CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3, e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Margherita di Savoia il 27 febbraio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo cui:«La sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Rv. 255100); «Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi, introducendosi nel cortile di un edificio, si impossessa di pluviali in rame scardinandoli dai supporti infissi nel muro esterno dell'abitazione, trattandosi di beni pertinenziali posti a servizio di una privata dimora» (Sez. 5, n. 36017 del 09/10/2020, Rv. 280007): il che è quanto accaduto nel caso che occupa (vedasi pag. 2, in cui la Corte ha evidenziato come il fatto fosse stato commesso nel giardino di un'abitazione, da qualificarsi - in quanto strettamente connesso a quest'ultima e come tale anch'esso destinato allo svolgimento della vita familiare - come privata dimora); - che il secondo motivo, volto a censurare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile» (Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Rv. 268626), come nel caso di specie, con riferimento agli infissi e alle porte della casa prospiciente giardini non recintati (vedasi pag. 2, quart'ultimo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere este