CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 10074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 26/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza di appello, emessa il 26 novembre del 2019, ha fissato il termine di 90 giorni per il deposito, regolarmente avvenuto. Il termine di 45 giorni decorreva, pertanto, dal 24 febbraio del 2020 e maturava - compresi i 64 giorni per la emergenza da covid 19 - 18 giugno del 2020. Il ricorso risulta depositato il 17 febbraio del 2021. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]