CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05080/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 30138/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il morivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa il mancato 'riconoscimento de/la Causa di non punibilità . di cui all'art. 131-bis cod. pen., è preciso in sede di legittimità alla luce della motivazione logica, coerente e puntuale effettuata dalla Corte di appello attraverso il riferimento all'abitualità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata e casellario giudiziale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/