CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputata articolando un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce la prescrizione del reato contestato; - che il ricorso è inammissibile in quanto in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U., n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531) ed è comunque manifestamente infondato, alla luce della data di consumazione (20 aprile 2018) e del termine di prescrizione (anni otto, quello ordinario, e dieci, quello massimo); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il P