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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13573/2026

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laCommissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il29/11/2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/20261.

Con la cartella di pagamento n. 04120150010619428000,emessa per Irpef anno 2011, all’esito del controllo ai sensi dell’art. 36ter d.P.R. 600/1973, a rettifica dei dati del modello Unico 2012, enotificata il 14/08/2015, l’Agenzia delle entrate procedeva al recuperodi detrazioni ai sensi dell’art. 1 della legge 449/1997, ritenendo che lespese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché lespese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energeticoavessero riguardato un’unica unità immobiliare, in virtù dei daticatastali, per cui il limite massimo detraibile per ciascuna unitàimmobiliare interessata dall’intervento edilizio pari ad euro 48.000,00ai sensi della legge n. 244/2007 avrebbe dovuto applicarsi una solavolta.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso dellacontribuente, osservando che nel calcolare il limite di detraibilità dellespese legate ad interventi edilizi era necessario tener conto del numeroiniziale e non del numero finale delle unità immobiliari oggetto deirelativi lavori.3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello dellacontribuente ritenendo che l’art. 1 della legge 449/1997 e la circolaren. 121/E del maggio 1998 indicavano, ai fini dell’individuazione dellimite di spesa, il numero iniziale di unità immobiliari su cui si eseguonogli interventi, rilevando a tal riguardo l’importanza del dato catastale.Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osservava che risulta discarsa rilevanza il richiamo all’art. 9, comma 2, della legge 448/2001che, in fattispecie diversa, consente l’incentivo fiscale in favore degliacquirenti di unità immobiliari facenti parte di interi fabbricatiristrutturati da imprese di costruzione che provvedono alla successivaalienazione.

Infine, osservava che non sussiste nell’ipotesi in esameNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026l’incertezza normativa per giustificare l’applicazione ridotta dellesanzioni.4.

La contribuente propone ricorso per cassazione articolandocinque motivi.L’Agenzia delle entrate deposita mero atto al fine di partecipareall’eventuale udienza pubblica, ai sensi dell’art. 170 c.p.c.5.

Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], in data 25 marzo 2026 ha depositato notescritte nelle quali ha illustrato le proprie conclusioni chiedendo il rigettodel ricorso.6.

Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 244/2007, dell’art.1, comma 1, della legge 449/1997, dell’art. 9, comma 2, della legge448/2001, per aver la [OSCURATO:PERSONA] erroneamenteaffermato che, ai fini della individuazione del numero di unitàimmobiliari in relazione alle quali calcolare il limite massimo di spesaconsentito per la fruizione dell’agevolazione fiscale prevista perinterventi di recupero del patrimonio edilizio, occorre avere esclusivoriguardo alle risultanze formali derivanti dal catasto al momentodell’avvio dei lavori e non al numero di unità immobiliari in corso didefinizione e che saranno realizzate al termine dei lavori.Dalla denuncia di inizio attività edilizia presentata al Comune di Pistoiae dall’atto di assenso rilasciato dal medesimo Ente risulta che laristrutturazione del fabbricato avrebbe generato sette unità immobiliarie, pertanto, la contribuente correttamente ha calcolato l’agevolazionein relazione a sette unità immobiliari.Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/20261.1.

Il motivo è infondato.1.2.

L’art. 1, comma 1, della legge 449/1997, rubricato disposizionitributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio,prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ladetrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suoammontare, di una quota delle spese sostenute sino ad un importomassimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste acarico, per la realizzazione degli interventi di cui alle letterea), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulleparti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), delcodice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cuialle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasicategoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loropertinenze.

Tra le spese sostenute sono comprese, tra le altre previstedalla disposizione normativa, quelle volte al conseguimento di risparmienergetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basatisull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.L’art. 1, comma 17, della legge 244/2007 prevede la proroga pergli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per centodelle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare,ferme restando le altre condizioni ivi previste, delle agevolazionitributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative agliinterventi di cui all’art. 2, comma 5, della legge 289/2002 ed all’art. 9,comma 2, della legge 448/2001.L’art. 9, comma 2, della legge 448/2001 prevede che l'incentivofiscale previsto dall'articolo 1 della legge 449/1997 si applica anchenel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e diristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, letterec) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati,Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e dacooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione oassegnazione dell'immobile entro un determinato termine; in questocaso la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguitispetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unitàimmobiliari, in ragione di un'aliquota fissata.1.3.

La disposizione normativa di cui all’art. 1 della 449/1997dunque, per quanto qui di interesse, ha come destinatari i privati eprevede un incentivo fiscale costituito dalla detrazione di spesanell’ipotesi di interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misurastabilita dalla legge in relazione alle “singole unità immobiliariresidenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute odetenute e sulle loro pertinenze...”.I possessori o i detentori di unità immobiliari iscritte in una qualsiasidelle categorie catastali, nel caso degli interventi previsti dalla citatadisposizione normativa, poi ricondotti alle definizioni di cui al d.P.R.380/2001, art. 3, al fine di ottenere il beneficio, devono seguire l’iteramministrato previsto dal Decreto Ministeriale 18/2/1998, n. 31,ratione temporis applicabile, recante norme di attuazione e proceduredi controllo in materia di detrazioni per le spesedi ristrutturazione edilizia.

In particolare il contribuente era tenuto: a)a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate,individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizioi lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimoprovvedimento; copia della concessione, autorizzazione ovvero dellacomunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazionein materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, inmancanza, copia della domanda di accatastamento; copia dellericevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativaNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso di interventi su particomuni dell'edificio residenziale di cui all’art. 1117 c.c. era previstol’inoltro di copia della delibera assembleare e della tabella millesimaledi ripartizione delle spese; in ipotesi di lavori eseguiti dal detentoreoccorreva trasmettere gli estremi di registrazione del titolo, nonché ladichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.E’ dunque evidente che, per ottenere il beneficio fiscale, devetrattarsi dei lavori indicati nella citata disposizione normativa e, quindi,come nel caso di specie, per quando risulta dal ricorso, di interventi direcupero del patrimonio edilizio esistente.Inoltre i lavori devono riguardare immobili già esistenti ed oggettodi recupero edilizio (a nulla rilevando il numero degli immobilicostituenti il prodotto dell’intervento e, cioè, il risultato dello stesso,che potrebbe anche avere finalità speculative che mal si concilierebberocon la ratio sottesa alla previsione del beneficio fiscale), di proprietà,posseduti o detenuti (e, quindi già materialmente realizzati e darecuperare), iscritti in catasto nelle categorie di riferimento avutoriguardo alla natura e alle caratteristiche tipologiche esistenti, mentrerisulta non pertinente il riferimento alla possibilità di accatastareprovvisoriamente i beni in divenire, secondo le categorie F/3 e cioècome unità in corso di costruzione e F/4 e quindi come unità in corsodi definizione, perché categorie non idonee ad individuare concompiutezza l’immobile per il quale è previsto l’intervento ed aconsentire i necessari controlli al fine di riconoscere il beneficioverificando le spese effettivamente sostenute in relazione all’immobileposseduto o detenuto.

A ciò va aggiunto che anche con la legge106/2011, che ha disposto a partire dal 4 maggio 2011 l'abrogazionedell'obbligo di comunicazione preventiva dei lavori al Centro operativodi Pescara, è comunque prevista la sostituzione di detto obbligo conl'indicazione, all'interno della dichiarazione dei redditi, dei dati catastaliNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell'immobile oggetto dell'intervento (Cass. sez. 5, 22/11/2018, n.30229); tanto si rileva per rimarcare come il riferimento ai dati catastalidell’immobile oggetto dell’intervento di risanamento consenta di riferireil beneficio all’unità immobiliare come previamente esistente e non aimanufatti successivamente realizzati.La ratio del beneficio, che è quella di sollevare, almeno in parte, iproprietari/possessori/detentore degli immobili già esistenti ma cherichiedono interventi di recupero, garantendo un risparmio di spesa,non potrebbe ravvisarsi laddove si volesse consentire la detrazione perla realizzazione di nuovi immobili, non trattandosi di incentivo a finicostruttivi quanto piuttosto, come detto, di agevolazione per il recuperodel patrimonio esistente.Era dunque onere del contribuente per invocare il dirittoall’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 1, della legge449/1997, norma di per sé di stretta interpretazione attesa la naturadi agevolazione della misura prevista in favore di privati, di fornire laprova di possedere i requisiti richiesti.Trattandosi di cartella esattoriale predisposta ai sensi dell’art. 36ter del d.P.R. 600/1973 (Cass. sez.5, 17/12/2025, n. 32916, Cass. sez.5, 10/2/2023, n. 7580) non risulta in contestazione che la parte abbiafornito la documentazione che ha ritenuto di sottoporre all’esamedell’[OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, ha valutato che fosseconcedibile la detrazione nella misura massima con riferimento adun’unica unità immobiliare in quanto dalla documentazione in esameemergeva trattarsi di un unico intervento di ristrutturazionecomplessivo dell’immobile di proprietà della contribuente.

Sulla basedella documentazione prodotta dal contribuente l’Amministrazionecorrettamente non ha ritenuto di applicare la detrazione per ciascunadelle future unità immobiliari da realizzare con l’intervento edilizioNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026autorizzato, detrazione che, in ogni caso, non sarebbe stato possibilecalcolare.Per tali ragioni la [OSCURATO:PERSONA] ha condivisol’accertamento dell’Agenzia delle entrate e la contribuente non hasvolto censure sul punto se non quelle correlate all’interpretazione delledisposizioni normative analizzate.Né si ritiene possa diversamente opinarsi laddove si richiami l’art.9, comma 2, della legge 448/2001, innanzi riportato.E’ vero che in tal caso il beneficio si collega espressamente alle singoleunità realizzate, nonostante si tratti di interventi di recuperoriguardanti interi fabbricati, ma la fattispecie normativamente previstapresenta elementi di distinzione da quella qui in esame: l’intervento dicui all’art. 9, comma 2, della legge 448/2001 riguarda l’interofabbricato, è eseguito da imprese di costruzione o ristrutturazioneimmobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successivaalienazione o assegnazione dell'immobile entro un determinatotermine; in ogni caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori direcupero eseguiti spetta -anche qui per una sola volta- in favore delsuccessivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, inragione di un'aliquota fissata.

Si tratta, quindi, di una fattispeciediversa, per i soggetti coinvolti e per la ratio sottesa, che non consentedi ravvisare alcun profilo di irragionevole ed arbitraria disparità ditrattamento tra ipotesi che non possono dirsi analoghe.

Allo stessomodo la risoluzione richiamata dalla ricorrente, n. 14/E dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],non è assimilabile al caso in esame, perché essa non si riferisce adipotesi di recupero del patrimonio edilizio, bensì di cambio didestinazione d’uso dell’immobile già strumentale agricolo (fienile) inabitativo.

La peculiarità del caso esaminato nella risoluzionedell’Agenzia delle Entrate richiamata, in ogni caso priva di valorevincolante, non consente l’interpretazione della disposizione normativaNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026di cui all’art. 1, comma 1, della legge 449/1997 nel senso di trarre unaregola valida per affermare, compiendo un ulteriore salto logico, chel’agevolazione vada riconosciuta e quantificata con riferimentoall’immobile futuro e cioè come risulterà all’esito dell’interventorealizzato.2.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, con riferimento allesanzioni, delle quali, sia in primo grado che in sede di appello, avevalamentato l’illegittimità e ne aveva chiesto la disapplicazione per lasussistenza di evidenti margini di incertezza obiettiva normativa, aisensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs 472/1997 e dell’art. 10 delloStatuto dei diritti del contribuente.

In particolare, la contribuentededuce la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo dimotivazione che ritiene carente e, comunque, apparente.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c.,può essere dunque rilevato laddove l’impugnazione della sentenza sifondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da unamotivazione incongrua, debba ritenersi errata.

La motivazione èstrumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nellastesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendoessere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sullaerrata applicazione o interpretazione della legge.

Più precisamente,l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che sitramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass.

Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n. 19573/2025, Cass.n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.22598/2018).2.3.

Nel caso di specie, la censura non coglie nel segno poiché laCommissione Tributaria Regionale nella parte espositiva hachiaramente riportato la posizione processuale di entrambe le parti conle domande proposte e le eccezioni sollevate, ha dato conto delladecisione di primo grado, nonché dell’impugnazione proposta in gradodi appello e della relativa contrapposizione dell’Agenzia delle entrateNella parte motiva ha poi analizzato i presupposti normativi di cuiall’art. 1, comma 1, della legge 449/1997 per il riconoscimento delbeneficio fiscale per cui, richiamando anche la circolare 121/1998 e laNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026disposizione di cui all’art. 9, comma 2, della legge 448/2001 evocatadalla contribuente, al fine di escludere che quest’ultima fossepertinente alla vicenda in esame in quanto relativa ad una fattispeciediversa e non sovrapponibile; quindi, ha escluso che ricorressero ipresupposti per l’applicazione della riduzione delle sanzioni o perl’esclusione delle stesse, stante l’insussistenza di un’incertezzanormativa che potesse legittimare la condotta della contribuente.La decisione, complessivamente considerata, soddisfa il minimocostituzionale in punto di sanzioni.3.

Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 472/1997, e dell’art. 10dello Statuto dei diritti del contribuente, evidenziando anche di averchiesto la disapplicazione delle sanzioni per la sussistenza di evidentimargini di obiettiva incertezza normativa individuati nell’orientamentodifforme contenuto nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n.121/1998, n. 24/2004 e n. 14/2005 e nell’assenza di indicazionigiurisprudenziali.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Secondo la giurisprudenza della Corte l'incertezza normativaoggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dallaresponsabilità amministrativa tributaria ai sensi delle predettedisposizioni, postula una condizione d'inevitabile incertezza sulcontenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria e,quindi, l'insicurezza e l’equivocità del risultato conseguito attraverso ilprocedimento d'interpretazione normativa (Cass., sez. 5, 01/02/2019,n. 3108); tale stato d’incertezza deve ritenersi sussistente quando ladisciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità diprescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltosoper l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi diNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026confusione, gravando sul contribuente l'onere di allegare la ricorrenzadi siffatti elementi di confusione (Cass. 23/11/2016, n. 23845).Più precisamente l'"incertezza normativa oggettiva tributaria" ècaratterizzata dall'impossibilità d'individuare in modo univoco, altermine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, lanorma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile,situazione che può essere desunta dal giudice mediante la rilevazionedi una serie di "fatti indice" (Cass., sez. 5, 10313, 12/04/2019).Questi indici, che positivamente riscontrati consentono diindividuare l’incertezza normativa oggettiva -che va distintadall’ignoranza incolpevole del diritto, perché attiene al soggetto, comesi evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. sez. 5,13/06/2018, n. 15452), vanno individuati di volta in volta avutoriguardo al soggetto effettivamente destinatario di tale attività diinterpretazione normativa.Ed infatti, l’incertezza prevista dalla norma postula una condizionedi inevitabile dubbio su contenuto, oggetto e destinatari della normatributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a queicontribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci diinterpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma algiudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinatainterpretazione.Tanto premesso, ne consegue che la condizione di obiettivaincertezza normativa consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabileesclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cuisussumere il caso concreto, mentre resta irrilevante l'incertezzasoggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto odall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass.sez. 5, 06/06/2025, n. 15144, Cass. 6 agosto 2024, n. 22244).Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/20263.3.

Nel caso di specie nell’articolazione del motivo in esame laricorrente non ha delineato alcun fatto specifico rilevante a fondamentodell’obiettiva incertezza normativa richiamata.A fronte di un chiaro dettato normativo non può trarsi l’obiettivaincertezza dal caso discusso nella risoluzione 14/E dell’8 febbraio 2005,che proprio per la sua peculiarità non era suscettibile di integraletrasposizione per la risoluzione di altre ipotesi, a fronte delle diversecircolari n. 57 e n. 121 del 1998, quest’ultima richiamata anche dallaCommissione Tributaria Regionale a riscontro della tesi sostenutadall’Agenzia o anche della circolare n. 24/2004 che sul puntocontroverso non aggiunge chiarimenti nel senso preteso dallacontribuente; né elementi di incertezza possono ricavarsi dall’assenzadi precedenti che, riscontrano, piuttosto, la chiarezza della disposizionein commento al fine di riconoscere il diritto al beneficio fiscale.4.

Con il quarto motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., sotto il profilo del vizio di extrapetizione, avendo chiesto ladisapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art, 6, comma 2, de. d.lgs.472/1997 e dell’art. 10 della legge 212/2000 e non già una genericariduzione peraltro non contemplata.4.1.

Il motivo è infondato.4.2. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che inassenza di “incertezza normativa” non poteva procedersi ad unariduzione delle sanzioni; da tanto consegue che, a maggior ragione.non sussistevano i presupposti per la disapplicazione delle sanzioniirrogate dall’Agenzia delle Entrate.Non sussiste in ogni caso la ultrapetizione denunciata, nonriscontrandosi una pronuncia che ha esorbitato i confini delineati dalpetitum e dalla causa petendi del giudizio avendo la Commissionerigettato la prospettazione della parte di illegittimità delle sanzioni che,Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026in caso di scrutinio favorevole della censura, avrebbe potuto condurreperaltro più che alla disapplicazione all’annullamento delle stesse.5.

Con il quinto motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. sottoil profilo dell’omessa pronuncia, avendo la Commissione TributariaRegionale pretermesso ogni decisione in ordine alla domandasubordinata diretta a lamentare l’illegittimità delle sanzioni irrogate aisensi dell’art. 5 e dell’art. 6, primo comma, del d.lgs. 472/1997.5.1.

Il motivo è infondato.5.2. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamenteescluso l’esistenza di condizioni di “incertezza normativa”, in tal modoconfutando l’asserto difensivo di carenza dell’elemento psicologico edella sussistenza della conseguente causa di non punibilità.La censura, dunque, così come proposta, non si confronta con ladecisione impugnata resa al riguardo, non contrastando con specificitàla decisione espressa dalla Commissione in ordine alle sanzioni, conprecipuo riguardo alla domanda subordinata proposta dal ricorrente intema di sanzioni.Può anche osservarsi che il vizio oggetto di doglianza andrebbeegualmente escluso laddove la parte avesse voluto sottoporreall’attenzione della Corte ulteriori profili non ben precisati in ricorso,poiché il vizio di omessa pronuncia è non è configurabile in ipotesi dirigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesiincompatibile con la domanda o l'eccezione proposta oppure emettauna decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto delladomanda o eccezione (Cass. sez.5, 19/10/2021, n. 28810).Tanto si è verificato nella vicenda in esame laddove la Commissioneha affermato la piena consapevolezza della contribuente a fronte dellachiarezza normativa delle disposizioni concernenti l’agevolazioneNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026tributaria di cui si discute, escludendo quindi qualsivoglia profilorelativo alla dedotta incertezza normativa.6.

In definitiva, il ricorso va rigettato.Nulla va disposto per le spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svoltodifesa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
laCommissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il29/11/2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/20261. Con la cartella di pagamento n. 04120150010619428000,emessa per Irpef anno 2011, all’esito del controllo ai sensi dell’art. 36ter d.P.R. 600/1973, a rettifica dei dati del modello Unico 2012, enotificata il 14/08/2015, l’Agenzia delle entrate procedeva al recuperodi detrazioni ai sensi dell’art. 1 della legge 449/1997, ritenendo che lespese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nonché lespese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energeticoavessero riguardato un’unica unità immobiliare, in virtù dei daticatastali, per cui il limite massimo detraibile per ciascuna unitàimmobiliare interessata dall’intervento edilizio pari ad euro 48.000,00ai sensi della legge n. 244/2007 avrebbe dovuto applicarsi una solavolta.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso dellacontribuente, osservando che nel calcolare il limite di detraibilità dellespese legate ad interventi edilizi era necessario tener conto del numeroiniziale e non del numero finale delle unità immobiliari oggetto deirelativi lavori.3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello dellacontribuente ritenendo che l’art. 1 della legge 449/1997 e la circolaren. 121/E del maggio 1998 indicavano, ai fini dell’individuazione dellimite di spesa, il numero iniziale di unità immobiliari su cui si eseguonogli interventi, rilevando a tal riguardo l’importanza del dato catastale.Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osservava che risulta discarsa rilevanza il richiamo all’art. 9, comma 2, della legge 448/2001che, in fattispecie diversa, consente l’incentivo fiscale in favore degliacquirenti di unità immobiliari facenti parte di interi fabbricatiristrutturati da imprese di costruzione che provvedono alla successivaalienazione. Infine, osservava che non sussiste nell’ipotesi in esameNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026l’incertezza normativa per giustificare l’applicazione ridotta dellesanzioni.4. La contribuente propone ricorso per cassazione articolandocinque motivi.L’Agenzia delle entrate deposita mero atto al fine di partecipareall’eventuale udienza pubblica, ai sensi dell’art. 170 c.p.c.5. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], in data 25 marzo 2026 ha depositato notescritte nelle quali ha illustrato le proprie conclusioni chiedendo il rigettodel ricorso.6. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 244/2007, dell’art.1, comma 1, della legge 449/1997, dell’art. 9, comma 2, della legge448/2001, per aver la [OSCURATO:PERSONA] erroneamenteaffermato che, ai fini della individuazione del numero di unitàimmobiliari in relazione alle quali calcolare il limite massimo di spesaconsentito per la fruizione dell’agevolazione fiscale prevista perinterventi di recupero del patrimonio edilizio, occorre avere esclusivoriguardo alle risultanze formali derivanti dal catasto al momentodell’avvio dei lavori e non al numero di unità immobiliari in corso didefinizione e che saranno realizzate al termine dei lavori.Dalla denuncia di inizio attività edilizia presentata al Comune di Pistoiae dall’atto di assenso rilasciato dal medesimo Ente risulta che laristrutturazione del fabbricato avrebbe generato sette unità immobiliarie, pertanto, la contribuente correttamente ha calcolato l’agevolazionein relazione a sette unità immobiliari.Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/20261.1. Il motivo è infondato.1.2. L’art. 1, comma 1, della legge 449/1997, rubricato disposizionitributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio,prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ladetrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suoammontare, di una quota delle spese sostenute sino ad un importomassimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste acarico, per la realizzazione degli interventi di cui alle letterea), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulleparti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), delcodice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cuialle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasicategoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loropertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese, tra le altre previstedalla disposizione normativa, quelle volte al conseguimento di risparmienergetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basatisull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.L’art. 1, comma 17, della legge 244/2007 prevede la proroga pergli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per centodelle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare,ferme restando le altre condizioni ivi previste, delle agevolazionitributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative agliinterventi di cui all’art. 2, comma 5, della legge 289/2002 ed all’art. 9,comma 2, della legge 448/2001.L’art. 9, comma 2, della legge 448/2001 prevede che l'incentivofiscale previsto dall'articolo 1 della legge 449/1997 si applica anchenel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e diristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, letterec) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati,Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e dacooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione oassegnazione dell'immobile entro un determinato termine; in questocaso la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguitispetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unitàimmobiliari, in ragione di un'aliquota fissata.1.3. La disposizione normativa di cui all’art. 1 della 449/1997dunque, per quanto qui di interesse, ha come destinatari i privati eprevede un incentivo fiscale costituito dalla detrazione di spesanell’ipotesi di interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misurastabilita dalla legge in relazione alle “singole unità immobiliariresidenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute odetenute e sulle loro pertinenze...”.I possessori o i detentori di unità immobiliari iscritte in una qualsiasidelle categorie catastali, nel caso degli interventi previsti dalla citatadisposizione normativa, poi ricondotti alle definizioni di cui al d.P.R.380/2001, art. 3, al fine di ottenere il beneficio, devono seguire l’iteramministrato previsto dal Decreto Ministeriale 18/2/1998, n. 31,ratione temporis applicabile, recante norme di attuazione e proceduredi controllo in materia di detrazioni per le spesedi ristrutturazione edilizia. In particolare il contribuente era tenuto: a)a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate,individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizioi lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimoprovvedimento; copia della concessione, autorizzazione ovvero dellacomunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazionein materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, inmancanza, copia della domanda di accatastamento; copia dellericevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativaNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel caso di interventi su particomuni dell'edificio residenziale di cui all’art. 1117 c.c. era previstol’inoltro di copia della delibera assembleare e della tabella millesimaledi ripartizione delle spese; in ipotesi di lavori eseguiti dal detentoreoccorreva trasmettere gli estremi di registrazione del titolo, nonché ladichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.E’ dunque evidente che, per ottenere il beneficio fiscale, devetrattarsi dei lavori indicati nella citata disposizione normativa e, quindi,come nel caso di specie, per quando risulta dal ricorso, di interventi direcupero del patrimonio edilizio esistente.Inoltre i lavori devono riguardare immobili già esistenti ed oggettodi recupero edilizio (a nulla rilevando il numero degli immobilicostituenti il prodotto dell’intervento e, cioè, il risultato dello stesso,che potrebbe anche avere finalità speculative che mal si concilierebberocon la ratio sottesa alla previsione del beneficio fiscale), di proprietà,posseduti o detenuti (e, quindi già materialmente realizzati e darecuperare), iscritti in catasto nelle categorie di riferimento avutoriguardo alla natura e alle caratteristiche tipologiche esistenti, mentrerisulta non pertinente il riferimento alla possibilità di accatastareprovvisoriamente i beni in divenire, secondo le categorie F/3 e cioècome unità in corso di costruzione e F/4 e quindi come unità in corsodi definizione, perché categorie non idonee ad individuare concompiutezza l’immobile per il quale è previsto l’intervento ed aconsentire i necessari controlli al fine di riconoscere il beneficioverificando le spese effettivamente sostenute in relazione all’immobileposseduto o detenuto. A ciò va aggiunto che anche con la legge106/2011, che ha disposto a partire dal 4 maggio 2011 l'abrogazionedell'obbligo di comunicazione preventiva dei lavori al Centro operativodi Pescara, è comunque prevista la sostituzione di detto obbligo conl'indicazione, all'interno della dichiarazione dei redditi, dei dati catastaliNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell'immobile oggetto dell'intervento (Cass. sez. 5, 22/11/2018, n.30229); tanto si rileva per rimarcare come il riferimento ai dati catastalidell’immobile oggetto dell’intervento di risanamento consenta di riferireil beneficio all’unità immobiliare come previamente esistente e non aimanufatti successivamente realizzati.La ratio del beneficio, che è quella di sollevare, almeno in parte, iproprietari/possessori/detentore degli immobili già esistenti ma cherichiedono interventi di recupero, garantendo un risparmio di spesa,non potrebbe ravvisarsi laddove si volesse consentire la detrazione perla realizzazione di nuovi immobili, non trattandosi di incentivo a finicostruttivi quanto piuttosto, come detto, di agevolazione per il recuperodel patrimonio esistente.Era dunque onere del contribuente per invocare il dirittoall’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 1, della legge449/1997, norma di per sé di stretta interpretazione attesa la naturadi agevolazione della misura prevista in favore di privati, di fornire laprova di possedere i requisiti richiesti.Trattandosi di cartella esattoriale predisposta ai sensi dell’art. 36ter del d.P.R. 600/1973 (Cass. sez.5, 17/12/2025, n. 32916, Cass. sez.5, 10/2/2023, n. 7580) non risulta in contestazione che la parte abbiafornito la documentazione che ha ritenuto di sottoporre all’esamedell’[OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, ha valutato che fosseconcedibile la detrazione nella misura massima con riferimento adun’unica unità immobiliare in quanto dalla documentazione in esameemergeva trattarsi di un unico intervento di ristrutturazionecomplessivo dell’immobile di proprietà della contribuente. Sulla basedella documentazione prodotta dal contribuente l’Amministrazionecorrettamente non ha ritenuto di applicare la detrazione per ciascunadelle future unità immobiliari da realizzare con l’intervento edilizioNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026autorizzato, detrazione che, in ogni caso, non sarebbe stato possibilecalcolare.Per tali ragioni la [OSCURATO:PERSONA] ha condivisol’accertamento dell’Agenzia delle entrate e la contribuente non hasvolto censure sul punto se non quelle correlate all’interpretazione delledisposizioni normative analizzate.Né si ritiene possa diversamente opinarsi laddove si richiami l’art.9, comma 2, della legge 448/2001, innanzi riportato.E’ vero che in tal caso il beneficio si collega espressamente alle singoleunità realizzate, nonostante si tratti di interventi di recuperoriguardanti interi fabbricati, ma la fattispecie normativamente previstapresenta elementi di distinzione da quella qui in esame: l’intervento dicui all’art. 9, comma 2, della legge 448/2001 riguarda l’interofabbricato, è eseguito da imprese di costruzione o ristrutturazioneimmobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successivaalienazione o assegnazione dell'immobile entro un determinatotermine; in ogni caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori direcupero eseguiti spetta -anche qui per una sola volta- in favore delsuccessivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, inragione di un'aliquota fissata. Si tratta, quindi, di una fattispeciediversa, per i soggetti coinvolti e per la ratio sottesa, che non consentedi ravvisare alcun profilo di irragionevole ed arbitraria disparità ditrattamento tra ipotesi che non possono dirsi analoghe. Allo stessomodo la risoluzione richiamata dalla ricorrente, n. 14/E dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],non è assimilabile al caso in esame, perché essa non si riferisce adipotesi di recupero del patrimonio edilizio, bensì di cambio didestinazione d’uso dell’immobile già strumentale agricolo (fienile) inabitativo. La peculiarità del caso esaminato nella risoluzionedell’Agenzia delle Entrate richiamata, in ogni caso priva di valorevincolante, non consente l’interpretazione della disposizione normativaNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026di cui all’art. 1, comma 1, della legge 449/1997 nel senso di trarre unaregola valida per affermare, compiendo un ulteriore salto logico, chel’agevolazione vada riconosciuta e quantificata con riferimentoall’immobile futuro e cioè come risulterà all’esito dell’interventorealizzato.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, con riferimento allesanzioni, delle quali, sia in primo grado che in sede di appello, avevalamentato l’illegittimità e ne aveva chiesto la disapplicazione per lasussistenza di evidenti margini di incertezza obiettiva normativa, aisensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs 472/1997 e dell’art. 10 delloStatuto dei diritti del contribuente. In particolare, la contribuentededuce la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo dimotivazione che ritiene carente e, comunque, apparente.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessaed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c.,può essere dunque rilevato laddove l’impugnazione della sentenza sifondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da unamotivazione incongrua, debba ritenersi errata. La motivazione èstrumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nellastesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendoessere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sullaerrata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente,l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che sitramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass. n. 19573/2025, Cass.n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.22598/2018).2.3. Nel caso di specie, la censura non coglie nel segno poiché laCommissione Tributaria Regionale nella parte espositiva hachiaramente riportato la posizione processuale di entrambe le parti conle domande proposte e le eccezioni sollevate, ha dato conto delladecisione di primo grado, nonché dell’impugnazione proposta in gradodi appello e della relativa contrapposizione dell’Agenzia delle entrateNella parte motiva ha poi analizzato i presupposti normativi di cuiall’art. 1, comma 1, della legge 449/1997 per il riconoscimento delbeneficio fiscale per cui, richiamando anche la circolare 121/1998 e laNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026disposizione di cui all’art. 9, comma 2, della legge 448/2001 evocatadalla contribuente, al fine di escludere che quest’ultima fossepertinente alla vicenda in esame in quanto relativa ad una fattispeciediversa e non sovrapponibile; quindi, ha escluso che ricorressero ipresupposti per l’applicazione della riduzione delle sanzioni o perl’esclusione delle stesse, stante l’insussistenza di un’incertezzanormativa che potesse legittimare la condotta della contribuente.La decisione, complessivamente considerata, soddisfa il minimocostituzionale in punto di sanzioni.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 472/1997, e dell’art. 10dello Statuto dei diritti del contribuente, evidenziando anche di averchiesto la disapplicazione delle sanzioni per la sussistenza di evidentimargini di obiettiva incertezza normativa individuati nell’orientamentodifforme contenuto nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n.121/1998, n. 24/2004 e n. 14/2005 e nell’assenza di indicazionigiurisprudenziali.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Secondo la giurisprudenza della Corte l'incertezza normativaoggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dallaresponsabilità amministrativa tributaria ai sensi delle predettedisposizioni, postula una condizione d'inevitabile incertezza sulcontenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria e,quindi, l'insicurezza e l’equivocità del risultato conseguito attraverso ilprocedimento d'interpretazione normativa (Cass., sez. 5, 01/02/2019,n. 3108); tale stato d’incertezza deve ritenersi sussistente quando ladisciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità diprescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltosoper l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi diNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026confusione, gravando sul contribuente l'onere di allegare la ricorrenzadi siffatti elementi di confusione (Cass. 23/11/2016, n. 23845).Più precisamente l'"incertezza normativa oggettiva tributaria" ècaratterizzata dall'impossibilità d'individuare in modo univoco, altermine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, lanorma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile,situazione che può essere desunta dal giudice mediante la rilevazionedi una serie di "fatti indice" (Cass., sez. 5, 10313, 12/04/2019).Questi indici, che positivamente riscontrati consentono diindividuare l’incertezza normativa oggettiva -che va distintadall’ignoranza incolpevole del diritto, perché attiene al soggetto, comesi evince dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. sez. 5,13/06/2018, n. 15452), vanno individuati di volta in volta avutoriguardo al soggetto effettivamente destinatario di tale attività diinterpretazione normativa.Ed infatti, l’incertezza prevista dalla norma postula una condizionedi inevitabile dubbio su contenuto, oggetto e destinatari della normatributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a queicontribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci diinterpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma algiudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinatainterpretazione.Tanto premesso, ne consegue che la condizione di obiettivaincertezza normativa consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabileesclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cuisussumere il caso concreto, mentre resta irrilevante l'incertezzasoggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto odall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Cass.sez. 5, 06/06/2025, n. 15144, Cass. 6 agosto 2024, n. 22244).Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/20263.3. Nel caso di specie nell’articolazione del motivo in esame laricorrente non ha delineato alcun fatto specifico rilevante a fondamentodell’obiettiva incertezza normativa richiamata.A fronte di un chiaro dettato normativo non può trarsi l’obiettivaincertezza dal caso discusso nella risoluzione 14/E dell’8 febbraio 2005,che proprio per la sua peculiarità non era suscettibile di integraletrasposizione per la risoluzione di altre ipotesi, a fronte delle diversecircolari n. 57 e n. 121 del 1998, quest’ultima richiamata anche dallaCommissione Tributaria Regionale a riscontro della tesi sostenutadall’Agenzia o anche della circolare n. 24/2004 che sul puntocontroverso non aggiunge chiarimenti nel senso preteso dallacontribuente; né elementi di incertezza possono ricavarsi dall’assenzadi precedenti che, riscontrano, piuttosto, la chiarezza della disposizionein commento al fine di riconoscere il diritto al beneficio fiscale.4. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., sotto il profilo del vizio di extrapetizione, avendo chiesto ladisapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art, 6, comma 2, de. d.lgs.472/1997 e dell’art. 10 della legge 212/2000 e non già una genericariduzione peraltro non contemplata.4.1. Il motivo è infondato.4.2. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che inassenza di “incertezza normativa” non poteva procedersi ad unariduzione delle sanzioni; da tanto consegue che, a maggior ragione.non sussistevano i presupposti per la disapplicazione delle sanzioniirrogate dall’Agenzia delle Entrate.Non sussiste in ogni caso la ultrapetizione denunciata, nonriscontrandosi una pronuncia che ha esorbitato i confini delineati dalpetitum e dalla causa petendi del giudizio avendo la Commissionerigettato la prospettazione della parte di illegittimità delle sanzioni che,Numero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026in caso di scrutinio favorevole della censura, avrebbe potuto condurreperaltro più che alla disapplicazione all’annullamento delle stesse.5. Con il quinto motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. sottoil profilo dell’omessa pronuncia, avendo la Commissione TributariaRegionale pretermesso ogni decisione in ordine alla domandasubordinata diretta a lamentare l’illegittimità delle sanzioni irrogate aisensi dell’art. 5 e dell’art. 6, primo comma, del d.lgs. 472/1997.5.1. Il motivo è infondato.5.2. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamenteescluso l’esistenza di condizioni di “incertezza normativa”, in tal modoconfutando l’asserto difensivo di carenza dell’elemento psicologico edella sussistenza della conseguente causa di non punibilità.La censura, dunque, così come proposta, non si confronta con ladecisione impugnata resa al riguardo, non contrastando con specificitàla decisione espressa dalla Commissione in ordine alle sanzioni, conprecipuo riguardo alla domanda subordinata proposta dal ricorrente intema di sanzioni.Può anche osservarsi che il vizio oggetto di doglianza andrebbeegualmente escluso laddove la parte avesse voluto sottoporreall’attenzione della Corte ulteriori profili non ben precisati in ricorso,poiché il vizio di omessa pronuncia è non è configurabile in ipotesi dirigetto implicito, ovvero quando il provvedimento accolga una tesiincompatibile con la domanda o l'eccezione proposta oppure emettauna decisione che implichi, per logica incompatibilità, il rigetto delladomanda o eccezione (Cass. sez.5, 19/10/2021, n. 28810).Tanto si è verificato nella vicenda in esame laddove la Commissioneha affermato la piena consapevolezza della contribuente a fronte dellachiarezza normativa delle disposizioni concernenti l’agevolazioneNumero registro generale 17002/2019Numero sezionale 3400/2026Numero di raccolta generale 13573/2026Data pubblicazione 10/05/2026tributaria di cui si discute, escludendo quindi qualsivoglia profilorelativo alla dedotta incertezza normativa.6. In definitiva, il ricorso va rigettato.Nulla va disposto per le spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svoltodifesa.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 13573/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris