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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29701/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2084_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso (rectius, appello, trasmesso a questa Corte per l'inappellabilità della sentenza ex art. 593, co., 3, c.p.p.), [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui all'art. 110 cod. pen., 30 L. 157/1992 e 703 cod. pen. e dichiarati prescritti con sentenza di primo grado - deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto per la mancanza di prova di consumazione dello stesso; Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché attiene ad un asserito difetto della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito, dopo aver evidenziato la mancanza di elementi valorizzabili per l'assoluzione nel merito, dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti; Ritenuto, in ogni caso, che l'inammissibilità del ricorso discende comunque dalla circostanza che i reati, già dichiarati erroneamente estinti per prescrizione dal tribunale (si noti che rispetto alla data del fatto, individuata nel 1.11.2014, alla data della sentenza pronunciata, ossia il 18.10.2019, il quinquennio non era ancora decorso), non sono tuttavia più perseguibili essendo maturata la prescrizione in data 1.11.2019 (ossia tre giorni dopo la presentazione dell'atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), trovando infatti applicazione il principio secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 15/09/2009,.

Tettamanti, Rv. 244275 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi re estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2019 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2084_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso (rectius, appello, trasmesso a questa Corte per l'inappellabilità della sentenza ex art. 593, co., 3, c.p.p.), [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui all'art. 110 cod. pen., 30 L. 157/1992 e 703 cod. pen. e dichiarati prescritti con sentenza di primo grado - deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato a lui ascritto per la mancanza di prova di consumazione dello stesso; Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato poiché attiene ad un asserito difetto della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato, avendo il giudice di merito, dopo aver evidenziato la mancanza di elementi valorizzabili per l'assoluzione nel merito, dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti; Ritenuto, in ogni caso, che l'inammissibilità del ricorso discende comunque dalla circostanza che i reati, già dichiarati erroneamente estinti per prescrizione dal tribunale (si noti che rispetto alla data del fatto, individuata nel 1.11.2014, alla data della sentenza pronunciata, ossia il 18.10.2019, il quinquennio non era ancora decorso), non sono tuttavia più perseguibili essendo maturata la prescrizione in data 1.11.2019 (ossia tre giorni dopo la presentazione dell'atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), trovando infatti applicazione il principio secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 15/09/2009,. Tettamanti, Rv. 244275 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi re estens
Sentenza Cassazione n. 29701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris