CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25124/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorsoe chidendone l'accoglimento ed ha depositato documentazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Milano, in esito agiudizio di rinvio disposto dalla quinta sezione di questa Corte di cassazione consentenza del 19 settembre 2025, ha riformato, in accoglimento dell'appellocautelare proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art 310 cod. proc. pen., ilprovvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito congli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata aXXXXXXXXXXXXXXXXX.A ragione della decisione osserva che, alla luce delle approfondite valutazionisull’attuale stato di salute di [OSCURATO:PERSONA] contenute nella perizia medico legaledisposta nel giudizio di rinvio, il complesso ed articolato quadro polipatologico -di natura cardiovascolare, metabolico, urologico, oncologico e psichiatrico - dacui è affetto XXXXXXXti è compatibile con la detenzione in una strutturacarceraria dotata di centro clinico con personale dedicato o in appoggio a luoghidi cura esterni perché stazionario e gestibile con accertamenti programmabili edadeguato monitoraggio.Ad avviso del Tribunale, il ricovero presso un centro clinico penitenziariodotato di struttura sanitaria interna, con personale medico ed infermieristicononché di regolare turnover di medici specialistici, assicura la possibilità diconiugare le esigenze di tutela della salute di [OSCURATO:PERSONA] con le elevatissimeesigenze di cautela per lui concretamente ravvisabili, alla luce non tanto dellepresunzioni previste dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i soggettiraggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen., quanto dal pericolo, concreto ed attuale, di recidivanza desunta dallespecifiche modalità e circostanze dei fatti illeciti ascrittigli e della condotta tenutadurante la detenzione in carcere. Non risultando accertata alcuna forma diincompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria non trovaapplicazione il divieto di custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 4-bis, cod.proc. pen.2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,articolando sei motivi.2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilo deltravisamento delle conclusioni peritali, con riferimento alla ritenuta compatibilitàdello stato di salute e di [OSCURATO:PERSONA] con il regime carcerario.Lamenta che il Tribunale, ripristinando la misura carceraria, ha travisato leconclusioni del perito, cui ha solo formalmente aderito. Il perito, infatti, adifferenza di quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, non ha espresso unincondizionato parere di compatibilità della situazione clinica di [OSCURATO:PERSONA] con ladetenzione in un istituto penitenziario, ma ha fatto riferimento ad un’ipoteticacompatibilità, limitata al suo collocamento in concreto presso una strutturapenitenziaria in grado di garantire le cure e controlli, anche quotidiani, di cui ilricorrente necessita.La decisione adottata, pertanto, è difforme dai principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice non può limitarsi ad affermareche le cure indispensabili sono teoricamente erogabili nel circuito penitenziario,ma deve accertare che la struttura specifica di destinazione del detenuto èSulla scorta delle affermazioni del perito, il Tribunale, anziché sancire lacompatibilità tout court del quadro clinico di [OSCURATO:PERSONA] con il regime penitenziarioavrebbe dovuto, in prima battuta, individuare la struttura attrezzata didestinazione e, solo dopo, verificare se le condizioni di salute del ricorrente eranocompatibili con tale specifica struttura.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, con riferimento algiudizio di compatibilità delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] con il regimecarcerario.Lamenta che i l Tribunale abbia fondato la sua motivazione suargomentazioni generiche non concrete, attenendosi alle valutazioni del peritosenza, però, confutare i rilievi elaborati nelle note critiche del consulente diparte. In particolare, non ha preso in considerazione la necessaria tempestivitàdegli interventi medici necessari a fronteggiare le plurime patologie, speciecardiache, segnalata dal consulente di parte con analitico riferimento alla carenzadei soccorsi prestati a [OSCURATO:PERSONA] durante la pregressa carcerazione. Non hanemmeno indicato, come richiesto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità,quali specifiche strutture penitenziarie siano concretamente idonee a garantire lecure adeguate al quadro clinico ingravescente del ricorrente non essendosufficiente l’attratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenutoall’interno del circuito penitenziario.2.3. Con il terzo motivo deduce errata applicazione dell'art 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. in relazione al procedimento seguito dal Giudice per leindagini preliminari ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca dellacustodia cautelare in carcere.Il Tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha erroneamenteritenuto fondato l’unico vizio dedotto nell'atto di appello, affermando che il G.i.p.aveva illegittimamente sostituito la misura cautelare in corso di applicazionesenza previamente disporre perizia medico legale.Al contrario, risulta pacifico dal chiaro tenore letterale dell'art 299, comma4-ter, cod. proc. pen. che l’obbligo di disporre perizia sorge unicamente comecondizione per il rigetto dell'istanza, trattandosi, come chiarito dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità, di una norma di garanzia che tutela il diritto allasalute del detenuto, imponendo l'approfondimento tecnico solo nel caso in cuirisulti formulata in modo argomentato una diagnosi di compatibilità dellecondizioni di salute con la detenzione in carcere.L'ordinanza del G.i.p. appellata dal pubblico ministero aveva, pertanto, fattocorretta applicazione di tale principio.Lo stesso Tribunale del riesame, constatato che il G.i.p. si era determinatoad accogliere l’istanza di sostituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] alla luce dellarelazione sanitaria della Casa circondariale attestante l’incompatibilità specifica,non ha individuato un errore giuridico, ma ha semplicemente aderito alla tesidell'appellante, finendo per trasformare la norma di garanzia per l'imputato in unobbligo procedurale generalizzato di disporre la perizia svincolato dal suopresupposto applicativo rappresentato dal rigetto dell'istanza.2.4. Con il quarto motivo deduce errata applicazione delle norme processualidi cui agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione inrelazione all'asserita sussistenza dei presupposti cautelari.Lamenta che il provvedimento impugnato non contenga alcuna valutazioneautonoma, concreta e attuale in ordine alle persistenza delle esigenze cautelari.Il Tribunale si è limitato a trascrivere le argomentazioni contenute nelprecedente provvedimento annullato dalla Corte di cassazione, eludendo ilgiudicato di rinvio e violando i principi enunciati dalla richiamata giurisprudenzadi legittimità, che ancora la valutazione delle esigenze cautelari non ad unastatica considerazione dei fatti storici, ma ad un giudizio prognostico basato suelementi, concreti ed attuali, che dimostrino la persistenza del pericolo hic etnunc.Non sono stati valutati una serie di elementi fattuali sopravvenuti purdecisivi per valutare la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e l’adeguatezza delle misureimposte, quali: la presentazione spontanea, il comportamento processualeineccepibile tenuto durante l'anno di detenzione domiciliare, la piena idoneitàdegli arresti domiciliari a fronteggiare tutte le esigenze cautelari, ladisarticolazione del clan di presunta appartenenza, l’intervenuto rinvio a giudizio.Si è dato invece credito alle inattendibili dichiarazioni del collaboratori digiustizia, i quali hanno fatto riferimento alla simulazione della malattia cardiacada parte dell’imputato che non solo ne risulta realmente affetto a partiredall’anno 2020 ma che è stato colpito da un infarto durante il precedente periododi custodia cautelare.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione del principio devolutivo ex art597, comma 1, cod. proc. pen. e del divieto di ultra petita, con conseguenteinosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità, nonchémanifesta illogicità della motivazione.Lamenta che l’ordinanza impugnata, nonostante l'appello del pubblicoministero fosse fondato su due motivi di carattere procedurale e non avesse maicontestato nel merito l’incompatibilità delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] con ilregime carcerario, non si è limitata alla verifica della correttezza processualedell’operato del G.i.p., ma, disponendo la perizia medico legale di ufficio, hariesaminato integralmente il merito della questione sanitaria, sostituendosi difatto al Giudice di prima istanza con una valutazione nemmeno richiestadell'appellante.2.6. Con il sesto motivo deduce violazione degli artt. 178, comma 1) lett. a)cod. proc. pen., in reazione degli articoli 34 e 36 cod. proc. pen. nonché inrelazione all'art. 111 Cost, e 6 Conv. EDU.Eccepisce la nullità assoluta insanabile dell'ordinanza impugnata per averesvolto le funzioni di giudice relatore lo stesso magistrato che ha svolto lamedesima funzione nel precedente procedimento definito dall’ordinanza del 7maggio 2025 annullata dalla Corte di cassazioneNon si tratta di una mera regolarità formale ma di un vizio radicale cheinficia la validità del provvedimento per violazione dei principi di imparzialità eterzietà.Come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza euro unitaria,ampiamente richiamata, l’art. 34 cod. proc. pen. impone di ravvisarel'incompatibilità ogni qualvolta il giudice sia chiamato a pronunciarsi sullamedesima res iudicanda dopo aver già manifestato il proprio convincimento inrelazione alla medesima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso infondato.1. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione sollevata con il sesto ed ultimomotivo.Ritiene il Collegio che essa sia manifestamente infondata.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità,l'eventuale incompatibilità non vizia il provvedimento emesso, né incide sullacapacità del giudice, giustificando piuttosto la ricusazione del giudicante, che nonrisulta essere stata proposta (Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025, K. Rv. 289032 –01; Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01; Sez. 6, n. 12550del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni,Rv. 262780 - 01; v. anche Corte cost., ord. n. 238 del 21/5/2008, che aveva giàchiarito che le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità delgiudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini emodi previsti dalla apposita procedura).2. I primi due motivi, che pongono questioni, tra loro logicamente collegate,riferite all’apparato giustificativo posto dal Tribunale a sostegno della valutazionedi compatibilità delle condizioni di salute dell’odierno ricorrente con il regimecarcerario, non sono ammissibili nella parte in cui sollecitano apprezzamenti dimerito e propongono una lettura alternativa della perizia medico legale e sono,invece, infondate laddove censurano il perimetro del giudizio del Tribunale.2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanzaimpugnata non ha aderito acriticamente alle conclusioni del perito di ufficio, ilquale, peraltro, aveva concordato con i consulenti dell’indagato nellaindividuazione delle numerose patologie e sulla necessità di effettuare periodicicontrolli di tipo specialistico, comprensivi di accertamenti strumentali e biochimicie sul monitoraggio quotidiano dei valori glicemici e pressori. Ha correttamenteraffrontato le contrapposte soluzioni sulla «modalità di gestione» di tali specifichepatologie proposte dal perito (ad avviso del quale potevano essere «gestite emonitorate all’interno di una struttura detentiva dotata di centro clinico e con ilricorso in caso di necessità a strutture sanitarie esterne») e dal consulente diparte (secondo il quale era in concreto impossibile garantire il diritto alla salutedel detenuto mediante il ricorso a strumenti di medicina penitenziaria o diappoggio a centri esterni), ritenendo preferibile la prima sulla base diconsiderazioni, né illogiche né fondate su dati travisanti, incentrate sullecaratteristiche oggettive, invero neanche contestate con argomenti specifici, nondella generalità degli istituti penitenziari ma dei centri clinici penitenziari, che,come sottolineato dal perito, sono dotati di personale medico ed infermieristico edi regolare turn over di medici specialistici capaci di strutturare efficaci sinergiecon i nosocomi territoriali, peraltro positivamente sperimentate, anche conriferimento alla loro tempestività, nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato soppostoalla misura carceraria ([OSCURATO:PERSONA] è stato colpito da infarto e tempestivamentecurato).2.2. Sostiene il ricorrente che il Tribunale non avrebbe dovuto limitarsi avalutare la compatibilità astratta delle sue condizioni di salute con la detenzionepresso un «centro clinico penitenziario dotato di struttura sanitaria interna», maavrebbe dovuto estendere il giudizio fino ad individuare la strutturaconcretamente idonea a garantirgli le cure adeguate attraverso i controllispecialistici ed il monitoraggio quotidiano nei termini chiariti nella perizia diufficio.L’assunto è erroneo.Non vi è dubbio che la valutazione della gravità delle condizioni di salute deldetenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario, deve essereeffettuata sia in astratto (vale a dire con riferimento ai parametri stabiliti dallalegge), sia in concreto, cioè con riferimento alla possibilità effettiva disomministrazione, nel circuito penitenziario, delle terapie di cui egli necessita.Pertanto, la permanenza nel sistema penitenziario può essere decisa solo se ilgiudice accerti, eventualmente coadiuvato da soggetto in possesso dellenecessarie conoscenze tecnico- scientifiche, l’esistenza di istituti con i requisitiche egli stima necessari e sufficienti per formulare un giudizio di compatibilità.Tale accertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non unamera modalità esecutiva della stessa, da rimettersi eventualmente alla autoritàamministrativa (cfr. Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Barbieri, Rv. 279250 –01; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali’, Rv. 272184 – 01).Il Tribunale, chiamato a decidere non se mantenere una misura carcerariavagliarne l’idoneità a fronteggiare in concreto le esigenze di cura ed assistenzadel detenuto, ma se applicare la misura carceraria in sostituzione degli arrestidomiciliari in corso di esecuzione, si è attenuta al ricordato principio. Infatti,dopo avere analiticamente individuato le precise caratteristiche della strutturadetentiva in cui doveva essere eseguita la misura custodiale in ragione dellepeculiari condizioni di salute dei [OSCURATO:PERSONA] (istituto penitenziario dotato di centroclinico), ha accertato, servendosi delle puntuali indicazioni fornite dal perito diufficio, la presenza nel circuito penitenziario di una pluralità di strutture conformia tale modello, rimettendo alla autorità amministrativa, come previsto dallenorme primarie e secondarie, soltanto la scelta della sede.3. Il terzo ed il quinto motivo, relativi sotto diversi profili al procedimentoseguito dal Giudice per le indagini preliminari per adottare il provvedimento direvoca della custodia cautelare e contestuale applicazione, in suo luogo, dellamisura meno affl ittiva degli arresti domicil iari e, correlativamente,all’inammissibilità originaria dell’appello avverso tale provvedimento proposto dalPubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., non sono scrutinabili inquesta sede perché già decisi dalla sentenza che ha dispoto il giudizio di rinviodefinito dall’ordinanza impugnata.La sentenza rescindente, esaminando in via preliminare gli analoghi motividedotti dal ricorrente avverso l’ordinanza annullata, ha definitivamente chiarito,dopo avere ricordato in principi enunciati in materia da Sez. U, n. 15403 del30/11/2023, dep. 2024, Galati, che «per rispondere alle deduzioni difensive chelamentano la violazione, da parte del Tribunale, della cd. doppia devoluzione (peressere andato oltre i motivi indicati dall’appellante P.m.)» è dirimente «il fattoche si versi nell’ambito del disposto normativo di cui all'art. 299, comma 4-ter,cod. proc. pen. (avendo, tra l’altro, secondo quanto si riporta nel provvedimentoimpugnato, entrambe le parti, all’udienza, chiesto che il Tribunale disponesseprocedersi a perizia). Indi, il Tribunale ha correttamente disposto accertamentisulle condizioni di salute dell'imputato attraverso perizia per verificare lacompatibilità con esse della detenzione in carcere. D’altronde, secondo la letturaestensiva e costituzionalmente orientata del terzo comma dell'art. 299 cod. proc.pen. operata dal giudice delle leggi (C. Cost., sent., n. 89 del 1998, cit.) e giàrecepita dalle Sezioni Unite con la sentenza Donelli, il giudice dell'appellocautelare, come qualsiasi altro giudice comunque investito della competenzafunzionale su una richiesta dell'imputato in materia cautelare, può – come siriporta nella sentenza Galati - decidere anche d'ufficio pro libertate, anche ultraod extra petitum. Il potere di intervenire in bonam partem oltre i limiti derivantidal petitum s’ispira al favor libertatis che, alla luce dei principi costituzionali esovranazionali, permea l’ordinamento».4. Il quarto motivo, relativo alle esigenze cautelari, è manifestamenteinfondato perché non si confronta con il reale contenuto della motivazione, chenon solo ha fatto corretta applicazione sia della presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari sia di quella assoluta di adeguatezza dellacustodia in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i soggettigravemente indiziati del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso,ma, al fine di chiarire la necessità di applicazione della misura più restrittivanonostante le peculiari condizioni di salute dell’indagato, ha fatto puntualeriferimento ad una pluralità di elementi sintomatici dell’attualità e concretezzadel pericolo di reiterazione dlele condotte delittuose, desunti sia dalle modalitàdei fatti contestati, consumati anche grazie ai consolidati legami con ambientidella criminalità organizzata mafiosa e camorristica, sia dalla personalitàestremamente negativa dell’indagato, il quale, oltre a svolgere un ruolo di verticenel sodalizio mafioso oggetto di contestazione, aveva continuato ad impartiredirettive ai familiari anche durante la recente carcerazione così da consentire unamigliore prosecuzione delle attività criminali.Una volta esclusa l'incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrentecon lo stato di detenzione, Il Tribunale ha correttamente escluso l’operatività nelcaso di specie del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravimalattie, previsto dall'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. Come chiarito dallagiurisprudenza di legittimità, tale divieto prevale sulla presunzione diadeguatezza esclusiva della custodia in carcere, prevista dal terzo comma dellostesso articolo, solo a condizione che risulti accertata la menzionata condizione diincompatibilità (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 7713 del 06/12/2024, dep. 25/02/2025,Rv. 287563 - 01).5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primoperiodo, cod. proc. pen.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28Reg. es. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. cod. proc. pen.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.