CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SERGIOPREDEN, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026BLANDINO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato3274SALVATORE IRRERA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 968/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 27/12/2022 R.G.N. 471/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5774/2023Numero sezionale 3274/2026Numero di raccolta generale 25529/2026La Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza di primo grado e,accertata l’avvenuta esposizione ad amianto di [OSCURATO:PERSONA] per un periodopari a dieci anni due mesi e undici giorni, ha condannato l’Inps alriconoscimento dei benefici di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257 del1992, come modificato dalla legge n. 171 del 1993 e dal d.l. n. 269 del 2003,vale a dire alla rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25ed alla conseguente maggiorazione contributiva.Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola un motivo illustratoda memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e deposita memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazionedell’art. 435 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comman. 4 c.p.c. e si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel non dichiarareimprocedibile l’appello del Blandino che era stato notificato all’avvocatodell’Inps costituito nel primo grado in data 29 giugno 2022, successivamentealla prima udienza di discussione (del 7 giugno 2022) e prima della secondaudienza di trattazione del 12 luglio 2022. Evidenzia che, come era statotempestivamente eccepito, la relata di notifica depositata in vista della primaudienza di discussione dell’appello e inserita nel relativo fascicolo telematico,era inesistente poiché priva del messaggio di posta certificata attestante laconsegna.Ad avviso dell’Istituto ricorrente l’inesistenza di quella notifica non avrebbepotuto essere sanata mediante la sua rinnovazione , autorizzabile solo laddovela notifica pur esistente sia tuttavia nulla. La conseguenza del mancato depositoNumero registro generale 5774/2023Numero sezionale 3274/2026della prova dell’avvenuta notifica, la sola autorizzabile, saNurmeebrobdei r alc’cimoltapgreonecraeled2i5b52il9i/t20à2 6Data pubblicazione 18/09/2026del giudizio.Parte controricorrente nel costituirsi ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perdifetto di specificità dei motivi e comunque l’effetto sanante della costituzionein giudizio dell’Inps.Il ricorso è fondato.Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale di appello, consultabiliin ragione della censura mossa alla sentenza - che non si espone ai rilievi diinammissibilità denunciati da parte controricorrente essendo sufficientementespecificati gli elementi da cui desumere il contenuto della censura che stante lasua natura processuale autorizza la Corte all’esame diretto degli atti (cfr. ingenerale sui requisiti di specificità dei motivi Cass. s.u. n. 32415dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - emerge che l’assicurato che aveva avviato il procedimentonotificatorio del ricorso in appello corredato del decreto di fissazionedell’udienza non lo aveva portato a compimento e solo successivamente alrinvio della causa ad una nuova udienza, per consentire al ricorrente il depositodel ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificati per la prima udienza(cfr. verbale del 7 giugno 2022 ), invece aveva proceduto ad una nuova e nonautorizzata notifica ( alla Pec in data 29.06.2022 in formato eml) del ricorso inappello e del decreto di fissazione di udienza unitamente al verbale con il qualeera stato disposto il rinvio al solo fine di acquisire la prova della già avvenutanotifica.Orbene, va qui ribadito che “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, lamancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienzadetermina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice diassegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando lanotificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza,cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancatacomparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di taleNumero registro generale 5774/2023ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessionNeum ienro tsezriomnalien3i2 7c4h/2e02 6Numero di raccolta generale 25529/2026l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientataData pubblicazione 18/09/2026imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111,comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramentee semplicemente omessa.” (cfr. Cass., SU, n. 20604 del 2008, e successiveconformi, fra le quali Cass. n. 27079 del 2020, n. 453 del 2020, n. 6159 del2018 e recentemente n. 8515 del 2026).Ne segue l’accoglimento del ricorso e la riforma della sentenza impugnata condeclaratoria di improcedibilità dell’appello.Quanto alle spese del processo, ferme le spese di primo grado rispetto alle qualisi è formato il giudicato, ritiene il Collegio che debbano invece esserecompensate tra le parti quelle del grado di appello oltre che quelle del presentegiudizio di legittimità in considerazione della particolarità della vicendaesaminata. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarache l’appello era improcedibile.appello e quella del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma l’8 luglio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 5774/2023Numero sezionale 3274/2026Numero di raccolta generale 25529/2026Data pubblicazione 18/09/2026