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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11867/2024

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eguente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 1861 / 20 22 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. n. 1861/2022sez.

T – ud. 17 aprile 2024 est.

Napolitano A. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 573/II/2021della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo– L’Aquila , depositata in data 21 / 7 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del17 aprile 202 4 ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso ; uditi l’ Avv ocat o dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorso del 27 aprile 2012, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “i l contribuente” ) impugnò l’avviso di accertamento n.

TA9010302541/2011 emesso dall’Agenzia delle Entrate, recante una ripresa di maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva,in relazione agli anni d’imposta dal 2006 al 2009.

L’accertamento si fondava sulle movimentazioni rinvenute sui conti correnti del contribuente.

La C.T.P. di Teramo accolse in parte il ricorso del contribuente, riconoscendo come giustificati movimenti bancari per euro

125.495. Impugnata la sentenza di primo grado da entrambe le parti, la C.T.R. rigettò l’appello principale del contribuente e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio, rideterminò i maggiori compensi in euro

76.832. Impugnata la sentenza d’appello da entrambe le parti, la Suprema Corte con ordinanza n. 34051 del 2019 accolse il ricorso incidentale dell’Ufficio e, in parte, il ricorso del contribuente.Ric. n. 1861/2022sez.

T – ud. 17 aprile 2024 est.

Napolitano A. Quest’ultimo riassunse il giudizio di rinvio, in esito al quale la C.T.R., nel contraddittorio con l’Ufficio, in accoglimento parziale dell’appello a suo tempo proposto dal contribuente, espunse dal calcolo del maggior reddito ai fini Irpef tutte le operazioni di prelevamento, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014; confermò la rideterminazione del maggior reddito nel totale di euro 63.912 (45.244 come reddito non dichiarato sommato ad euro 18.668 di reddito dichiarato); annullò l’accertamento ai fini Iva; rideterminò nella misura più favorevole al contribuente le sanzioni.

Avverso la sentenza pronunciata in esito al giudizio di rinvio, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Il sostituto Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta.

L’Agenzia delle Entrate e il contribuente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto In primo luogo, contrariamente a quanto assume il contribuente nel controricorso, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è rispettoso del canone dell’autosufficienza, essendo chiare le censure, spiegate sostanzialmentein riferimento al mancato rispetto dei vincoli imposti dalla ordinanzadi cassazione con rinvio n. 34051 del 2019. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione dell’art. 384 c.p.c., anche in relazione all’art. 2909 c.c., con riferimento all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate deduce che le censure proposte dal contribuente contro la sentenza d’appello, in relazione alla entità e alla giustificazione dei versamenti operati sui conti correnti oggetto di verifica, sono state dichiarate inammissibili da questa Corte nell’ambito della ordinanza rescindente da essa pronunciatae che, ciononostante, in violazione del giudicato interno, il giudice del rinvio abbia rideterminato “al ribasso”, rispetto alla Ric. n. 1861/2022sez.

T – ud. 17 aprile 2024 est.

Napolitano A. quantificazione operata dalla sentenza d’appello, l’entità dei versamenti non giustificati, confermando sostanzialmente la minor somma determinata dalla C.T.P. in esito alla pronuncia di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza di rinvio, in violazione della ordinanza rescindente emessa da questa Corte nel 2019, ha errato nella parte in cui, nel rideterminare il maggior reddito imponibile in capo al contribuente, non ha tenuto fermo l’ammontare dei versamenti ingiustificati determinato nella sentenza d’appello oggetto, per altri motivi, della pronuncia di cassazione del 2019.

1.1. Il motivo è fondato.

Il giudizio di rinvio è condizionato, quanto all’oggetto della cognizione e agli esiti della decisione, dalla ordinanza rescindente pronunciata dalla Suprema Corte: il giudice del rinvio, a causa del carattere chiuso del suo giudizio, può riesaminare solo le questioni la cui cognizione gli sia stata demandata, esplicitamente o implicitamente, dalla ordinanza di cassazione con rinvio, con la conseguenza chetravalica i limiti imposti dal giudicato interno, ed è viziata, la sentenza pronunciata in sede di rinvio che riesamina questionila cui cognizione non sia stata devoluta alla Suprema Corte con il ricorso per cassazione o questioni di cui la Suprema Corte, con la pronuncia di cassazione con rinvio, non abbia demandato il riesame al giudice del rinvio.

Orbene, nel caso che ci occupa, il giudice del rinvio, nel rideterminare il reddito complessivo del contribuente, ha rivisto al ribasso, rispetto alla sentenza d’appello, anche l’entità dei versamenti non giustificati, che la ordinanzarescindente di questa Corte del 2019 aveva lasciato intatta.

Il giudice del rinvio, pertanto, nel rideterminare il reddito complessivo del contribuente, stralciati i prelievi dai conti correnti, dovrà lasciare intatta l’entità dei versamenti non giustificati, quali componenti del maggior reddito accertato in capo al contribuente, nella stessa somma determinata nella sentenza d’appello n.Ric. n. 1861/2022sez.

T – ud. 17 aprile 2024 est.

Napolitano A. 530/02/2014, depositata il 13 maggio 2014, della C.T.R. dell’Abruzzo. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza di rinvio in quanto non avrebbeeffettuato gli accertamenti demandati alla C.T.R. dalla pronuncia rescindente del 2019 con riferimento alla ripresa della maggiore Iva.

In particolare, il giudice del rinvio avrebbe omesso di verificare se il contribuente avesse impugnato l’avviso di accertamento con riferimento all’Iva deducendo espressamente anche la nullità dello stesso per la mancata instaurazione da parte dell’Ufficio del contraddittorio endoprocedimentale e se il contribuente, oltre a dedurre la nullità, avesse allegato e provato che l’omessa instaurazione del contraddittorio gli avrebbe impedito di svolgere difese che avrebbero potuto determinare un esito diverso e più favorevole dell’accertamento ai fini Iva.

2.1. Il motivo è fondato.

La sentenza di rinvio omette totalmente sia di accertare se il contribuente avesse dedotto la nullità dell’accertamento Iva per omesso svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale, sia di accertare se il contribuente avesse dedotto e provato che le difese che avrebbe potuto spiegare in sede di contraddittorio endoprocedimentale avrebbero verosimilmente determinato un esito diverso e più favorevole del procedimento.

Il giudice del rinvio, pertanto, è tenuto adeffettuare gli accertamenti che gli furono demandati dalla ordinanza rescindente di questa Corte del 2019, senza che possa avere influenza, su tali accertamenti, la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a rendere, circa l’oggetto della prova di resistenza , dall’ ordinanza interlocutoria n. 7829 del 2024 della sezione tributaria; pronuncia che, non costituendo ius superveniens né provenendo da organi Ric. n. 1861/2022sez.

T – ud. 17 aprile 2024 est.

Napolitano A. dell’Unione europea(salvo che non si pronuncerà la CGUE in seguito ad un eventuale rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni Unite) , non può infrangere la forza vincolante per il giudice del rinvio de i dicta contenuti nell’ordinanza rescindente del 2019. 3.In definitiva, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, si atterrà a quanto stabilito in parte motiva e regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie ilricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 1861 / 20 22 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. n. 1861/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 573/II/2021della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo– L’Aquila , depositata in data 21 / 7 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del17 aprile 202 4 ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso ; uditi l’ Avv ocat o dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorso del 27 aprile 2012, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “i l contribuente” ) impugnò l’avviso di accertamento n. TA9010302541/2011 emesso dall’Agenzia delle Entrate, recante una ripresa di maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e Iva,in relazione agli anni d’imposta dal 2006 al 2009. L’accertamento si fondava sulle movimentazioni rinvenute sui conti correnti del contribuente. La C.T.P. di Teramo accolse in parte il ricorso del contribuente, riconoscendo come giustificati movimenti bancari per euro 125.495. Impugnata la sentenza di primo grado da entrambe le parti, la C.T.R. rigettò l’appello principale del contribuente e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio, rideterminò i maggiori compensi in euro 76.832. Impugnata la sentenza d’appello da entrambe le parti, la Suprema Corte con ordinanza n. 34051 del 2019 accolse il ricorso incidentale dell’Ufficio e, in parte, il ricorso del contribuente.Ric. n. 1861/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. Quest’ultimo riassunse il giudizio di rinvio, in esito al quale la C.T.R., nel contraddittorio con l’Ufficio, in accoglimento parziale dell’appello a suo tempo proposto dal contribuente, espunse dal calcolo del maggior reddito ai fini Irpef tutte le operazioni di prelevamento, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014; confermò la rideterminazione del maggior reddito nel totale di euro 63.912 (45.244 come reddito non dichiarato sommato ad euro 18.668 di reddito dichiarato); annullò l’accertamento ai fini Iva; rideterminò nella misura più favorevole al contribuente le sanzioni. Avverso la sentenza pronunciata in esito al giudizio di rinvio, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il sostituto Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta. L’Agenzia delle Entrate e il contribuente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Diritto In primo luogo, contrariamente a quanto assume il contribuente nel controricorso, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è rispettoso del canone dell’autosufficienza, essendo chiare le censure, spiegate sostanzialmentein riferimento al mancato rispetto dei vincoli imposti dalla ordinanzadi cassazione con rinvio n. 34051 del 2019. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione dell’art. 384 c.p.c., anche in relazione all’art. 2909 c.c., con riferimento all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate deduce che le censure proposte dal contribuente contro la sentenza d’appello, in relazione alla entità e alla giustificazione dei versamenti operati sui conti correnti oggetto di verifica, sono state dichiarate inammissibili da questa Corte nell’ambito della ordinanza rescindente da essa pronunciatae che, ciononostante, in violazione del giudicato interno, il giudice del rinvio abbia rideterminato “al ribasso”, rispetto alla Ric. n. 1861/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. quantificazione operata dalla sentenza d’appello, l’entità dei versamenti non giustificati, confermando sostanzialmente la minor somma determinata dalla C.T.P. in esito alla pronuncia di primo grado. L’Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza di rinvio, in violazione della ordinanza rescindente emessa da questa Corte nel 2019, ha errato nella parte in cui, nel rideterminare il maggior reddito imponibile in capo al contribuente, non ha tenuto fermo l’ammontare dei versamenti ingiustificati determinato nella sentenza d’appello oggetto, per altri motivi, della pronuncia di cassazione del 2019. 1.1. Il motivo è fondato. Il giudizio di rinvio è condizionato, quanto all’oggetto della cognizione e agli esiti della decisione, dalla ordinanza rescindente pronunciata dalla Suprema Corte: il giudice del rinvio, a causa del carattere chiuso del suo giudizio, può riesaminare solo le questioni la cui cognizione gli sia stata demandata, esplicitamente o implicitamente, dalla ordinanza di cassazione con rinvio, con la conseguenza chetravalica i limiti imposti dal giudicato interno, ed è viziata, la sentenza pronunciata in sede di rinvio che riesamina questionila cui cognizione non sia stata devoluta alla Suprema Corte con il ricorso per cassazione o questioni di cui la Suprema Corte, con la pronuncia di cassazione con rinvio, non abbia demandato il riesame al giudice del rinvio. Orbene, nel caso che ci occupa, il giudice del rinvio, nel rideterminare il reddito complessivo del contribuente, ha rivisto al ribasso, rispetto alla sentenza d’appello, anche l’entità dei versamenti non giustificati, che la ordinanzarescindente di questa Corte del 2019 aveva lasciato intatta. Il giudice del rinvio, pertanto, nel rideterminare il reddito complessivo del contribuente, stralciati i prelievi dai conti correnti, dovrà lasciare intatta l’entità dei versamenti non giustificati, quali componenti del maggior reddito accertato in capo al contribuente, nella stessa somma determinata nella sentenza d’appello n.Ric. n. 1861/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. 530/02/2014, depositata il 13 maggio 2014, della C.T.R. dell’Abruzzo. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza di rinvio in quanto non avrebbeeffettuato gli accertamenti demandati alla C.T.R. dalla pronuncia rescindente del 2019 con riferimento alla ripresa della maggiore Iva. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe omesso di verificare se il contribuente avesse impugnato l’avviso di accertamento con riferimento all’Iva deducendo espressamente anche la nullità dello stesso per la mancata instaurazione da parte dell’Ufficio del contraddittorio endoprocedimentale e se il contribuente, oltre a dedurre la nullità, avesse allegato e provato che l’omessa instaurazione del contraddittorio gli avrebbe impedito di svolgere difese che avrebbero potuto determinare un esito diverso e più favorevole dell’accertamento ai fini Iva. 2.1. Il motivo è fondato. La sentenza di rinvio omette totalmente sia di accertare se il contribuente avesse dedotto la nullità dell’accertamento Iva per omesso svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale, sia di accertare se il contribuente avesse dedotto e provato che le difese che avrebbe potuto spiegare in sede di contraddittorio endoprocedimentale avrebbero verosimilmente determinato un esito diverso e più favorevole del procedimento. Il giudice del rinvio, pertanto, è tenuto adeffettuare gli accertamenti che gli furono demandati dalla ordinanza rescindente di questa Corte del 2019, senza che possa avere influenza, su tali accertamenti, la pronuncia che le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a rendere, circa l’oggetto della prova di resistenza , dall’ ordinanza interlocutoria n. 7829 del 2024 della sezione tributaria; pronuncia che, non costituendo ius superveniens né provenendo da organi Ric. n. 1861/2022sez. T – ud. 17 aprile 2024 est. Napolitano A. dell’Unione europea(salvo che non si pronuncerà la CGUE in seguito ad un eventuale rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni Unite) , non può infrangere la forza vincolante per il giudice del rinvio de i dicta contenuti nell’ordinanza rescindente del 2019. 3.In definitiva, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, si atterrà a quanto stabilito in parte motiva e regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie ilricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, r
Sentenza Cassazione n. 11867/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris