CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34739/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17081/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia la mancanza di spontaneità della confessione della ricorrente, avvenuta solo in flagranza di reato, sia i plurimi precedenti penali di cui la stessa è gravata (v. pag. 1 e 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06