CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 00338/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI AVEZZANOnel procedimento a carico di: HOUMADE YOUSSEFnato in MAROCCO il 25/09/1994 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza del 16 ottobre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Avezzano, rigettava, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, la mozione cautelare con la quale il Pubblico ministero aveva chiesto applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto aggravato, sia dalla violenza sulla cosa, sia dalla commissione in orario notturno del delitto, così da ostacolare la difesa privata e pubblica. 2. Avverso l’ordinanza di rigetto della mozione cautelare propone ricorso per saltum il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avezzano, lamentando violazione di legge processuale.3. Tanto premesso va evidenziato come consolidato sia il principio per cui, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza che respinge la domanda cautelare, con la conseguenza che l'impugnazione proposta dev'essere convertita in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen(Sez. 5, n. 7437 del 24/01/2023, Sacovic, Rv. 284222 – 01 ; conf. N. 6229 del 2016 Rv. 266049 -01, N. 39630 del 2007 Rv. 237934 - 01, N. 20790 del 2014 Rv. 259180 –01). 4. Ne consegue che il ricorso del Procura tore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano va qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen., in ragione della previsione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale del riesame di L’Aquila, quale giudice dell’appello cautelare. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di L'Aquila per il giudizio. Così deciso il 21/11/2024 Il Consigliere estensore Il