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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02274/2023

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LO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dr¦l

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1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa dal Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], imputati di plurime violazioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come compiutamente descritte nei rispettivi capi di imputazione.

2. L'affermazione di responsabilità si è fondata sulle risultanze delle indagini, prevalentemente costituite da attività intercettativa, la quale delineava il [OSCURATO:PERSONA] quale punto di riferimento per i consumatori di droga della zona di Jesi e dava contezza della collaborazione dello stesso con [OSCURATO:PERSONA], con il quale intervenivano accordi sullo stupefacente da trattare che il [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a spedire da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del fratello e coimputato [OSCURATO:PERSONA], che veniva prelevato alla fermata del pullman quasi sempre dal fratello [OSCURATO:PERSONA], che lo precedeva di un giorno nel trasferimento, alloggiando presso la casa del [OSCURATO:PERSONA].

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i Carabinieri avuta contezza di questo trasporto, fermavano un'auto con a bordo i fratelli [OSCURATO:PERSONA] i quali recavano con loro 1,3 chilogrammi lordi di cocaina.

La contestuale perquisizione avvenuta nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] portava al rinvenimento di 40 dosi di cocaina per 24 grammi, oltre a materiale da taglio e, all'interno di un portafoto, alcuni fogli con annotazioni di nominativi e cifre esplicitamente riferite a vari trasporti di cocaina e marijuana con il costo della merce, pari a molte migliaia di euro, nonché al trasporto eseguito dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per i quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere ulteriori 1.500,00 euro.

Venivano altresì trovati due cellulari del [OSCURATO:PERSONA] e si sequestravano ricevute e pagamenti tracciabili con bonifico, riferiti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo beneficiario di un bonifico di euro 2.000,00.

Gli arresti e le perquisizioni del 19/12/2019 hanno dato luogo alle rispettive contestazioni di cui ai capi A) e B).

Tutti gli ulteriori capi di imputazione sono relativi ad episodi di cessione di stupefacenti a terzi e di trasporto di stupefacente da uno o da entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e sono stati ricostruiti, oltre che sulla base dei riscontri ed ulteriori elementi, anche dichiarativi (annotazioni di polizia giudiziaria e sequestri a carico dei cessionari, loro dichiarazioni), sulla base dell'analisi delle intercettazioni, nonché delle risultanze del positioning di varie utenze.

3. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

4. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

L'imputato ha detenuto quantità modeste di stupefacente e le cessioni riguardano modiche dosi che, seppure cumulate, risultano scarsamente significative.

Quanto agli approvvigionamenti ritenuti effettuati dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], la motivazione è del tutto apodittica per mancanza di prova giacché frutto di interpretazioni di intercettazioni 2telefoniche prive di riscontro.

L'onere della prova grava sulla pubblica accusa e non sull'imputato cui non spetta giustificarsi sui propri rapporti personali.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la sentenza di appello, nonché l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato all'udienza.

Due i motivi sollevati:

5.1. Con il primo, si denuncia violazione di legge processuale in relazione all'udienza di appello, invocandosi la nullità assoluta della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto intempestiva la richiesta di trattazione orale omettendo, tuttavia, di disporre la partecipazione a distanza, laddove l'imputato aveva richiesto di partecipare all'udienza.

5.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 99 cod. pen.; 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/90 e vizi di motivazione per avere i Giudici di merito ritenuto che lo stupefacente di cui al capo]) fosse cocaina anziché marijuana.

La Corte di appello, pur non sollevando alcun dubbio in merito al fatto che gli interlocutori di una conversazione intercettata si riferissero a "droga leggera", ritiene di superare l'obiezione difensiva affermando che la circostanza che, in quei frangenti, il [OSCURATO:PERSONA] abbia contattato un soggetto che ordinariamente si rifornisce di cocaina vale a fugare ogni dubbio in merito alla riconducibilità del fatto sotto l'egida normativa del comma 1 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90.

5.3. Lamenta ancora la difesa che la recidiva specifica sia stata ritenuta immotivatamente, considerata la risalenza nel tempo del precedente penale, nonché il fatto che, in relazione ad esso, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e che quel reato risulti estinto ope legis, per essere trascorsi cinque anni senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati.

6. Il Procuratore generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Oltre ad essere manifestamente infondati, essi si appalesano generici, atteso che, nella sostanza, si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che 3quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849).

2. Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che l'ammontare delle singole cessioni non può costituire un unico parametro di valutazione per la riconoscibilità della fattispecie attenuata, dovendosi aver riguardo alla complessiva attività dell'imputato.

Questa, afferma la Corte territoriale, si è caratterizzata per una costante disponibilità di stupefacente per mezzo della partecipazione ai trasporti della Calabria, e per un'apprezzabile grado di organizzazione e professionalità, anche mediante la coordinazione di soggetti terzi, funzionale all'organizzazione dei trasporti finalizzati a rifornire un vero e proprio mercato di consumatori.

Si tratta di motivazione corrispondente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

In tale ottica, è dunque richiesto di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.

Tale valutazione complessiva appare, sia pur succintamente, correttamente operata dalla Corte territoriale che ha ritenuto che non ricorressero i presupposti del fatto di lieve entità.

2.1. La doglianza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] assume che la motivazione concernente gli approvvigionamenti effettuati dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] sia del tutto apodittica, per mancanza di prova, giacché frutto di interpretazioni di intercettazioni telefoniche prive di riscontro, è inammissibile perché volta a prospettare, in termini peraltro del tutto generici, una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dai Giudici di merito.

Questi hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati, unitamente agli esiti della più ampia attività investigativa, relativa alla attività di cessione di stupefacenti, conclusasi anche con il sequestro della cocaina a carico del [OSCURATO:PERSONA].

In risposta alla medesima doglianza formulata nel giudizio di appello, la sentenza impugnata osserva che «la prospettazione dell'appellante non è specifica e si risolve nel non offrire alcuna chiave di lettura alternativa all'interpretazione necessariamente unitaria degli elementi e delle conversazioni in un contesto in cui è riduttivo... parlare di droga meramente parlata una volta 4avvenuti i sequestri di cocaina anche a carico dello stesso».

È, del resto, noto il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

La doglianza su una pretesa (dal ricorrente) inversione dell'onere della prova è manifestamente infondata: il ricorrente non ha addotto elementi che scalfissero la prova già raggiunta.

3. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'eccezione processuale di cui al primo motivo, rilevato peraltro che il ricorrente non ha fornito alcun elemento obiettivo atto a comprovare quanto sostenuto nella doglianza, di tal che il motivo risulta comunque generico ed inammissibile, occorre rammentare che i vizi procedurali afferenti alla partecipazione dell'indagato all'udienza celebrata in videoconferenza ai sensi dell'art. 83, comma 12-bis, d.

I. 17 marzo 2020, n. 18, integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che resta sanata per intempestiva deduzione ove non eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell'atto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22528 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279565 - 01).

Tanto premesso, il Collegio rileva che, dal verbale dell'udienza camerale tenutasi in data 08/07/2021 innanzi alla Corte di appello di Ancona ai sensi dell'art. 23 d.l. 149/2020, non risulta che detta nullità sia stata eccepita.

Ne discende che, quand'anche si fossero prodotte delle nullità, esse sarebbero comunque sanate per l'intempestiva deduzione.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, afferente al capo 3) di imputazione, perché manifestamente infondato oltre che invocante una valutazione in merito, non consentita a questa Corte.

Sul punto, la Corte territoriale afferma che, anche in questo caso, la censura risente di una lettura frammentata del quadro probatorio, osservando che appare meramente ipotetico il riferimento all'eventualità che lo stupefacente che gli imputati si misero a confezionare fosse altro rispetto a quello trasportato da [OSCURATO:PERSONA] e che il riferimento intercettivo allo sbriciolarsi dello stupefacente, unitamente ad altre intercettazioni del medesimo pomeriggio, hanno condotto i Giudici di merito a ritenere che l'attività avesse ad oggetto quantitativi e specie diversa di droga.

Si tratta, come si vede, di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar 5conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).

3.2. La censura del ricorrente, relativa all'estinzione degli effetti penali della condanna in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è infondata.

Deve ribadirsi, sul punto, l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (ex multis, Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575 - 01; Sez. 3, n. 28746 del 26/03/2015, Biasi, Rv. 264107-01; Sez. 4, n. 45351 del 23/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249069-01).

4. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDEPOSrrATO [OSCURATO:PERSONA] . 2 .......oggi , ........ ............ ......... . [OSCURATO:PERSONA] GIUDIZiARIO [OSCURATO:PERSONA] — ,4() • Dott.ssa i ' 'aliendo 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dr¦l 1. 14 ."/". "41•11 C'kl.../411*t‘' l'a*. "A 1•41..""4 •[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa dal Tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], imputati di plurime violazioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come compiutamente descritte nei rispettivi capi di imputazione. 2. L'affermazione di responsabilità si è fondata sulle risultanze delle indagini, prevalentemente costituite da attività intercettativa, la quale delineava il [OSCURATO:PERSONA] quale punto di riferimento per i consumatori di droga della zona di Jesi e dava contezza della collaborazione dello stesso con [OSCURATO:PERSONA], con il quale intervenivano accordi sullo stupefacente da trattare che il [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a spedire da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del fratello e coimputato [OSCURATO:PERSONA], che veniva prelevato alla fermata del pullman quasi sempre dal fratello [OSCURATO:PERSONA], che lo precedeva di un giorno nel trasferimento, alloggiando presso la casa del [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], i Carabinieri avuta contezza di questo trasporto, fermavano un'auto con a bordo i fratelli [OSCURATO:PERSONA] i quali recavano con loro 1,3 chilogrammi lordi di cocaina. La contestuale perquisizione avvenuta nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] portava al rinvenimento di 40 dosi di cocaina per 24 grammi, oltre a materiale da taglio e, all'interno di un portafoto, alcuni fogli con annotazioni di nominativi e cifre esplicitamente riferite a vari trasporti di cocaina e marijuana con il costo della merce, pari a molte migliaia di euro, nonché al trasporto eseguito dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per i quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscere ulteriori 1.500,00 euro. Venivano altresì trovati due cellulari del [OSCURATO:PERSONA] e si sequestravano ricevute e pagamenti tracciabili con bonifico, riferiti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo beneficiario di un bonifico di euro 2.000,00. Gli arresti e le perquisizioni del 19/12/2019 hanno dato luogo alle rispettive contestazioni di cui ai capi A) e B). Tutti gli ulteriori capi di imputazione sono relativi ad episodi di cessione di stupefacenti a terzi e di trasporto di stupefacente da uno o da entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e sono stati ricostruiti, oltre che sulla base dei riscontri ed ulteriori elementi, anche dichiarativi (annotazioni di polizia giudiziaria e sequestri a carico dei cessionari, loro dichiarazioni), sulla base dell'analisi delle intercettazioni, nonché delle risultanze del positioning di varie utenze. 3. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. 4. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. L'imputato ha detenuto quantità modeste di stupefacente e le cessioni riguardano modiche dosi che, seppure cumulate, risultano scarsamente significative. Quanto agli approvvigionamenti ritenuti effettuati dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], la motivazione è del tutto apodittica per mancanza di prova giacché frutto di interpretazioni di intercettazioni 2telefoniche prive di riscontro. L'onere della prova grava sulla pubblica accusa e non sull'imputato cui non spetta giustificarsi sui propri rapporti personali. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la sentenza di appello, nonché l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato all'udienza. Due i motivi sollevati: 5.1. Con il primo, si denuncia violazione di legge processuale in relazione all'udienza di appello, invocandosi la nullità assoluta della sentenza ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto intempestiva la richiesta di trattazione orale omettendo, tuttavia, di disporre la partecipazione a distanza, laddove l'imputato aveva richiesto di partecipare all'udienza. 5.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 99 cod. pen.; 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/90 e vizi di motivazione per avere i Giudici di merito ritenuto che lo stupefacente di cui al capo]) fosse cocaina anziché marijuana. La Corte di appello, pur non sollevando alcun dubbio in merito al fatto che gli interlocutori di una conversazione intercettata si riferissero a "droga leggera", ritiene di superare l'obiezione difensiva affermando che la circostanza che, in quei frangenti, il [OSCURATO:PERSONA] abbia contattato un soggetto che ordinariamente si rifornisce di cocaina vale a fugare ogni dubbio in merito alla riconducibilità del fatto sotto l'egida normativa del comma 1 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. 5.3. Lamenta ancora la difesa che la recidiva specifica sia stata ritenuta immotivatamente, considerata la risalenza nel tempo del precedente penale, nonché il fatto che, in relazione ad esso, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e che quel reato risulti estinto ope legis, per essere trascorsi cinque anni senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati. 6. Il Procuratore generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Oltre ad essere manifestamente infondati, essi si appalesano generici, atteso che, nella sostanza, si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che 3quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). 2. Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che l'ammontare delle singole cessioni non può costituire un unico parametro di valutazione per la riconoscibilità della fattispecie attenuata, dovendosi aver riguardo alla complessiva attività dell'imputato. Questa, afferma la Corte territoriale, si è caratterizzata per una costante disponibilità di stupefacente per mezzo della partecipazione ai trasporti della Calabria, e per un'apprezzabile grado di organizzazione e professionalità, anche mediante la coordinazione di soggetti terzi, funzionale all'organizzazione dei trasporti finalizzati a rifornire un vero e proprio mercato di consumatori. Si tratta di motivazione corrispondente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In tale ottica, è dunque richiesto di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. Tale valutazione complessiva appare, sia pur succintamente, correttamente operata dalla Corte territoriale che ha ritenuto che non ricorressero i presupposti del fatto di lieve entità. 2.1. La doglianza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] assume che la motivazione concernente gli approvvigionamenti effettuati dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] sia del tutto apodittica, per mancanza di prova, giacché frutto di interpretazioni di intercettazioni telefoniche prive di riscontro, è inammissibile perché volta a prospettare, in termini peraltro del tutto generici, una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dai Giudici di merito. Questi hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati, unitamente agli esiti della più ampia attività investigativa, relativa alla attività di cessione di stupefacenti, conclusasi anche con il sequestro della cocaina a carico del [OSCURATO:PERSONA]. In risposta alla medesima doglianza formulata nel giudizio di appello, la sentenza impugnata osserva che «la prospettazione dell'appellante non è specifica e si risolve nel non offrire alcuna chiave di lettura alternativa all'interpretazione necessariamente unitaria degli elementi e delle conversazioni in un contesto in cui è riduttivo... parlare di droga meramente parlata una volta 4avvenuti i sequestri di cocaina anche a carico dello stesso». È, del resto, noto il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). La doglianza su una pretesa (dal ricorrente) inversione dell'onere della prova è manifestamente infondata: il ricorrente non ha addotto elementi che scalfissero la prova già raggiunta. 3. Con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'eccezione processuale di cui al primo motivo, rilevato peraltro che il ricorrente non ha fornito alcun elemento obiettivo atto a comprovare quanto sostenuto nella doglianza, di tal che il motivo risulta comunque generico ed inammissibile, occorre rammentare che i vizi procedurali afferenti alla partecipazione dell'indagato all'udienza celebrata in videoconferenza ai sensi dell'art. 83, comma 12-bis, d. I. 17 marzo 2020, n. 18, integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che resta sanata per intempestiva deduzione ove non eccepita dalla parte interessata prima del compimento dell'atto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22528 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279565 - 01). Tanto premesso, il Collegio rileva che, dal verbale dell'udienza camerale tenutasi in data 08/07/2021 innanzi alla Corte di appello di Ancona ai sensi dell'art. 23 d.l. 149/2020, non risulta che detta nullità sia stata eccepita. Ne discende che, quand'anche si fossero prodotte delle nullità, esse sarebbero comunque sanate per l'intempestiva deduzione. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 3.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, afferente al capo 3) di imputazione, perché manifestamente infondato oltre che invocante una valutazione in merito, non consentita a questa Corte. Sul punto, la Corte territoriale afferma che, anche in questo caso, la censura risente di una lettura frammentata del quadro probatorio, osservando che appare meramente ipotetico il riferimento all'eventualità che lo stupefacente che gli imputati si misero a confezionare fosse altro rispetto a quello trasportato da [OSCURATO:PERSONA] e che il riferimento intercettivo allo sbriciolarsi dello stupefacente, unitamente ad altre intercettazioni del medesimo pomeriggio, hanno condotto i Giudici di merito a ritenere che l'attività avesse ad oggetto quantitativi e specie diversa di droga. Si tratta, come si vede, di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar 5conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 3.2. La censura del ricorrente, relativa all'estinzione degli effetti penali della condanna in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è infondata. Deve ribadirsi, sul punto, l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (ex multis, Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575 - 01; Sez. 3, n. 28746 del 26/03/2015, Biasi, Rv. 264107-01; Sez. 4, n. 45351 del 23/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249069-01). 4. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MDEPOSrrATO [OSCURATO:PERSONA] . 2 .......oggi , ........ ............ ......... . [OSCURATO:PERSONA] GIUDIZiARIO [OSCURATO:PERSONA] — ,4() • Dott.ssa i ' 'aliendo 6
Sentenza Cassazione n. 02274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris