CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 34348/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che XXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 21 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibili le sue richieste di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, per l’entità della pena da espiare, ed anche quella di concessione dell’affidamento “terapeutico”, per la mancanza di un programma terapeutico, che non risulta formulato né mai ritenuto idoneo da un servizio accreditato, ed ha ritenuto non concedibile un rinvio per produrre la necessaria documentazione, dovendo questa essere presentata unitamente alla domanda e non essendovi, peraltro, continuità nella sottoposizione ai controlli del Ser.D., interrotti dal ricorrente nel 2021 e ripesi solo nel 2024, in concomitanza con la celebrazione del procedimento in questione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale asserito la mancanza di un programma terapeutico, mentre questo fu formulato e depositato nel 2019, allegato ad una domanda di sospensione dell’esecuzione della pena, che fu concessa stante il suo stato di tossicodipendenza e alcooldipendenza, documentazione ritenuta sufficiente dal magistrato di sorveglianza per sospendere l’esecuzione della pena in via provvisoria, nel 2019, depositata anche al Tribunale di sorveglianza, il quale peraltro può disporre ogni accertamento che ritenga necessario; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con l’ordinanza impugnata, in quanto ripropone i medesimi argomenti, e i medesimi documenti, che il Tribunale ha motivatamente dichiarato non conformi a quanto richiesto dall’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, avendo il ricorrente depositato un programma terapeutico redatto nel 2019, e quindi quanto meno non attuale, peraltro privo dell’attestazione di idoneità da parte di un servizio accreditato, e di fatto mai attuato, avendo egli interrotto ogni contatto con il Ser.D. tra il 2021 e il 2024; il ricorso non si confronta con tali argomenti, e non giustifica né l’omessa presentazione di un programma terapeutico rispondente ai requisiti di legge, né l’interruzione di ogni rapporto con il Ser.D. nel periodo indicato; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; ritenuto che, avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, debba disporsi l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]