle spese di lite.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ricorrente inepigrafe indicata, articolato in due motivi di censura; l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo di censura, la ricorrente ha denunciato - ai sensidell’articolo 360, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112,132,149 e 161 cod.proc.civ. e la nullità della sentenza, pernon avere il Tribunale pronunciato sulle domande concernenti ilriconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'esenzione parzialedalla compartecipazione alle spese del [OSCURATO:PERSONA] el’accertamento della condizione di soggetto portatore di handicap grave,ancorché il CTU, nominato per la fase sommaria, avesse concluso in sensofavorevole a dette istanze.2. Il secondo mezzo è proposto per violazione e falsa applicazione degliarticoli 91 e 92 cod.proc.civ., sul rilievo che ove il Tribunale avessecorrettamente pronunciato sulle domande non esaminate l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbestato soccombente, seppure parzialmente, sicché la parte non avrebbepotuto essere condannata alle spese.3.Il primo motivo è fondato.Questa Corte ha già chiarito che le contestazioni, anche parziali, alla CTUacquisita nella prima fase dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis cod.proc.civ. precludono l'emissione del decreto di omologa, ancheparziale; ne consegue che al giudice adito a seguito di ricorso proposto aisensi dell'art. 445-bis, comma 6, cod.proc.civ. è rimesso l'accertamento2 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 14760/2022Numero sezionale 2112/2025Numero di raccolta generale 13234/2025su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e nonData pubblicazione 19/05/2025solo sui motivi di opposizione (Cass. n. 3377 del 2019 e succ. conf.; inepoca recente Cass. 20/06/2024, n.17090; Cass. 4/02/2025 n. 2746).Deve essere pertanto disattesa la difesa dell’[OSCURATO:PERSONA], nella parte in cuideduce la inammissibilità delle censure per essere stato reso un decreto diomologa parziale sule domande non esaminate in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] già affermato, infatti, che l’unica statuizione giuridicamente rilevante -una volta introdotto il giudizio di opposizione ai sensi del comma 6dell’articolo 445 bis cod.proc.civ. - è quella resa all’esito della opposizione,anche quando, errando, il giudice abbia adottato un provvedimento diomologa parziale e provveduto sulle spese della fase d’istruzionepreventiva (cfr. Cass. n. 17090/2024, che ha dichiarato inammissibile ilricorso in cassazione proposto avverso la liquidazione delle speseeffettuata nel decreto di omologa parziale).4.Né è fondata la testi dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa al proprio difetto di legittimazionepassiva sull’accertamento del requisito sanitario utile alla parzialeesenzione del pagamento dei tickets sanitari.Questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 7/09/2022, n.26317) haaffermato che nel procedimento di accertamento tecnico preventivoobbligatorio unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l'[OSCURATO:PERSONA],anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valerel'accertamento sanitario nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscereun beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso esaminato,l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario).Si è osservato che l'oggetto del procedimento non è il riconoscimento deldiritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione ma il soloaccertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per ilriconoscimento di un beneficio assistenziale.Tale opzione interpretativa non è quindi smentita dalla considerazione chel'Istituto non è titolare di competenze in tema di esenzione del cittadinodal concorso alla spesa sanitaria, sul piano dell'amministrazione attiva,come rilevato dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA]. L'indicazione del diritto sotteso alla3 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 14760/2022Numero sezionale 2112/2025Numero di raccolta generale 13234/2025richiesta di accertamento, infatti, è finalizzata a giustificare l'interesseData pubblicazione 19/05/2025all'accertamento sanitario che forma oggetto del procedimento, ma taleaccertamento non può mai condurre all'accertamento del diritto albeneficio né confondersi con esso.Va affermata, dunque, la legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] anche quantoalla richiesta di accertamento delle condizioni sanitarie utili all'ottenimentodell'esenzione dal ticket sanitario, ai sensi della L. n. 537 del 1993.5.Tanto premesso, deve rilevarsi che erroneamente la sentenzaimpugnata, nel rigettare le ragioni dell'opposizione, non ha statuitoalcunché sulla domanda di accertamento del requisito sanitario utileall’esenzione dal pagamento dei tickets sanitari e sul riconoscimento dellacondizione di handicap grave, domande in relazione alle quali nessunacontestazione era stata mossa alle risultanze della CTU.Il primo motivo del ricorso, pertanto, va accolto, restando assorbito ilsecondo.La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altrogiudice del Tribunale di Roma; il giudice del rinvio provvederà anche sullespese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dirittidella parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo statodi salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro datoidentificativo della parte ricorrente P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alTribunale di Roma, in persona di altro giudice.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso didiffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e glialtri dati identificativi del ricorrente.4 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 14760/2022Numero sezionale 2112/2025Numero di raccolta generale 13234/2025Data pubblicazione 19/05/2025Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025IL PRESIDENTERossana Mancino5 di 5