CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: bikE)RAN NAGAh i3AiJR nato li 25/i)8/199i avverso la sentenza del 09/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicandogli la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento deiie circostanze attenuanti generiche, computate con ti criterio della prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, nonché ritenuta la continuazione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo vioiazione deiCart. 606, comma il, ìett. b) cod. proc. pen., quanto ai capo 1), per aver disatteso la prospettazione difensiva in ordine alla partecipazione - da ritenersi "di contorno" - dell'imputato al fatto reato. Viene poi denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cocil. proc. pen., essendo stata resa una motivazione ai natura solo apparente. 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della Legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di appiicazione deiia pena ai sensi deli -art. 444 cod. proc. pen. è proponiblie solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualific:azione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto si è osservato che - in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti - la possibilità di ricorrere in cassazione deducendo, ai sensi del succitato art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., i-erronea quaiificazione giuridica dei fatto contenuto in sentenza, è iimitaLa ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immedial:ezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; consegue la inammissibilità dell'impugnazione che deduca errori non immediatamente risultanti aai capo ai imputazione (si veciano sez. b, n. 3314b ael 0ts/iw2uzu, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Kaddche, Rv. 279573 e Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). Nel caso in esame, dunque, sì invoca una non consentita rivalutazione delle risultanze delle indagini preliminari, con specifico riferimento ai ruolo specifico ricoperto Gai ricorrente nell'iter criminis. 5. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la conaanna ael ricorrente ai pagamento ()elle spese processuali, noncné in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa ai inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 dei 2(Kki) - ancne ai versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, ii iù