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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 02299/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8904/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 16928/2018 depositata il06/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha subito danni alla sua vettura, investita da un altro veicolo, e, per tale ragione, ha dovuto prendere a noleggio, momentaneamente, una vettura dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per un costo di 960,00 euro, per estinguere il quale ha ceduto parte del credito che aveva verso il danneggiante e verso la sua assicurazione, la società [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima, infatti, ha liquidato al Morresi una somma 4875,37 euro.

La cessione del credito da Morresi a [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata prima che la [OSCURATO:PERSONA] liquidasse il danno. [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto dunque alla compagnia il pagamento della parte di credito cedutole dal danneggiato (960,00 euro), ma inutilmente. 2.- Ha dunque agito davanti al Giudice di Pace sia nei confronti della cessionaria compagnia di assicurazioni, che, in subordine, nei confronti del cedente, sia per il pagamento della parte di credito ceduto, che per il risarcimento del danno dovuto alle spese di recupero del suddetto credito. 3.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rigettato la domanda: ha sostenuto che si trattava della cessione di un credito futuro, secondo lui, in quanto tale inammissibile, ed ha ipotizzato un illecito frazionamento del credito. 4.- Giunta la causa in appello, il Tribunale di Roma ha inteso la cessione come limitata al costo del noleggio, anzi avente ad oggetto proprio quest’ultimo: ne ha tratto la convinzione che dunque la assicurazione (debitrice ceduta) non avesse alcunché da corrispondere alla cessionaria ([OSCURATO:SOCIETA]) e che invece obbligata verso quest’ultima era il solo Morresi, ossia il cedente, che si era obbligato verso [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui aveva preso a noleggio l’auto da quest’ultima.

5. Questa decisione è qui impugnata sia dal Morresi con tre motivi, che da [OSCURATO:PERSONA], anche in tal caso, con tre motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita.

Considerato che 6.-La ratio della decisione impugnata.

Come si è detto, Morresi aveva contratto un debito di 960,00 euro con [OSCURATO:PERSONA], avendo preso a nolo da quest’ultima società una vettura sostitutiva.

Per pagare tale debito, ha ceduto, fino alla concorrenza della somma, il suo credito che aveva verso [OSCURATO:PERSONA], tenuta a risarcirlo del danno subito alla vettura.

Il Tribunale ha ritenuto che oggetto della cessione, anziché il credito, fosse la somma di 960 euro che il Morresi doveva alla [OSCURATO:SOCIETA] e dunque ha ritenuto che quest’ultima alcunché potesse pretendere nei confronti della compagnia di assicurazione. 7.- Questa ratio è contestata sia dal Mo r resi (cedente) che da A C Solution (cessionaria), con tre motivi. 8.-Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] 9.- Con il primo motivo si prospetta motivazione illogica e contraddittoria.

La tesi è la seguente: il Tribunale ha scambiato la causa della cessione con il suo oggetto.

Per pagare il suo debito verso [OSCURATO:SOCIETA], il Morresi ha ceduto a quest’ultima il credito che aveva verso la compagnia, per il risarcimento del danno causato alla sua vettura.

Nell’identificare invece la cessione come riferita alla somma spesa per il noleggio, il Tribunale non rende alcuna ragione di tale assunto ed anzi si contraddice.

E soprattutto scambia la causa della cessione (pagare il debito per il noleggio) con il suo oggetto. 10.-Il motivo è fondato.

La singolare tesi del Tribunale, peraltro sbrigativamente esposta in poche righe, a dispetto delle 19 pagine dedicate alla ricostruzione dei fatti del processo, è la seguente: “risulta che la cessione in questione rappresentava il costo del noleggio del veicolo sostitutivo fornito al Morresi”.

Il che significherebbe che il Morresi ha ceduto il debito al suo creditore: egli era infatti debitore di 960 euro verso [OSCURATO:SOCIETA], per avere preso a nolo una vettura da quest’ultima, ed è impensabile, secondo un qualsiasi criterio di giudizio, che possa avere pagato questo debito cedendo il debito stesso.

Per quanto l’interpretazione della domanda sia rimessa al giudice di merito, egli deve rispettare non solo i concetti e le regole di interpretazione della domanda, ma altresì quelli di logica comune: non si può dire che il debitore, per pagare il debito, ha ceduto il debito stesso, se non scambiando tra di loro concetti giuridici fondamentali, di cui si deve avere per presupposta la conoscenza.

Se il giudice di merito assume che “proprio in ragione di detto debito si conveniva la cessione de qua” non può non rendersi conto che il debito costituisce la causa della cessione (la quale è fatta cioè a scopo solutorio, ossia allo scopo di adempiere un debito), mentre altro è l’oggetto della cessione, ossia il credito che il cedente ha verso terzi. [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] un credito che aveva verso la [OSCURATO:PERSONA], e lo ha fatto allo scopo di adempiere al suo debito verso la predetta società.

Ridotta, peraltro, la motivazione nei suddetti termini, essa è assolutamente insufficiente a rendere conto della ratio decidendi: non si capisce perché dalla premessa che “risulta che la cessione in questione rappresentava il costo del noleggio del veicolo sostitutivo fornito al Morresi”, si debba ricavare che ACSolution non ha azione verso il debitore ceduto.

Se il Tribunale, a dispetto di quanto appare, intendeva dire che effettivamente Morresi ha ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA] il credito che aveva verso [OSCURATO:PERSONA], a pagamento del suo debito, come sarebbe nella logica dei fatti, allora non è dato capire perché mai [OSCURATO:SOCIETA], diventata creditrice di [OSCURATO:PERSONA], per via della cessione, non possa pretendere che il credito le venga pagato.

11. Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1260 e 1264 c.c.

La tesi è che, poiché il pagamento da parte di Vittoria assicurazioni al Morresi, anziché in parte (per 960,00 euro) alla [OSCURATO:SOCIETA], è avvenuto dopo che è stata notificata la cessione, esso deve intendersi come fatto al creditore sbagliato, non più tale, e dunque va affermato che andava fatto al cessionario.

Il motivo è fondato.

La cessione era stata notificata e dunque il debitore ([OSCURATO:PERSONA]) era nelle condizioni di sapere a chi pagare, e non era all’oscuro dell’avvenuta modifica soggettiva della obbligazione.

12. Il terzo motivoprospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.

La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non ha pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno nei confronti del Morresi, verso cui era stata formulata domanda subordinata: danno consistente nelle spese di attività stragiudiziale.

E ciò a maggior ragione, se si tiene conto del fatto che il Tribunale ha condannato solo il Morresi al pagamento dei 960,00 euro, e non altri.

Il motivo è tuttavia assorbito dall’accoglimento dei precedenti, in quanto l’eventuale condanna del debitore ceduto renderebbe inutile quella del cedente.

13. Il ricorso Morresi.

14. Il primo motivo del ricorso prospetta violazione dell’articolo 1264 c.c. e coincide con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]: accolto quello, va accolto quest’ultimo, per le medesime ragioni.

15. Il secondo motivo del ricorso prospetta invece motivazione contraddittoria e dunque nullità della sentenza, e coincide esattamente con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], e dunque, al pari di quello e per le medesime ragioni, va accolto. 16.-Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 102 c.p.c.

Attiene alla prova del danno da fermo tecnico, ed è motivo assorbito dall’accoglimento degli altri.

I ricorsi va nno dunque accolt i in questi termini , con cassazione della decisione impugnata erinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], e dichiara assorbito il terzo, nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso Mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8904/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 16928/2018 depositata il06/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha subito danni alla sua vettura, investita da un altro veicolo, e, per tale ragione, ha dovuto prendere a noleggio, momentaneamente, una vettura dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per un costo di 960,00 euro, per estinguere il quale ha ceduto parte del credito che aveva verso il danneggiante e verso la sua assicurazione, la società [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, infatti, ha liquidato al Morresi una somma 4875,37 euro. La cessione del credito da Morresi a [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata prima che la [OSCURATO:PERSONA] liquidasse il danno. [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto dunque alla compagnia il pagamento della parte di credito cedutole dal danneggiato (960,00 euro), ma inutilmente. 2.- Ha dunque agito davanti al Giudice di Pace sia nei confronti della cessionaria compagnia di assicurazioni, che, in subordine, nei confronti del cedente, sia per il pagamento della parte di credito ceduto, che per il risarcimento del danno dovuto alle spese di recupero del suddetto credito. 3.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rigettato la domanda: ha sostenuto che si trattava della cessione di un credito futuro, secondo lui, in quanto tale inammissibile, ed ha ipotizzato un illecito frazionamento del credito. 4.- Giunta la causa in appello, il Tribunale di Roma ha inteso la cessione come limitata al costo del noleggio, anzi avente ad oggetto proprio quest’ultimo: ne ha tratto la convinzione che dunque la assicurazione (debitrice ceduta) non avesse alcunché da corrispondere alla cessionaria ([OSCURATO:SOCIETA]) e che invece obbligata verso quest’ultima era il solo Morresi, ossia il cedente, che si era obbligato verso [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui aveva preso a noleggio l’auto da quest’ultima. 5. Questa decisione è qui impugnata sia dal Morresi con tre motivi, che da [OSCURATO:PERSONA], anche in tal caso, con tre motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita. Considerato che 6.-La ratio della decisione impugnata. Come si è detto, Morresi aveva contratto un debito di 960,00 euro con [OSCURATO:PERSONA], avendo preso a nolo da quest’ultima società una vettura sostitutiva. Per pagare tale debito, ha ceduto, fino alla concorrenza della somma, il suo credito che aveva verso [OSCURATO:PERSONA], tenuta a risarcirlo del danno subito alla vettura. Il Tribunale ha ritenuto che oggetto della cessione, anziché il credito, fosse la somma di 960 euro che il Morresi doveva alla [OSCURATO:SOCIETA] e dunque ha ritenuto che quest’ultima alcunché potesse pretendere nei confronti della compagnia di assicurazione. 7.- Questa ratio è contestata sia dal Mo r resi (cedente) che da A C Solution (cessionaria), con tre motivi. 8.-Il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] 9.- Con il primo motivo si prospetta motivazione illogica e contraddittoria. La tesi è la seguente: il Tribunale ha scambiato la causa della cessione con il suo oggetto. Per pagare il suo debito verso [OSCURATO:SOCIETA], il Morresi ha ceduto a quest’ultima il credito che aveva verso la compagnia, per il risarcimento del danno causato alla sua vettura. Nell’identificare invece la cessione come riferita alla somma spesa per il noleggio, il Tribunale non rende alcuna ragione di tale assunto ed anzi si contraddice. E soprattutto scambia la causa della cessione (pagare il debito per il noleggio) con il suo oggetto. 10.-Il motivo è fondato. La singolare tesi del Tribunale, peraltro sbrigativamente esposta in poche righe, a dispetto delle 19 pagine dedicate alla ricostruzione dei fatti del processo, è la seguente: “risulta che la cessione in questione rappresentava il costo del noleggio del veicolo sostitutivo fornito al Morresi”. Il che significherebbe che il Morresi ha ceduto il debito al suo creditore: egli era infatti debitore di 960 euro verso [OSCURATO:SOCIETA], per avere preso a nolo una vettura da quest’ultima, ed è impensabile, secondo un qualsiasi criterio di giudizio, che possa avere pagato questo debito cedendo il debito stesso. Per quanto l’interpretazione della domanda sia rimessa al giudice di merito, egli deve rispettare non solo i concetti e le regole di interpretazione della domanda, ma altresì quelli di logica comune: non si può dire che il debitore, per pagare il debito, ha ceduto il debito stesso, se non scambiando tra di loro concetti giuridici fondamentali, di cui si deve avere per presupposta la conoscenza. Se il giudice di merito assume che “proprio in ragione di detto debito si conveniva la cessione de qua” non può non rendersi conto che il debito costituisce la causa della cessione (la quale è fatta cioè a scopo solutorio, ossia allo scopo di adempiere un debito), mentre altro è l’oggetto della cessione, ossia il credito che il cedente ha verso terzi. [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] un credito che aveva verso la [OSCURATO:PERSONA], e lo ha fatto allo scopo di adempiere al suo debito verso la predetta società. Ridotta, peraltro, la motivazione nei suddetti termini, essa è assolutamente insufficiente a rendere conto della ratio decidendi: non si capisce perché dalla premessa che “risulta che la cessione in questione rappresentava il costo del noleggio del veicolo sostitutivo fornito al Morresi”, si debba ricavare che ACSolution non ha azione verso il debitore ceduto. Se il Tribunale, a dispetto di quanto appare, intendeva dire che effettivamente Morresi ha ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA] il credito che aveva verso [OSCURATO:PERSONA], a pagamento del suo debito, come sarebbe nella logica dei fatti, allora non è dato capire perché mai [OSCURATO:SOCIETA], diventata creditrice di [OSCURATO:PERSONA], per via della cessione, non possa pretendere che il credito le venga pagato. 11. Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 1260 e 1264 c.c. La tesi è che, poiché il pagamento da parte di Vittoria assicurazioni al Morresi, anziché in parte (per 960,00 euro) alla [OSCURATO:SOCIETA], è avvenuto dopo che è stata notificata la cessione, esso deve intendersi come fatto al creditore sbagliato, non più tale, e dunque va affermato che andava fatto al cessionario. Il motivo è fondato. La cessione era stata notificata e dunque il debitore ([OSCURATO:PERSONA]) era nelle condizioni di sapere a chi pagare, e non era all’oscuro dell’avvenuta modifica soggettiva della obbligazione. 12. Il terzo motivoprospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non ha pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno nei confronti del Morresi, verso cui era stata formulata domanda subordinata: danno consistente nelle spese di attività stragiudiziale. E ciò a maggior ragione, se si tiene conto del fatto che il Tribunale ha condannato solo il Morresi al pagamento dei 960,00 euro, e non altri. Il motivo è tuttavia assorbito dall’accoglimento dei precedenti, in quanto l’eventuale condanna del debitore ceduto renderebbe inutile quella del cedente. 13. Il ricorso Morresi. 14. Il primo motivo del ricorso prospetta violazione dell’articolo 1264 c.c. e coincide con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]: accolto quello, va accolto quest’ultimo, per le medesime ragioni. 15. Il secondo motivo del ricorso prospetta invece motivazione contraddittoria e dunque nullità della sentenza, e coincide esattamente con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], e dunque, al pari di quello e per le medesime ragioni, va accolto. 16.-Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 102 c.p.c. Attiene alla prova del danno da fermo tecnico, ed è motivo assorbito dall’accoglimento degli altri. I ricorsi va nno dunque accolt i in questi termini , con cassazione della decisione impugnata erinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], e dichiara assorbito il terzo, nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso Mo
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