CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, pronunciata il 2 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa poste a fondamento della prova della penale responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alle deduzioni difensive già sollevate con l'atto di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici che il ricorso si limita a censurare genericamente, ha evidenziato le ragioni del suo convincimento (Si veda, in particolare, pag. 2 sull'irrilevanza della verifica di avvenuto versamento della somma stante la titolarità della carta post-pay in capo alla ricorrente, che mai ne aveva denunciato il furto o lo smarrimento, unitamente alla dichiarazione di avvenuto versamento della somma da parte della persona offesa, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] Pr1,,en