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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2023

Cassazione n. 51658/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad AREZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ad AREZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad AREZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Arezzo, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Arezzo, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 23/6/2022 - in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 14/12/2015, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa loro ascritto - condannava gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado senza aver proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; che ciò era necessario in quanto la sentenza di condanna si fonda sulla diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (ritenute inattendibili dal primo giudice) e dagli imputati nel corso dell'esame (valutate attendibili in primo grado); che, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad una diversa sezione penale della Corte di appello di Firenze, in deroga alla regola generale di cui all'art. 622 cod. proc. pen., per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.1 Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione rafforzata.

Evidenziano che la Corte territoriale, nonostante Vovertuming della sentenza assolutoria, ha omesso di dare una motivazione puntuale ed adeguata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme decisione adottata ed a contrastare le valutazioni del giudice di primo grado.

In particolare, la sentenza impugnata non motiva adeguatamente in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di concorso in capo agli odierni ricorrenti, né alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e non prende in considerazione la memoria difensiva del 10/6/2022, che conteneva - tra l'altro - specifiche deduzioni in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed alla loro irragionevolezza, specie se raffrontate alle altre emergenze processuali. 2.2 Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In proposito, la difesa, con riferimento ad ogni singola posizione, evidenzia dettagliatamente gli elementi di criticità che emergono dalla ricostruzione degli accadimenti come effettuata dalla sentenza impugnata, che risulta dunque sorretta da un percorso logico argomentativo contraddittorio ed illogico. 2.3 In data 30/10/2023 sono pervenuti motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.1.1 Coglie nel segno il primo motivo, atteso che nel caso di specie risulta essere stata violato il dettato di cui all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., che - introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale - prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Trattasi di principio che è pacificamente ritenuto operante anche nel caso in cui l'appello sia stato proposto dalla parte civile, atteso che in ogni caso in cui sia appellata una sentenza di assoluzione «il contraddittorio deve essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché questo costituisce il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni.

Non appare influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che "il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale, non potendo, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili.

Tale conclusione non è, infatti, in alcun modo desumibile dai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall'interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella Carta costituzionale all'art. 111, nonché dalla prospettiva posta a fondamento dell'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte" (conf.

Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000) ...

La garanzia del giusto processo implica quindi che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332).

Di conseguenza, tale garanzia conduce a ritenere che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale.

Del resto, a ragionare altrimenti, si creerebbe una disparità di trattamento così marcata tra le garanzie delle quali godrebbe l'imputato nel caso in cui fosse impugnata la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti agli effetti penali e quelle di cui sarebbe destinatario l'imputato nei cui confronti fosse proposta impugnazione ai soli effetti civili, da travalicare senza dubbio la ragionevolezza legislativa, che, nell'ottica dell'art. 3 Cost., deve guidare pur sempre la legittimità costituzionale delle scelte normative» (Sezioni Unite, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02; Sezioni Unite, 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492 - 01; Sezioni Unite, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01; Sezione 4, n. 37956 del 5/10/2021, [OSCURATO:SOCIETA]., in motivazione; Sezione 5, n. 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255 - 01; Sezione 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000 - 01).

Orbene, nel caso di specie, l'assoluzione in primo grado è stata determinata da una sostanziale valutazione di inattendibilità della persona offesa (ritenuta dal Tribunale soggetto esperto di traffici commerciali, con interessi in diverse società operanti in Italia e non uno sprovveduto, dunque, facile preda degli imputati, come il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di accreditarsi) e dalla verosimiglianza delle ricostruzioni dei fatti offerte dagli imputati nel corso dei rispettivi esami (ritenute credibili dal giudice di prime cure), mentre la condanna in appello ai soli fini civili è frutto di una diversa valutazione di tali fonti dichiarative.

Va in proposito evidenziato che l'obbligo di rinnovazione della istruttoria sussiste anche con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame, atteso che la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella più generale di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità.

Invero, la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma "prove dichiarative" riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta (Sezione 3, n. 16131 del 20/12/2022, B., Rv. 284493 - 02; Sezione 3, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981 - 01; Sezione 6, n. 27163 del 5/5/2022, Burigo, Rv. 283631 - 01).

Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il giudice di appello, investito dell'impugnazione proposta dalla parte civile ai soli effetti civili avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, ha omesso di rinnovare, anche d'ufficio, l'istruttoria dibattimentale ed ha adottato la decisione di riforma sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive.

Nessun dubbio, invero, sussiste in ordine al fatto che le prove dichiarative costituite dalla testimonianza della Persona offesa e dell'esame degli imputati - come si è già evidenziato - siano decisive sia nella prospettiva assolutoria del primo giudice che in quella opposta del giudice dell'appello (invero, secondo Sezioni Unite Dasgupta, Rv. 267491 - 01, costituiscono prove decisive, al fine che qui interessa, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna); neppure può negarsi che sia stata proprio la distonica valutazione di tali dichiarazioni a costituire il nucleo centrale del ribaltamento della decisione da parte del giudice dell'appello. 1.2 In ogni caso, manca anche la motivazione rafforzata, tenuto conto che la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il dolo di concorso nella truffa perpetrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

In proposito, va evidenziato che la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non supera le argomentazioni del giudice di prime cure, atteso che si è limitata ad affermare l'esistenza del previo accordo tra tutti i coimputati, ma non ha indicato gli elementi da cui desumerla, confrontandosi solo apparentemente con la lettura data dal giudice di prime cure alla lite scoppiata in banca tra il Danza e il Lachini al momento dell'incasso dell'assegno rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 II terzo motivo resta assorbito. 1.4 Resta a questo punto da individuare il giudice del rinvio.

In proposito, rileva il Collegio che l'art. 622 cod. proc. pen. - che prevede il rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello - si riferisce senza eccezione ai casi di annullamento di capi o disposizioni riguardanti la responsabilità civile; che, in particolare, il giudizio di rinvio innanzi al giudice civile può aver luogo, in base alla lettera dell'art. 622, non solo a seguito di impugnazione della sentenza penale di condanna e di un suo annullamento ai soli effetti civili, ma anche a seguito di impugnazione della sola parte civile della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 576 e di suo annullamento ai soli effetti civili (Sezioni Unite Cremonini, cit.); che, dunque, il caso oggetto di scrutinio rientra nella prima parte di detta norma, che riguarda l'annullamento della condanna al risarcimento del danno pronunciata dal giudice di appello in accoglimento della sola impugnazione della parte civile proposta avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., per vizio di motivazione derivante dall'omessa rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.

Orbene - premesso i) che l'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, per cui nel bilanciamento tra gli interessi in gioco prevale l'interesse pubblico, convergente con quello dell'imputato, ad una rapida conclusione del processo penale (Corte Cost., sentenze n. 443 del 26/09/90, n. 217 del 2009; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994) e ii) che nel nostro ordinamento vige il principio della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (Corte Cost., sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015) - ritiene il Collegio che, per un verso, sia irrilevante l'eventuale pregiudizio derivante alla parte civile dall'applicazione nel giudizio di rinvio delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui può beneficiare indirettamente il danneggiato stesso, atteso che tale soggetto, quando sceglie di azionare la pretesa risarcitoria nel processo penale, sa che quest'ultimo può concludersi senza un accertamento delle responsabilità penale dell'imputato per estinzione del reato o improcedibilità e che il processo potrà proseguire dinanzi al giudice civile, ritornando, così, nella sua sede naturale; che, per altro verso, nemmeno sussiste un profilo di frustrazione delle aspettative dell'imputato, posto che il perseguimento dell'interesse ad un pieno accertamento della sua innocenza, anche ai fini della responsabilità civile, può ben essere assicurato dall'opzione di rinuncia alla prescrizione o all'amnistia (Sezioni Unite, Cremonini, cit. e Sezioni Unite, n. 40109 del 18/7/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 01).

Dunque, l'art. 622 cod. proc. pen. si pone come norma di eccezione, che legittima il coinvolgimento del giudice civile, una volta che siano venute meno le condizioni per radicare la decisione in capo al giudice penale.

Ed invero, l'incipit («fermi gli effetti penali della sentenza») sta ad indicare che tutto ciò che riguarda il versante penale del fatto non può più essere posto in discussione e la cognizione delle questioni di natura civilistica passa, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, come emerge dal testo della norma.

La ratio dell'art. 622 va ravvisata, cioè, in linea con la richiamata autonomia e separatezza dell'azione civile, nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, di talchè - tornando al caso che si sta scrutinando - deve rilevarsi che non vi è dubbio che anche un'assoluzione degli imputati in primo grado, oggetto di appello ex art. 576 cod. proc. pen. della sola parte civile, ribaltata in appello ai soli fini della responsabilità civile, determini il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione agli effetti penali e non possa più essere posta in discussione.

Va, infine, evidenziato come la prospettata lettura interpretativa dell'art.622 cod. proc. pen., sulla scia di Sezioni Unite Crennonini, sia del tutto in linea con le garanzie dell'equo processo stabilite dall'art. 6 CEDU e dell'art. 16 della Direttiva 25 ottobre 2012 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio in materia di protezione delle vittime del reato, in quanto l'applicazione delle regole del processo penale non trova alcuna significativa giustificazione quando residuino solo interessi civili (Corte EDU, Sezione 1, 28 marzo 2020, Barletta e Farnetano c.

Italia); del resto, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, non è incompatibile con il canone convenzionale l'accertamento affidato alla duplice giurisdizione nazionale - civile e penale - che, per un verso, proclami l'assenza di responsabilità penale e, per l'altro, statuisca la condanna risarcitoria.

Si impone, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale v rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad AREZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ad AREZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad AREZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Arezzo, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Arezzo, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 23/6/2022 - in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 14/12/2015, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa loro ascritto - condannava gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Evidenzia la difesa che la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado senza aver proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; che ciò era necessario in quanto la sentenza di condanna si fonda sulla diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (ritenute inattendibili dal primo giudice) e dagli imputati nel corso dell'esame (valutate attendibili in primo grado); che, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad una diversa sezione penale della Corte di appello di Firenze, in deroga alla regola generale di cui all'art. 622 cod. proc. pen., per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.1 Con il secondo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione rafforzata. Evidenziano che la Corte territoriale, nonostante Vovertuming della sentenza assolutoria, ha omesso di dare una motivazione puntuale ed adeguata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme decisione adottata ed a contrastare le valutazioni del giudice di primo grado. In particolare, la sentenza impugnata non motiva adeguatamente in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di concorso in capo agli odierni ricorrenti, né alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e non prende in considerazione la memoria difensiva del 10/6/2022, che conteneva - tra l'altro - specifiche deduzioni in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed alla loro irragionevolezza, specie se raffrontate alle altre emergenze processuali. 2.2 Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In proposito, la difesa, con riferimento ad ogni singola posizione, evidenzia dettagliatamente gli elementi di criticità che emergono dalla ricostruzione degli accadimenti come effettuata dalla sentenza impugnata, che risulta dunque sorretta da un percorso logico argomentativo contraddittorio ed illogico. 2.3 In data 30/10/2023 sono pervenuti motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.1.1 Coglie nel segno il primo motivo, atteso che nel caso di specie risulta essere stata violato il dettato di cui all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., che - introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale - prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Trattasi di principio che è pacificamente ritenuto operante anche nel caso in cui l'appello sia stato proposto dalla parte civile, atteso che in ogni caso in cui sia appellata una sentenza di assoluzione «il contraddittorio deve essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché questo costituisce il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni. Non appare influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che "il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale, non potendo, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili. Tale conclusione non è, infatti, in alcun modo desumibile dai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall'interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella Carta costituzionale all'art. 111, nonché dalla prospettiva posta a fondamento dell'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte" (conf. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000) ... La garanzia del giusto processo implica quindi che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332). Di conseguenza, tale garanzia conduce a ritenere che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale. Del resto, a ragionare altrimenti, si creerebbe una disparità di trattamento così marcata tra le garanzie delle quali godrebbe l'imputato nel caso in cui fosse impugnata la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti agli effetti penali e quelle di cui sarebbe destinatario l'imputato nei cui confronti fosse proposta impugnazione ai soli effetti civili, da travalicare senza dubbio la ragionevolezza legislativa, che, nell'ottica dell'art. 3 Cost., deve guidare pur sempre la legittimità costituzionale delle scelte normative» (Sezioni Unite, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02; Sezioni Unite, 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267492 - 01; Sezioni Unite, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01; Sezione 4, n. 37956 del 5/10/2021, [OSCURATO:SOCIETA]., in motivazione; Sezione 5, n. 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255 - 01; Sezione 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000 - 01). Orbene, nel caso di specie, l'assoluzione in primo grado è stata determinata da una sostanziale valutazione di inattendibilità della persona offesa (ritenuta dal Tribunale soggetto esperto di traffici commerciali, con interessi in diverse società operanti in Italia e non uno sprovveduto, dunque, facile preda degli imputati, come il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di accreditarsi) e dalla verosimiglianza delle ricostruzioni dei fatti offerte dagli imputati nel corso dei rispettivi esami (ritenute credibili dal giudice di prime cure), mentre la condanna in appello ai soli fini civili è frutto di una diversa valutazione di tali fonti dichiarative. Va in proposito evidenziato che l'obbligo di rinnovazione della istruttoria sussiste anche con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame, atteso che la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella più generale di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità. Invero, la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma "prove dichiarative" riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta (Sezione 3, n. 16131 del 20/12/2022, B., Rv. 284493 - 02; Sezione 3, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981 - 01; Sezione 6, n. 27163 del 5/5/2022, Burigo, Rv. 283631 - 01). Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il giudice di appello, investito dell'impugnazione proposta dalla parte civile ai soli effetti civili avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, ha omesso di rinnovare, anche d'ufficio, l'istruttoria dibattimentale ed ha adottato la decisione di riforma sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive. Nessun dubbio, invero, sussiste in ordine al fatto che le prove dichiarative costituite dalla testimonianza della Persona offesa e dell'esame degli imputati - come si è già evidenziato - siano decisive sia nella prospettiva assolutoria del primo giudice che in quella opposta del giudice dell'appello (invero, secondo Sezioni Unite Dasgupta, Rv. 267491 - 01, costituiscono prove decisive, al fine che qui interessa, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna); neppure può negarsi che sia stata proprio la distonica valutazione di tali dichiarazioni a costituire il nucleo centrale del ribaltamento della decisione da parte del giudice dell'appello. 1.2 In ogni caso, manca anche la motivazione rafforzata, tenuto conto che la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il dolo di concorso nella truffa perpetrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, va evidenziato che la motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non supera le argomentazioni del giudice di prime cure, atteso che si è limitata ad affermare l'esistenza del previo accordo tra tutti i coimputati, ma non ha indicato gli elementi da cui desumerla, confrontandosi solo apparentemente con la lettura data dal giudice di prime cure alla lite scoppiata in banca tra il Danza e il Lachini al momento dell'incasso dell'assegno rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 II terzo motivo resta assorbito. 1.4 Resta a questo punto da individuare il giudice del rinvio. In proposito, rileva il Collegio che l'art. 622 cod. proc. pen. - che prevede il rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello - si riferisce senza eccezione ai casi di annullamento di capi o disposizioni riguardanti la responsabilità civile; che, in particolare, il giudizio di rinvio innanzi al giudice civile può aver luogo, in base alla lettera dell'art. 622, non solo a seguito di impugnazione della sentenza penale di condanna e di un suo annullamento ai soli effetti civili, ma anche a seguito di impugnazione della sola parte civile della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 576 e di suo annullamento ai soli effetti civili (Sezioni Unite Cremonini, cit.); che, dunque, il caso oggetto di scrutinio rientra nella prima parte di detta norma, che riguarda l'annullamento della condanna al risarcimento del danno pronunciata dal giudice di appello in accoglimento della sola impugnazione della parte civile proposta avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., per vizio di motivazione derivante dall'omessa rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. Orbene - premesso i) che l'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, per cui nel bilanciamento tra gli interessi in gioco prevale l'interesse pubblico, convergente con quello dell'imputato, ad una rapida conclusione del processo penale (Corte Cost., sentenze n. 443 del 26/09/90, n. 217 del 2009; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994) e ii) che nel nostro ordinamento vige il principio della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (Corte Cost., sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015) - ritiene il Collegio che, per un verso, sia irrilevante l'eventuale pregiudizio derivante alla parte civile dall'applicazione nel giudizio di rinvio delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui può beneficiare indirettamente il danneggiato stesso, atteso che tale soggetto, quando sceglie di azionare la pretesa risarcitoria nel processo penale, sa che quest'ultimo può concludersi senza un accertamento delle responsabilità penale dell'imputato per estinzione del reato o improcedibilità e che il processo potrà proseguire dinanzi al giudice civile, ritornando, così, nella sua sede naturale; che, per altro verso, nemmeno sussiste un profilo di frustrazione delle aspettative dell'imputato, posto che il perseguimento dell'interesse ad un pieno accertamento della sua innocenza, anche ai fini della responsabilità civile, può ben essere assicurato dall'opzione di rinuncia alla prescrizione o all'amnistia (Sezioni Unite, Cremonini, cit. e Sezioni Unite, n. 40109 del 18/7/2013, Sciortino, Rv. 256087 - 01). Dunque, l'art. 622 cod. proc. pen. si pone come norma di eccezione, che legittima il coinvolgimento del giudice civile, una volta che siano venute meno le condizioni per radicare la decisione in capo al giudice penale. Ed invero, l'incipit («fermi gli effetti penali della sentenza») sta ad indicare che tutto ciò che riguarda il versante penale del fatto non può più essere posto in discussione e la cognizione delle questioni di natura civilistica passa, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, come emerge dal testo della norma. La ratio dell'art. 622 va ravvisata, cioè, in linea con la richiamata autonomia e separatezza dell'azione civile, nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, di talchè - tornando al caso che si sta scrutinando - deve rilevarsi che non vi è dubbio che anche un'assoluzione degli imputati in primo grado, oggetto di appello ex art. 576 cod. proc. pen. della sola parte civile, ribaltata in appello ai soli fini della responsabilità civile, determini il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione agli effetti penali e non possa più essere posta in discussione. Va, infine, evidenziato come la prospettata lettura interpretativa dell'art.622 cod. proc. pen., sulla scia di Sezioni Unite Crennonini, sia del tutto in linea con le garanzie dell'equo processo stabilite dall'art. 6 CEDU e dell'art. 16 della Direttiva 25 ottobre 2012 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio in materia di protezione delle vittime del reato, in quanto l'applicazione delle regole del processo penale non trova alcuna significativa giustificazione quando residuino solo interessi civili (Corte EDU, Sezione 1, 28 marzo 2020, Barletta e Farnetano c. Italia); del resto, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, non è incompatibile con il canone convenzionale l'accertamento affidato alla duplice giurisdizione nazionale - civile e penale - che, per un verso, proclami l'assenza di responsabilità penale e, per l'altro, statuisca la condanna risarcitoria. Si impone, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale v rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al gi
Sentenza Cassazione n. 51658/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris