CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che sussiste oltre alla mancanza del contrassegno SIAE anche la abusiva riproduzione dei supporti - CD e DVD - desunta dalle copertine fotocopiate - anche il marchio SIAE - e dalle modalità di detenzione (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014 - dep. 04/11/2014, Hamoudi, Rv. 26086501), in considerazione dell'elevato numero di supporti offerti in vendita a clienti occasionali. Si configura quindi il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per la detenzione, dei supporti contraffatti, per la vendita: "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C- 20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno2 (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 - dep. 01/02/2013, Mbaye, Rv. 25504501). Si tratta di accertamenti di fatto relativi alle modalità della condotta, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nella fattispecie in giudizio. Il ricorso sul punto, articolato in fatto non si confronta con le motivazioni della sentenza, ma in via del tutto generica ritiene sussistente un vizio della motivazione; inoltre, nessuna prova diversa risulta nel giudizio di merito. 2. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello i adeguatamente motiva in considerazione alla presenza di numerosi precedenti. Inoltre, la pena irrogata risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle