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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 14486/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11503/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1745/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 29/10/2020, la Corte d’appello di Catania,pronunciando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (ordinanza n. 18666 dell’11 luglio 2019), ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha respinto l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la qualeil Comune di Giarre le aveva ordinato il rilascio di un immobile facente parte di un complesso costruttivo di edilizia residenziale pubblicadella stessa abusivamente occupato; con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la decisione con la quale il primo giudice ha disatteso la domanda proposta dalla Salanitri vòlta al conseguimento dell’assegnazione in locazione dell’alloggio occupato, in considerazione della mancata dimostrazione,da parte dell’interessata, del possesso dei requisiti a tal fineprevisti dalla legge; avverso la sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; l’Istituto autonomo per le case popolari di Catania resiste con controricorso; ilComune di Giarre non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, dev’esserepreliminarmente rilevata l’insussistenza di alcuna forma diincompatibilità a carico de lla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], presidente dell’odiernocollegio giudicante e già componente del c ollegio che ha emessol’ordinanza n. 18666 dell’11 luglio 2019 con la quale la Corte Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di cassazione ha disposto il rinvio della causa alla Corte d’appello di Cataniaautrice della sentenza impugnata in questa sede ; al riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, ai sensi del quale, q ualora una sentenza pronunciatadal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione,il collegio può essere composto anche con magistrati che abbianopartecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice ( Sez.

U, s entenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627789 – 01 ; Sez. 3, o rdinanza n. 1542 del25/01/2021, Rv. 660462 - 01) ; sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevatedallo IACP di Catania con il proprio controricorso, non avendo quest’ultimo adeguatamente assolto ai propri oneri di allegazione imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. con riguardo al contenuto degli atti processuali in ipotesi attestanti il proprio difetto di legittimazione passivaper mancata riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. , delle domande avanzate nei propri confronti, né risultando in concreto la contestata genericità o incompletezza dei motivi di ricorso , asseritamente rilevanti ai sensi degli artt. 366, 380 - bis e 360 - bis c.p.c.; nelmerito del ricorso, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per errata interpretazione e applicazione della leggeregionale Sicilia n. 11/2002 e della successiva normativa prevista dallalegge regionale Sicilia n. 8/2018 di proroga dei termini di cui alla precedente legge regionale Sicilia, applicazione retroattiva dello ius superveniense violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’applicazione della legge regionale Sicilia n. 8/2018 fosse valsa a determinare l’inammissibile proposizione, da Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri parte della Salanitri, di una domanda nuova in appello in violazione dell’art.345 c.p.c., là dove, al contrario, con tale legge sopravvenuta (art. 63 della legge reg.

Sicilia n. 8/2018) la R egione Sicilia ha unicamente disposto la proroga dei termini previsti dalla precedente normativa (di cui alla legge regionale Sicilia n. 11/2002 invocata sin dall’introduzione del giudizio di primo grado) per il censimento degli occupantidi fatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 31/12/2001 (al fine di legittimarne la pretesa all’assegnazione in locazione dell’alloggio occupato, in presenza dei requisiti previsti), conferendorilevanza, a tal fine, a tutti gli occupanti di fatto alla data del 31/12/2017, con la conseguente piena applicabilità retroattiva di talenorma; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. in relazione all’art. 63 della legge regionale Sicilia n. 8/2018 (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la normativa di cui alla legge regionale Sicilia n. 8/2018 non potesse essere richiamata a fondamento della domanda originariamente posta dall’odierna istante, attesa l’impossibilità di proporre domande nuove nel giudizio di rinvio, in violazione dell’art.394 c.p.c., là dove, al contrario, secondo la ricorrente, tale legge regionale si era unicamente limitata a prorogare i termini della sanatoria per la regolarizzazione della posizione degli occupanti sine titulodegli alloggi di edilizia residenziale pubblica; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ; osserva il Collegio come , secondo l’art. 63 della legge regionale Sicilia n. 8/2018 , “ l e disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri tuttii detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alladata del 31 dicembre 2017” ; a lora volta, le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 prevedono che: “1.

I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integranoi dati del censimento effettuato ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'Art. 6 della legge regionale 9 dicembre1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggettiche alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regioneo al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamenterinunciato.

“2.A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengonoin via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazionedegli stessi, ed alla stipula del relativo contratto.

“3.La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta daparte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazioneda parte dell'ente gestore, apposita domanda.

“L'assegnazioneè subordinata alle seguenti condizioni: a)che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 2 deldecreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 esuccessive modificazioni;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri b)che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio adassegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione agraduatoria approvata e pubblicata a norma di legge; c)che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovutia decorrere dalla data iniziale di occupazione; d)che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggioe le sue pertinenze eventualmente occupate.

“4.L’ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicandogli interessi nella misura del tasso legale.

“5.Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuatedai comuni entro il 31 dicembre 2001” ; inassenza di alcuna disposizione di diritto transitorio, deve trovare applicazioneil principio generale in forza del quale il rapporto giuridico dev’essere regolato dalla norma in vigore all’atto della sua costituzione; nel caso in es ame , l’odierna ricorrente rivendicò il proprio diritto alla costituzione del rapporto di locazione con il Comune di Giarre in epocalargamente anteriore all’entrata in vigore della legge n. 8/2018 e, conseguentemente, non può pretendere l’applicazione di tale disciplina sostanziale senza giustificarne l’applicabilità retroattiva in derogaal principio generale della irretroattività delle leggi ; èappena il caso di sottolineare come la legge in esame non abbia affatto determinato una ‘proroga di termini’ (come preteso dalla ricorrente), essendo stata piuttosto destinata ad attribuire (con efficacia a far data dalla propria entrata in vigore) una specifica legittimazione sostanziale a richiedere l’assegnazione in locazione in favoredi coloro i quali occupavano di fatto, alla data del 31/12/2017, unalloggio di edilizia residenziale pubblica ;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella specie, il rapporto giuridico sulla base del quale è stata proposta l’originaria domanda della Salanitri risultava regolato dalla legge n. 11/2002 che disponeva la legittimazione a richiedere l’assegnazionein locazione dell’alloggio occupato agli occupanti di fatto alla data del 31/12/2001: i giudici del merito hanno riscontrato l’assenza,in capo all’odierna ricorrente, del requisito dell’occupazione difatto alla data del 31/12/2001, non solo per non averne la ricorrente fornito la prova, ma anche perché tali alloggi furono ultimati e assegnatisolo successivamente, nonché per non avere la Salanitri mai dimostratodi aver pagato tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorreredalla data iniziale della presunta occupazione, come previsto dal comma 3, lettera c), dell’art. 1 della L. R. 11/2002 (“che l'ente gestorerecuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalladata iniziale di occupazione”) ; peraltro, l’eventuale sanabilità di tale ultima morosità, essendo consentita solo a coloro che avevano comprovato di aver comunque occupato di fatto gli immobili di edilizia residenziale pubblica, non avrebbe potuto essere riconosciuta in favore dell’odierna ricorrente, nonavendo la stessa adeguatamente comprovato tale occupazione di fatto,a tal fine non essendo sufficiente la sua dichiarazione unilaterale conatto di notorietà ; tantoè sufficiente a far ritenere del tutto legittima l’intimazione manifestata dal Comune di Giarre al fine di tornare in possesso dell’immobile e del tutto priva di fondamento la domanda allora proposta dalla Salanitri per l’ottenimento dell’assegnazione dell’alloggio; pienamente corretta, di conseguen za , deve ritenersi la decisione delgiudice del rinvio nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di applicazionedella legge regionale Sicilia n. 8/2018 valesse a fondare laproposizione di una domanda nuova, inammissibile in tale sede ;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Sicilian. 11/2002 e dell’art. 63 della legge regionale Sicilia n. 8/2018, nonchédella circolare dell’Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] della regione Siciliarichiamata in ricorso (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avereil giudice a quo illegittimamente omesso di tener conto del valore probatoriodella dichiarazione sostitutiva per atto notorio con la quale l’odiernaistante aveva attestato la propria condizione di occupante di fattodell’alloggio rivendicato in assegnazione alla data del 31/12/2001, nonché per aver omesso di riconoscere la propria legittimazione a rivendicare l’assegnazione in epoca successiva in considerazione dell’attestataoccupazione di fatto dell’immobile alla data prorogata al 31/12/2017dall’art. 63 della legge regionale Sicilia n. 8/2018; ilmotivo è infondato ; fermo il vigore delle argomentazioni illustrate con riguardo alla decisionedei primi due motivi di ricorso (segnatamente in relazione al difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente alla rivendicazione dell’assegnazione per occupazione di fatto in epoca successiva al 31/12/2001),osserva il Collegio come la pretesa dell’odierna ricorrente volta al riconoscimento del carattere asseritamente vincolante della valutazione probatoria riferibile alla propria dichiarazione sostitutiva peratto notorio (sulla base della circolare dell’assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] evocato in ricorso) si ponga in irriducibile contrasto con il principio del libero convincimento del giudice , destinato a essere formatosulla base d i un’ autonoma valutazione delle prove non legali; sul punto, è appena il caso di rimarcare come, secondo l’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, i n materia di prova civile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può costituire, nel giudizio in cui è prodotta, prova della verità del suo contenuto,ma solo un indizio, valutabile dal giudice in relazione agli Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri altrielementi acquisiti ( Sez. 1, s entenza n. 11223 del 21/05/2014 , Rv. 631253- 01) ; nessun valido fondamento , conseguentemente, può essere riconosciuto a sostegno dell’odierna censura della ricorrente , rimanendoferma la mancata dimostrazione, da parte di quest’ultima , del possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’assegnazione in locazione dell’alloggio alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dovendo infine confermarsi l’impossibilità di pretendere, da parte della stessa, un’applicazione retroattiva della sopravvenuta legge della regione Sicilian. 8/2018 ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Aise

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11503/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1745/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 29/10/2020, la Corte d’appello di Catania,pronunciando in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (ordinanza n. 18666 dell’11 luglio 2019), ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha respinto l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la qualeil Comune di Giarre le aveva ordinato il rilascio di un immobile facente parte di un complesso costruttivo di edilizia residenziale pubblicadella stessa abusivamente occupato; con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la decisione con la quale il primo giudice ha disatteso la domanda proposta dalla Salanitri vòlta al conseguimento dell’assegnazione in locazione dell’alloggio occupato, in considerazione della mancata dimostrazione,da parte dell’interessata, del possesso dei requisiti a tal fineprevisti dalla legge; avverso la sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; l’Istituto autonomo per le case popolari di Catania resiste con controricorso; ilComune di Giarre non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, dev’esserepreliminarmente rilevata l’insussistenza di alcuna forma diincompatibilità a carico de lla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], presidente dell’odiernocollegio giudicante e già componente del c ollegio che ha emessol’ordinanza n. 18666 dell’11 luglio 2019 con la quale la Corte Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri di cassazione ha disposto il rinvio della causa alla Corte d’appello di Cataniaautrice della sentenza impugnata in questa sede ; al riguardo, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, ai sensi del quale, q ualora una sentenza pronunciatadal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione,il collegio può essere composto anche con magistrati che abbianopartecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice ( Sez. U, s entenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627789 – 01 ; Sez. 3, o rdinanza n. 1542 del25/01/2021, Rv. 660462 - 01) ; sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevatedallo IACP di Catania con il proprio controricorso, non avendo quest’ultimo adeguatamente assolto ai propri oneri di allegazione imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. con riguardo al contenuto degli atti processuali in ipotesi attestanti il proprio difetto di legittimazione passivaper mancata riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. , delle domande avanzate nei propri confronti, né risultando in concreto la contestata genericità o incompletezza dei motivi di ricorso , asseritamente rilevanti ai sensi degli artt. 366, 380 - bis e 360 - bis c.p.c.; nelmerito del ricorso, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per errata interpretazione e applicazione della leggeregionale Sicilia n. 11/2002 e della successiva normativa prevista dallalegge regionale Sicilia n. 8/2018 di proroga dei termini di cui alla precedente legge regionale Sicilia, applicazione retroattiva dello ius superveniense violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’applicazione della legge regionale Sicilia n. 8/2018 fosse valsa a determinare l’inammissibile proposizione, da Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri parte della Salanitri, di una domanda nuova in appello in violazione dell’art.345 c.p.c., là dove, al contrario, con tale legge sopravvenuta (art. 63 della legge reg. Sicilia n. 8/2018) la R egione Sicilia ha unicamente disposto la proroga dei termini previsti dalla precedente normativa (di cui alla legge regionale Sicilia n. 11/2002 invocata sin dall’introduzione del giudizio di primo grado) per il censimento degli occupantidi fatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 31/12/2001 (al fine di legittimarne la pretesa all’assegnazione in locazione dell’alloggio occupato, in presenza dei requisiti previsti), conferendorilevanza, a tal fine, a tutti gli occupanti di fatto alla data del 31/12/2017, con la conseguente piena applicabilità retroattiva di talenorma; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. in relazione all’art. 63 della legge regionale Sicilia n. 8/2018 (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la normativa di cui alla legge regionale Sicilia n. 8/2018 non potesse essere richiamata a fondamento della domanda originariamente posta dall’odierna istante, attesa l’impossibilità di proporre domande nuove nel giudizio di rinvio, in violazione dell’art.394 c.p.c., là dove, al contrario, secondo la ricorrente, tale legge regionale si era unicamente limitata a prorogare i termini della sanatoria per la regolarizzazione della posizione degli occupanti sine titulodegli alloggi di edilizia residenziale pubblica; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono infondati ; osserva il Collegio come , secondo l’art. 63 della legge regionale Sicilia n. 8/2018 , “ l e disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri tuttii detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alladata del 31 dicembre 2017” ; a lora volta, le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 prevedono che: “1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integranoi dati del censimento effettuato ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'Art. 6 della legge regionale 9 dicembre1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggettiche alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regioneo al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamenterinunciato. “2.A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengonoin via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazionedegli stessi, ed alla stipula del relativo contratto. “3.La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta daparte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazioneda parte dell'ente gestore, apposita domanda. “L'assegnazioneè subordinata alle seguenti condizioni: a)che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 2 deldecreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 esuccessive modificazioni;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri b)che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio adassegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione agraduatoria approvata e pubblicata a norma di legge; c)che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovutia decorrere dalla data iniziale di occupazione; d)che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggioe le sue pertinenze eventualmente occupate. “4.L’ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicandogli interessi nella misura del tasso legale. “5.Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuatedai comuni entro il 31 dicembre 2001” ; inassenza di alcuna disposizione di diritto transitorio, deve trovare applicazioneil principio generale in forza del quale il rapporto giuridico dev’essere regolato dalla norma in vigore all’atto della sua costituzione; nel caso in es ame , l’odierna ricorrente rivendicò il proprio diritto alla costituzione del rapporto di locazione con il Comune di Giarre in epocalargamente anteriore all’entrata in vigore della legge n. 8/2018 e, conseguentemente, non può pretendere l’applicazione di tale disciplina sostanziale senza giustificarne l’applicabilità retroattiva in derogaal principio generale della irretroattività delle leggi ; èappena il caso di sottolineare come la legge in esame non abbia affatto determinato una ‘proroga di termini’ (come preteso dalla ricorrente), essendo stata piuttosto destinata ad attribuire (con efficacia a far data dalla propria entrata in vigore) una specifica legittimazione sostanziale a richiedere l’assegnazione in locazione in favoredi coloro i quali occupavano di fatto, alla data del 31/12/2017, unalloggio di edilizia residenziale pubblica ;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella specie, il rapporto giuridico sulla base del quale è stata proposta l’originaria domanda della Salanitri risultava regolato dalla legge n. 11/2002 che disponeva la legittimazione a richiedere l’assegnazionein locazione dell’alloggio occupato agli occupanti di fatto alla data del 31/12/2001: i giudici del merito hanno riscontrato l’assenza,in capo all’odierna ricorrente, del requisito dell’occupazione difatto alla data del 31/12/2001, non solo per non averne la ricorrente fornito la prova, ma anche perché tali alloggi furono ultimati e assegnatisolo successivamente, nonché per non avere la Salanitri mai dimostratodi aver pagato tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorreredalla data iniziale della presunta occupazione, come previsto dal comma 3, lettera c), dell’art. 1 della L. R. 11/2002 (“che l'ente gestorerecuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalladata iniziale di occupazione”) ; peraltro, l’eventuale sanabilità di tale ultima morosità, essendo consentita solo a coloro che avevano comprovato di aver comunque occupato di fatto gli immobili di edilizia residenziale pubblica, non avrebbe potuto essere riconosciuta in favore dell’odierna ricorrente, nonavendo la stessa adeguatamente comprovato tale occupazione di fatto,a tal fine non essendo sufficiente la sua dichiarazione unilaterale conatto di notorietà ; tantoè sufficiente a far ritenere del tutto legittima l’intimazione manifestata dal Comune di Giarre al fine di tornare in possesso dell’immobile e del tutto priva di fondamento la domanda allora proposta dalla Salanitri per l’ottenimento dell’assegnazione dell’alloggio; pienamente corretta, di conseguen za , deve ritenersi la decisione delgiudice del rinvio nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di applicazionedella legge regionale Sicilia n. 8/2018 valesse a fondare laproposizione di una domanda nuova, inammissibile in tale sede ;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge regionale Sicilian. 11/2002 e dell’art. 63 della legge regionale Sicilia n. 8/2018, nonchédella circolare dell’Assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] della regione Siciliarichiamata in ricorso (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avereil giudice a quo illegittimamente omesso di tener conto del valore probatoriodella dichiarazione sostitutiva per atto notorio con la quale l’odiernaistante aveva attestato la propria condizione di occupante di fattodell’alloggio rivendicato in assegnazione alla data del 31/12/2001, nonché per aver omesso di riconoscere la propria legittimazione a rivendicare l’assegnazione in epoca successiva in considerazione dell’attestataoccupazione di fatto dell’immobile alla data prorogata al 31/12/2017dall’art. 63 della legge regionale Sicilia n. 8/2018; ilmotivo è infondato ; fermo il vigore delle argomentazioni illustrate con riguardo alla decisionedei primi due motivi di ricorso (segnatamente in relazione al difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente alla rivendicazione dell’assegnazione per occupazione di fatto in epoca successiva al 31/12/2001),osserva il Collegio come la pretesa dell’odierna ricorrente volta al riconoscimento del carattere asseritamente vincolante della valutazione probatoria riferibile alla propria dichiarazione sostitutiva peratto notorio (sulla base della circolare dell’assessorato dei [OSCURATO:PERSONA] evocato in ricorso) si ponga in irriducibile contrasto con il principio del libero convincimento del giudice , destinato a essere formatosulla base d i un’ autonoma valutazione delle prove non legali; sul punto, è appena il caso di rimarcare come, secondo l’insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, i n materia di prova civile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può costituire, nel giudizio in cui è prodotta, prova della verità del suo contenuto,ma solo un indizio, valutabile dal giudice in relazione agli Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 11503/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri altrielementi acquisiti ( Sez. 1, s entenza n. 11223 del 21/05/2014 , Rv. 631253- 01) ; nessun valido fondamento , conseguentemente, può essere riconosciuto a sostegno dell’odierna censura della ricorrente , rimanendoferma la mancata dimostrazione, da parte di quest’ultima , del possesso dei requisiti per l’ottenimento dell’assegnazione in locazione dell’alloggio alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dovendo infine confermarsi l’impossibilità di pretendere, da parte della stessa, un’applicazione retroattiva della sopravvenuta legge della regione Sicilian. 8/2018 ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 2.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Aise
Sentenza Cassazione n. 14486/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris