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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03628/2026

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a Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” ( in qualità di incorporante “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”), con sede in Genova, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Foggia, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento : [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Basilicata il 18 maggio2022, n. 151/2/2022; [OSCURATO:PERSONA], DELLE FONDAZIONI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicata il 18 maggio 2022, n. 151/2/2022 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento catastale n.

PZ0145563/2016 –atto n.

PZ0145564/2016 del 9 dicembre 2016 nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, all’esito di procedura DOCFA su dichiarazione per variazione del 2 maggio 2016, prot. n.

PZ0037868/2016, per adeguamento della rendita ex art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’impianto aerogeneratore sito in [OSCURATO:PERSONA] (PZ) alla [OSCURATO:PERSONA] s.n., munito della potenza di MW 2 e censito in catasto con la particella 336 del folio 29, essendo stata rideterminata la rendita da € 1.244,00 ad € 8.090,00, dopo la riassunzione conseguente alla cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicatail 21 dicembre 2018, n. 767/1/2018, da parte dell’ordinanza depositata da questa Corte il 3 febbraio 2021, n. 2377, haparzialmente accolto l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” (in qualità di incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”) nei confronti dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Potenza l ’11 ottobre 2017, n.527/2/2017, con condanna alla rifusione de lle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello haparzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente con l’annullamento dell’atto impositivo – nel senso di escludere il valore della torre dal computo della rendita e di determinare la rendita nel minore importo di € 1.244,00.

3. La “ [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ” ha resistito con controricorso.

4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato acinque motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia n ullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4), del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello della contribuente dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, senza ottemperare al compito demandatogli dal giudice di legittimità. 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Nel caso in esame la censura si rivela inammissibile in quanto la difesa erariale, seppure abbia dedotto una nullità della sentenza ex art. 360, comma I, n 4 c.p.c., si lamenta in realtà dell’insufficienza della motivazione per aver il giudice del rinvio acriticamente aderito alla tesi della contribuente senza argomentare approfonditamente in merito al rapporto tra la funzionalità della torre e il processo produttivo (cfr. pag. 12 ricorso).

La sentenza impugnata sviluppa esaurientemente un percorso logico, chiaramente enunciando la ratio decidendiche l’ha condotta ad affermare che la torre è funzionale al processo produttivo, esplicitando anche i presupposti tecnici di siffatta conclusione, citando le conclusioni dei Prof.

Ferrara e Battisti.

Non è nemmeno vero che la CTR non abbia spiegato le ragioni del dissenso dalle tesi dell’Agenzia, come eccepito alla pag. 12 del ricorso, in quanto alla pag.7 della sua pronuncia il collegio lucano le ha ritenuto apodittiche per non essersi confrontate con le ragioni della controricorrente fondate «su solide basi scientifiche».

La carenza/apparenza di motivazione non «può essere ridotta alla mancata trascrizione ed alla mancata risposta ad una delle difese della parte.

Difatti, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez.

L, n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 –02)» (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. 5 ottobre 2022, n. 28925).

Ed, ancora, deve rilevarsi che la prospettata “nullità” della sentenza perché esclusivamente basata sui pareri pro-veritate depositati dalla contribuente non coglie in alcun modo nel segno in quanto l’ufficio finisce per contestare il “libero convincimento” dei giudici territoriali, omettendo di considerare che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.27847/2021), errore di fatto non dedotto in alcun modo nel caso in esame». 2.3 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). 2.4Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’ampia ed articolata illustrazione delle ragioni sottese all’esclusione della torre dal computo della rendita.

Per cui, la motivazione del decisum raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale.

Inoltre, si deve evidenziare che la prospettata “ nullità ” della sentenza impugnata, sul rilievo che la relativa motivazione in parte qua sarebbe esclusivamente basata su pareri pro - veritatedel tutto irrilevanti, non coglie in alcun modo nel segno in quanto l’amministrazione finanziaria finisce per contestare il “libero convincimento” del giudice del rinvio, omettendo di considerare che tale principio, posto a fondamento degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, censurabile nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2,12 ottobre 2021, n. 27847; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082 – con riguardo a fattispecie analoghe: Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235).

Comunque, un simile errore di fatto non è stato dedotto in alcun modo nel caso in esame.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di accertare, in ottemperanza al principio enunciato dal giudice di legittimità in sede di rinvio,se la torre costituisse o meno « macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia». 3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.2 Secondo l’argomentazione della proposta di definizione anticipata: «Il secondo motivo è inammissibile in quanto finisce per censurare la sentenza della C.T.R. sotto il profilo motivazionale in punto di determinazione della rendita catastale.

In realtà l’Agenzia non deduce una violazione dei principi fissati in sede di annullamento rilevante ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ma si duole del fatto che la C.T.R. ha determinato il valore fondiario di ciò che residuava al netto della componente “torre” in modo differente rispetto a quello da essa utilizzato nell’avviso di accertamento»[segnalando che «l’avviso di accertamento in contestazione non aveva riguardato solo l’inclusione della torre nel computo delle voci utili alla determinazione della rendita catastale.

Con l’avviso di accertamento in contestazione l’Ufficio aveva anche rettificato il valoredel lotto e del plinto di fondazione dichiarati nel DOCFA sottoposto a verifica ed aveva valorizzato anche elementi obliterati dalla società dichiarante, quali le spese tecniche, gli oneri finanziari ed il profitto dell’imprenditore» (pagina 15 del ricorso)].

3.3. In proposito, si rammenta che, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato del giudice di legittimità si risolve nel controllo dei poteri propri del giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti,già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento ( tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 2 febbraio 2018, n. 2652; Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2019, n. 31795; Cass., Sez.

Un., 3 settembre 2020, n. 18303; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2020, n. 25116; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29540; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1954; 13 dicembre 2023, n. 34900; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8000; Cass., Sez.

Lav., 17 febbraio 2025, n. 4075).

Per cui nella specie, a fronte delseguente incarico: «a) accerti se la torre costituisca oppure no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21; b) determini la rendita catastale dell'opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati ed applicando il coefficiente di legge» (Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2377), il giudice del rinvio, in ossequio al dictum del giudice di legittimità, per un verso, ha giustificato l’esclusione della torre dal computo della rendita per la intrinseca strumentalità al processo produttivo e l’insuscettibilità di un’ulteriore utilizzazione al di fuori dell’impianto generatore, per l’altro verso, ha provveduto alla ridetermina zione della rendita sulla base del valore cumulativo degli elementi residuati dallo scomputo del valore della torre(quindi, del suolo, della fondazione, della piazzola e della cabina prefabbricata).

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,con riferimento ’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la torre fosse funzionale allo specifico processo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (vento) e, quindi, dovesse escludersi dal calcolo della rendita.

A dire della ricorrente, «la torre eolica non partecipa al processo produttivo di trasformazione in quanto non vi è intrinsecamente in essa nessuna trasformazione di energia, materia e/o massa per via del vento.

A tale trasformazione è, infatti, deputato il complesso impiantistico costituito da navicella/rotore/generatore (turbina eolica), attraverso il quale l’energia cinetica del vento viene trasformata in energia elettrica.

Sotto questo profilo non si comprende per quale motivo la torre non debba essere compresa nella stima ed il basamento con le sue fondamenta debba viceversa e pacificamente concorrervi.

Se la torre svolge anche la funzione di opporre una forza di contrasto alla forza del vento, tanto da essere considerata parte della componente impiantistica, ciò è possibile anche e soprattutto perché è ancorata al suolo in modo stabile ad opera del basamento e delle fondazioni, che vengono appositamente dimensionate e progettate» (pagina 19 del ricorso). 4.1 Il predetto motivo è infondato. 4.2 A tale riguardo, la proposta di definizione anticipata ha puntualmente motivato che: «Il terzo motivo è infondato perché «questa Corte ha più volte affrontato e risolto – con esiti che non vi è ragione di disattendere – il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore); ciò alla luce dello jus superveniens rappresentato dall'art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che “a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento”.

La norma soggiunge, poi, che: “sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: “Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia” (così Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20; 1010/21; 6658/2021, 5689/2021, 5690/2021, 5691/2021, 5692/2021, 6566/2021, 6567/2021, 6568/2021, 6569/2021, 6290/2021, 6289/2021, 3422/2021, 3421/2021, 2510/2021, 2509/2021; 402/2022; 8534/2022, 8524/2022, 7412/2022, 3108/2022, 2381/2022, 510/2022; 28556/2022; 9764/2023)» (Corte di Cassazione, sez. trib., ord. 27 febbraio 2025, n. 5235).

Orbene, nel caso di specie la C.T.R. ha chiarito, con congrue ed adeguate argomentazioni, che la parte contribuente aveva fornito ampia ed esauriente dimostrazione che la torre di sostegno costituiva parte inscindibile dell'unicum impiantistico, non essendo dotata in alcun modo di autonomia funzionale né di alcuna possibilità di utilizzo in processi produttivi differenti indipendentemente dagli aspetti di consistenza volumetrica e strutturale che la caratterizzano anche in assenza dell’aerogeneratore su di essa installato, precisando, ancora, che la stessa era strumentale e funzionale al processo produttivo e che, avulsa all'impianto generatore, non era suscettibile di alcuna utilizzazione con le conseguenze che il suo valore andava espunto dal calcolo dellarendita.

Il motivo non coglie, pertanto, in alcun modo nel segno in quanto la denuncia di violazione di legge finisce con l’assumere la veste di una mera riproposizione di argomenti in diritto che i giudici del merito hanno (già) debitamente valutato pervenendo alla conclusione (ancora) oggi censurata e, sotto altro verso, finisce per sollecitare una rinnovata valutazione di fatti di competenza esclusiva del giudice di merito.

Il motivo di ricorso si pone, dunque, in frontale contrasto non solo, con gli accertamenti svolti nel grado di appello ma anche con i principi in diritto sopra richiamati in tema di accertamenti catastali relativi ad impianto aerogeneratore». 4.3 Difatti, è ormai orientamento consolidato di questa Corte, che, ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impiantoeolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, latorre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sullepale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235). 4.4 Per cui, sulla premessa che «tutto ciò che è strumentale e funzionale alla produzione dell’energia elettrica rinnovabile deve essere espunto dal calcolo della rendita catastale», la sentenza impugnata ha accertato - in totale conformità all’enunciato principio -che « la parte privata ha fornito ampia ed esauriente prova che la torre di sostegno è strumentale e funzionale al processo produttivo e che, avulsa dall’impianto generatore, non è suscettibile di alcuna utilizzazione», addivenendo alla coerente conclusione che «(i)l suo valore va pertanto espunto dal calcolo della rendita».

5. Con il quarto motivo, si denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi «in merito alla corretta determinazione del valore del lotto e degli altri elementi considerati nell’avviso di accertamento impugnato ai fini della stima». 5.1 Il predetto motivo èinammissibile. 5.2 Secondo il condivisibile rilievo della proposta di definizione anticipata: «La quarta censura è inammissibile, perché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio.

Per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto.

Ciò si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti.

Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi Cass. n. 5730/2020).

Ricorre l’uniforme e consolidato orientamento (Cass. n. 29730/20 ed innumerevoli altre) secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto.

Nella specie, è indubbio che la C.T.R., pur non essendosi esplicitamente pronunciata sulla concreta incidenza ai fini della determinazione del valore attribuito delle spese tecniche, degli oneri finanziari e al profitto dell'imprenditore, ha di fatto adottato una decisione che implicava necessariamente il rigetto di tali elementi ritenuti non determinanti, sommando i valori dichiarati ed applicando il saggio di fruttuosità.

A ciò si aggiunga che il motivo di censura in rassegna si palesa rivolto a richiedere alla Corte di Cassazione una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dai giudici di appello in punto di quantificazione della rendita». 5.3In verità, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 10 marzo 2025, n. 6384; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1081).

Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^-1, 4 giugno 2019, n. 15255).

Per cui, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressastatuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19502; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. 35137; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14811; Cass., Sez. Trib., 10 marzo 2025, n. 6384). 5.4Nella specie, è indubbio che la sentenza impugnata, pur non essendosi esplicitamente pronunciata sulla concreta incidenza, ai fini della determinazione della rendita, del valore attribuito alle spese tecniche, agli oneri finanziari edal profitto dell'imprenditore, ha di fatto adottato una decisione che implicava necessariamente il rigetto di tali elementi.

Difatti, questi ultimi sono stati ritenuti non determinanti nell’ottica prospettata dall’amministrazione finanziaria, osservando come, tenuto conto dei parametri indicati e dei criteri di legge, appariva decisivo, ai fini della rideterminazione della rendita, sommare i valori del suolo, della fondazione, della piazzola e della cabina, con l’ individua zione del le singole componenti immobiliari che costituivano l’“opificio”da accatastare (vedasi a pagina 9 della sentenza impugnata).

In ogni caso, la genericità della contestazione riferita ad una “ omessa valutazione” di detti ulteriori elementi indicati nell’avviso di accertamento non consente neppure di individuare il fulcro della critica, in mancanza di allegazioni chiare ed univoche relative alle singole componenti indicate dall’amministrazione finanziaria,tali da incidere in concreto sul valore catastale del bene.

Nel complesso, quindi, il motivo di censura, al di là della formale deduzione dei vizi di violazione di legge sotto il profilo di una omessa pronuncia, qui non riscontrati, si appalesa rivolto a richiedere a questa Corte una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dal giudic e del rinvio in punto di quantificazione della rendita.

6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt.10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 28, comma 2, del d.P.R. 1 dicembre 1949,n. 1142 , 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,e 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di determinare il valore fondiario di ciò che residuava, escludendo la componente “torre”, in base al subordinato e residuale criterio del costo di ricostruzione previsto dall’art. 28, comma 2 , del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, come declinato nella circolare emessa dall’Agenzia delTerritorio il 30 novembre 2012 , n. 6/T, in forza della quale: «Il costo di produzione (K) di un immobile è, in linea generale, costituito dalla somma di: C1. valore del lotto (costituito dall’area coperta e delle aree scoperte, accessorie e pertinenziali); C2. costo di realizzazione a nuovo delle strutture; C3. costo a nuovo degli impianti fissi; C4. spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo; C5. oneri concessori e di urbanizzazione; C6. oneri finanziari».

Secondo la ricorrente, nulla impediva di procedere a rettificare il valore delle componenti fondiarie (al netto della “torre”), sebbene, nel precedente stadio di valutazione (cioè fino al 31 dicembre 2015), la rendita dell’opificio fosse stata sostanzialmente confermata, rivendicando il proprio “diritto” a rettificare il valore fondiario delle componenti immobiliari che andavano a determinare l’opificio, sebbene avesse già accertato, in precedenza, un diverso valore venale delle medesime componenti immobiliari. 6.1 Il predetto motivoè fondato per quanto di ragione. 6.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il quinto e ultimo motivo di ricorso è tanto inammissibile quanto infondato.

Inammissibile perché la censura si dilunga nella dimostrazione della bontà della rendita attribuita dall'ufficio ma, nel fare ciò, sconfina, con evidenza, nell'accertamento istruttorio e di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità, sostanziandosi in una malcelata richiesta di riesame in fatto del valore fondiario determinato dalla C.T.R. in sede di rinvio, cioè in una richiesta di verifica da parte di questa Corte del valore dell’opificio ai fini della individuazione della rendita catastale di ciò che residua senza considerare la componente aerogeneratore.

Infondato in quanto i giudici territoriali, in aderenza alle indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio di questa Corte, hanno proceduto a valorizzare le singole componenti immobiliari costituenti l’opificio da accatastare sulla base del valore che la medesima Agenzia delle entrate di Potenza aveva loro attribuito (con riferimento al biennio censuario 1988/1989) quando aveva proceduto a rettificare la rendita catastale del medesimo opificio (ma comprensivo dell’intero aerogeneratore).

È evidente, quindi, che la C.T.R. ha correttamente individuato la norma di riferimento (cfr. art. 1, comma 21, della Legge 208/2015) che regolava la fattispecie concreta e, soprattutto, l’ha correttamente applicata.

Infine, sotto altro profilo va evidenziato che la C.T.R. non ha mai inteso negare, neppure per via implicita, il diritto dell’Agenzia di “rettificare” il valore fondiario ma piuttosto ha rideterminato la rendita, nell’esercizio dei poteri di sua competenza, secondo il criterio di legge della stima diretta mediante individuazione del valore venale in comune commercio». 6.3 Preliminarmente, il collegio non ignora che la questione controversa è stata recentemente affrontata ed uniformemente decisa da alcuni arresti di questa Corte (in termini: Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235), che – oltre a ravvisarne l’inammissibilità «in quanto- in realtà – la censura in esame si dilunga nella dimostrazione della bontà della rendita attribuita dall'ufficio ma, nel fare ciò, sconfina, con evidenza, nell'accertamento istruttorio e di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità, sostanziandosi in una malcelata richiesta di riesame in fatto del valore fondiario determinato dalla C.T.R. in sede di rinvio, cioè in una richiesta di verifica da parte di questa Corte del valore dell’opificio ai fini della individuazione della rendita catastale di ciò che residua senza considerare la componente aerogeneratore» -hanno disatteso la censura «in quanto la C.T.R. (seguendo le indicazioni di cui alla pronunzia di annullamento) ha determinato il valore venale in comune commercio con riferimento al biennio censuario di riferimento (1988/1989), attenendosi alla previsione normativa applicabile dal 1° gennaio 2016.

Infatti, l’art. 1, comma, 21 della legge 208/2015 ha stabilito quanto segue: “A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.” In applicazione del chiaro disposto normativo la C.T.R. ha individuato ciò che andava accatastato e precisamente: 1) il suolo, 2) la fondazione, 3) la piazzola, 4) la cabina prefabbricata, cioè ha individuato le singole componenti immobiliari che costituivano l’opificio da accatastare.

I giudici territoriali hanno proceduto, dunque, a valorizzare tali componenti immobiliari in modo da giungere all’individuare del complessivo valore venale dell’opificio (sempre con riferimento al biennio censuario 1988/1989 ed al netto della componente “torre”).

La valorizzazione di tali componenti è stata effettuata (giova ribadire, in aderenza alle indicazioni contenute anche nella ordinanza di rinvio di questa Corte di Cassazione) sulla base del valore che la medesima Agenzia delle entrate di Potenza aveva loro attribuito (con riferimento al biennio censuario 1988/1989) quando aveva proceduto a rettificare la rendita catastale del medesimo opificio (ma comprensivo dell’intero aerogeneratore).

È evidente, quindi, che la C.T.R. ha correttamente individuato la norma di riferimento (cfr. art. 1, comma 21, della Legge 208/2015) che regolava la fattispecie concreta e, soprattutto, l’ha correttamente applicata.

Sotto altro profilo va evidenziato che la C.T.R. non ha mai inteso negare, neppure per via implicita, il diritto dell’Agenzia di “rettificare” il valore fondiario ma piuttosto ha rideterminato la rendita, nell’ esercizio dei poteri di sua competenza, secondo il criterio di legge della stima diretta mediante individuazione del valore venale in comune commercio». 6.4 Tuttavia, il collegio rileva che i richiamati arresti hanno preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, per cui l’ulteriore esame nel merito della doglianza assume la valenza di un mero obiter dictum, che non ha, di regola, una forza persuasivain altre controversie dinanzi al giudice ordinario, in cui la questione giuridica, prima prospettata e risolta in via ipotetica, si trovi al cospetto di una fattispecie pertinente(in termini: Cass., Sez.

Un., 12 maggio 2022, n. 15236).

Peraltro, neppure può sottacersi che altri precedenti di questa Corte hanno diversamente evidenziato che la decisione sullo scomputo della torre eolica dal calcolo della rendita catastale non può esimere il giudice di merito dal decidere e motivare adeguatamente in ordine alle questioni poste dalle parti relativamente al maggior valore del suolo, al valore delle fondazioni, all’entità delle spese tecniche e del profitto dell’imprenditore e alla valorizzazione degli oneri finanziari, nonché con riguardo aglialtri elementi di fatto che, secondo la normativa vigente in materia catastale, incidono sulla quantificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare (in termini: Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2024, nn. 34232, 34233, 34234 e 34235). 6.5 Tanto premesso, restando sempre entro il perimetro delimitato dalla precedente pronuncia di questa Corte nella presente controversia, ancorché in dissonanza dalla proposta di definizione anticipata, il collegio ritiene di dare continuitàin questa sede al più recente indirizzo di questa Corte, secondo cui, in materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in vigore dall’1 gennaio 2016), a tenore del quale la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata mediante la stima diretta del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, con l’espressa esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, non ha abrogato – nemmeno in forma tacita -l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo al rinvio per relationem alla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta per i predetti immobili, essendosi limitato a ridefinire l’oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita.

Ne consegue che, con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata, sulla base del procedimento indiretto con approccio di costo, con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui (cioè, al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata), rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari(in termini: Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2025, n n. 13725, 13726, 13728, 13730, 13732, 13733, 13734, 13734e 13736; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n n. 138 02, 1383, 13804, 13806, 13808, 13809, 13810,13812, 13814 e 13816).

Il che impone di rinnovare la determinazione della rendita, tenendo conto dell’incidenza sul valore dell’impianto eolico delle suindicate componenti.

7. A lla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi l a fondatezza (per quanto di ragione) de l quinto motivo e l’inammissibilità/infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti ela sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” ( in qualità di incorporante “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”), con sede in Genova, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Foggia, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento : [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Basilicata il 18 maggio2022, n. 151/2/2022; [OSCURATO:PERSONA], DELLE FONDAZIONI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicata il 18 maggio 2022, n. 151/2/2022 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento catastale n. PZ0145563/2016 –atto n. PZ0145564/2016 del 9 dicembre 2016 nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, all’esito di procedura DOCFA su dichiarazione per variazione del 2 maggio 2016, prot. n. PZ0037868/2016, per adeguamento della rendita ex art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’impianto aerogeneratore sito in [OSCURATO:PERSONA] (PZ) alla [OSCURATO:PERSONA] s.n., munito della potenza di MW 2 e censito in catasto con la particella 336 del folio 29, essendo stata rideterminata la rendita da € 1.244,00 ad € 8.090,00, dopo la riassunzione conseguente alla cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Basilicatail 21 dicembre 2018, n. 767/1/2018, da parte dell’ordinanza depositata da questa Corte il 3 febbraio 2021, n. 2377, haparzialmente accolto l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].” (in qualità di incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”) nei confronti dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Potenza l ’11 ottobre 2017, n.527/2/2017, con condanna alla rifusione de lle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello haparzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente con l’annullamento dell’atto impositivo – nel senso di escludere il valore della torre dal computo della rendita e di determinare la rendita nel minore importo di € 1.244,00. 3. La “ [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ” ha resistito con controricorso. 4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato acinque motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia n ullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4), del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello della contribuente dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, senza ottemperare al compito demandatogli dal giudice di legittimità. 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Nel caso in esame la censura si rivela inammissibile in quanto la difesa erariale, seppure abbia dedotto una nullità della sentenza ex art. 360, comma I, n 4 c.p.c., si lamenta in realtà dell’insufficienza della motivazione per aver il giudice del rinvio acriticamente aderito alla tesi della contribuente senza argomentare approfonditamente in merito al rapporto tra la funzionalità della torre e il processo produttivo (cfr. pag. 12 ricorso). La sentenza impugnata sviluppa esaurientemente un percorso logico, chiaramente enunciando la ratio decidendiche l’ha condotta ad affermare che la torre è funzionale al processo produttivo, esplicitando anche i presupposti tecnici di siffatta conclusione, citando le conclusioni dei Prof. Ferrara e Battisti. Non è nemmeno vero che la CTR non abbia spiegato le ragioni del dissenso dalle tesi dell’Agenzia, come eccepito alla pag. 12 del ricorso, in quanto alla pag.7 della sua pronuncia il collegio lucano le ha ritenuto apodittiche per non essersi confrontate con le ragioni della controricorrente fondate «su solide basi scientifiche». La carenza/apparenza di motivazione non «può essere ridotta alla mancata trascrizione ed alla mancata risposta ad una delle difese della parte. Difatti, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 –02)» (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. 5 ottobre 2022, n. 28925). Ed, ancora, deve rilevarsi che la prospettata “nullità” della sentenza perché esclusivamente basata sui pareri pro-veritate depositati dalla contribuente non coglie in alcun modo nel segno in quanto l’ufficio finisce per contestare il “libero convincimento” dei giudici territoriali, omettendo di considerare che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.27847/2021), errore di fatto non dedotto in alcun modo nel caso in esame». 2.3 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021,n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). 2.4Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’ampia ed articolata illustrazione delle ragioni sottese all’esclusione della torre dal computo della rendita. Per cui, la motivazione del decisum raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale. Inoltre, si deve evidenziare che la prospettata “ nullità ” della sentenza impugnata, sul rilievo che la relativa motivazione in parte qua sarebbe esclusivamente basata su pareri pro - veritatedel tutto irrilevanti, non coglie in alcun modo nel segno in quanto l’amministrazione finanziaria finisce per contestare il “libero convincimento” del giudice del rinvio, omettendo di considerare che tale principio, posto a fondamento degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, censurabile nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2,12 ottobre 2021, n. 27847; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082 – con riguardo a fattispecie analoghe: Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235). Comunque, un simile errore di fatto non è stato dedotto in alcun modo nel caso in esame. 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di accertare, in ottemperanza al principio enunciato dal giudice di legittimità in sede di rinvio,se la torre costituisse o meno « macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia». 3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 3.2 Secondo l’argomentazione della proposta di definizione anticipata: «Il secondo motivo è inammissibile in quanto finisce per censurare la sentenza della C.T.R. sotto il profilo motivazionale in punto di determinazione della rendita catastale. In realtà l’Agenzia non deduce una violazione dei principi fissati in sede di annullamento rilevante ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ma si duole del fatto che la C.T.R. ha determinato il valore fondiario di ciò che residuava al netto della componente “torre” in modo differente rispetto a quello da essa utilizzato nell’avviso di accertamento»[segnalando che «l’avviso di accertamento in contestazione non aveva riguardato solo l’inclusione della torre nel computo delle voci utili alla determinazione della rendita catastale. Con l’avviso di accertamento in contestazione l’Ufficio aveva anche rettificato il valoredel lotto e del plinto di fondazione dichiarati nel DOCFA sottoposto a verifica ed aveva valorizzato anche elementi obliterati dalla società dichiarante, quali le spese tecniche, gli oneri finanziari ed il profitto dell’imprenditore» (pagina 15 del ricorso)]. 3.3. In proposito, si rammenta che, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato del giudice di legittimità si risolve nel controllo dei poteri propri del giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti,già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento ( tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 2 febbraio 2018, n. 2652; Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2019, n. 31795; Cass., Sez. Un., 3 settembre 2020, n. 18303; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2020, n. 25116; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29540; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1954; 13 dicembre 2023, n. 34900; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2024, n. 8000; Cass., Sez. Lav., 17 febbraio 2025, n. 4075). Per cui nella specie, a fronte delseguente incarico: «a) accerti se la torre costituisca oppure no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21; b) determini la rendita catastale dell'opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati ed applicando il coefficiente di legge» (Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2377), il giudice del rinvio, in ossequio al dictum del giudice di legittimità, per un verso, ha giustificato l’esclusione della torre dal computo della rendita per la intrinseca strumentalità al processo produttivo e l’insuscettibilità di un’ulteriore utilizzazione al di fuori dell’impianto generatore, per l’altro verso, ha provveduto alla ridetermina zione della rendita sulla base del valore cumulativo degli elementi residuati dallo scomputo del valore della torre(quindi, del suolo, della fondazione, della piazzola e della cabina prefabbricata). 4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,con riferimento ’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la torre fosse funzionale allo specifico processo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (vento) e, quindi, dovesse escludersi dal calcolo della rendita. A dire della ricorrente, «la torre eolica non partecipa al processo produttivo di trasformazione in quanto non vi è intrinsecamente in essa nessuna trasformazione di energia, materia e/o massa per via del vento. A tale trasformazione è, infatti, deputato il complesso impiantistico costituito da navicella/rotore/generatore (turbina eolica), attraverso il quale l’energia cinetica del vento viene trasformata in energia elettrica. Sotto questo profilo non si comprende per quale motivo la torre non debba essere compresa nella stima ed il basamento con le sue fondamenta debba viceversa e pacificamente concorrervi. Se la torre svolge anche la funzione di opporre una forza di contrasto alla forza del vento, tanto da essere considerata parte della componente impiantistica, ciò è possibile anche e soprattutto perché è ancorata al suolo in modo stabile ad opera del basamento e delle fondazioni, che vengono appositamente dimensionate e progettate» (pagina 19 del ricorso). 4.1 Il predetto motivo è infondato. 4.2 A tale riguardo, la proposta di definizione anticipata ha puntualmente motivato che: «Il terzo motivo è infondato perché «questa Corte ha più volte affrontato e risolto – con esiti che non vi è ragione di disattendere – il problema della rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che, all’interno delle centrali di produzione, sorreggono gli impianti aerogeneratori propriamente detti (navicella e rotore); ciò alla luce dello jus superveniens rappresentato dall'art. 1, comma 21, l. 208/2015 cit. (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che “a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento”. La norma soggiunge, poi, che: “sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. L’orientamento interpretativo consolidatosi è nel senso che: “Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia” (così Cass. nn. 20726/20; 21287/20; 21460/20; 1010/21; 6658/2021, 5689/2021, 5690/2021, 5691/2021, 5692/2021, 6566/2021, 6567/2021, 6568/2021, 6569/2021, 6290/2021, 6289/2021, 3422/2021, 3421/2021, 2510/2021, 2509/2021; 402/2022; 8534/2022, 8524/2022, 7412/2022, 3108/2022, 2381/2022, 510/2022; 28556/2022; 9764/2023)» (Corte di Cassazione, sez. trib., ord. 27 febbraio 2025, n. 5235). Orbene, nel caso di specie la C.T.R. ha chiarito, con congrue ed adeguate argomentazioni, che la parte contribuente aveva fornito ampia ed esauriente dimostrazione che la torre di sostegno costituiva parte inscindibile dell'unicum impiantistico, non essendo dotata in alcun modo di autonomia funzionale né di alcuna possibilità di utilizzo in processi produttivi differenti indipendentemente dagli aspetti di consistenza volumetrica e strutturale che la caratterizzano anche in assenza dell’aerogeneratore su di essa installato, precisando, ancora, che la stessa era strumentale e funzionale al processo produttivo e che, avulsa all'impianto generatore, non era suscettibile di alcuna utilizzazione con le conseguenze che il suo valore andava espunto dal calcolo dellarendita. Il motivo non coglie, pertanto, in alcun modo nel segno in quanto la denuncia di violazione di legge finisce con l’assumere la veste di una mera riproposizione di argomenti in diritto che i giudici del merito hanno (già) debitamente valutato pervenendo alla conclusione (ancora) oggi censurata e, sotto altro verso, finisce per sollecitare una rinnovata valutazione di fatti di competenza esclusiva del giudice di merito. Il motivo di ricorso si pone, dunque, in frontale contrasto non solo, con gli accertamenti svolti nel grado di appello ma anche con i principi in diritto sopra richiamati in tema di accertamenti catastali relativi ad impianto aerogeneratore». 4.3 Difatti, è ormai orientamento consolidato di questa Corte, che, ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impiantoeolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, latorre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sullepale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 settembre 2020, nn. 20726, 20727 e 20728; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287 e 21288; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass., Sez. Trib., 23 novembre 2022, n. 34570; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2023, n. 6685; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19457; Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235). 4.4 Per cui, sulla premessa che «tutto ciò che è strumentale e funzionale alla produzione dell’energia elettrica rinnovabile deve essere espunto dal calcolo della rendita catastale», la sentenza impugnata ha accertato - in totale conformità all’enunciato principio -che « la parte privata ha fornito ampia ed esauriente prova che la torre di sostegno è strumentale e funzionale al processo produttivo e che, avulsa dall’impianto generatore, non è suscettibile di alcuna utilizzazione», addivenendo alla coerente conclusione che «(i)l suo valore va pertanto espunto dal calcolo della rendita». 5. Con il quarto motivo, si denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi «in merito alla corretta determinazione del valore del lotto e degli altri elementi considerati nell’avviso di accertamento impugnato ai fini della stima». 5.1 Il predetto motivo èinammissibile. 5.2 Secondo il condivisibile rilievo della proposta di definizione anticipata: «La quarta censura è inammissibile, perché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio. Per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto. Ciò si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi Cass. n. 5730/2020). Ricorre l’uniforme e consolidato orientamento (Cass. n. 29730/20 ed innumerevoli altre) secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. Nella specie, è indubbio che la C.T.R., pur non essendosi esplicitamente pronunciata sulla concreta incidenza ai fini della determinazione del valore attribuito delle spese tecniche, degli oneri finanziari e al profitto dell'imprenditore, ha di fatto adottato una decisione che implicava necessariamente il rigetto di tali elementi ritenuti non determinanti, sommando i valori dichiarati ed applicando il saggio di fruttuosità. A ciò si aggiunga che il motivo di censura in rassegna si palesa rivolto a richiedere alla Corte di Cassazione una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dai giudici di appello in punto di quantificazione della rendita». 5.3In verità, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775; Cass., Sez. Trib., 10 marzo 2025, n. 6384; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1081). Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^-1, 4 giugno 2019, n. 15255). Per cui, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressastatuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19502; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. 35137; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14811; Cass., Sez. Trib., 10 marzo 2025, n. 6384). 5.4Nella specie, è indubbio che la sentenza impugnata, pur non essendosi esplicitamente pronunciata sulla concreta incidenza, ai fini della determinazione della rendita, del valore attribuito alle spese tecniche, agli oneri finanziari edal profitto dell'imprenditore, ha di fatto adottato una decisione che implicava necessariamente il rigetto di tali elementi. Difatti, questi ultimi sono stati ritenuti non determinanti nell’ottica prospettata dall’amministrazione finanziaria, osservando come, tenuto conto dei parametri indicati e dei criteri di legge, appariva decisivo, ai fini della rideterminazione della rendita, sommare i valori del suolo, della fondazione, della piazzola e della cabina, con l’ individua zione del le singole componenti immobiliari che costituivano l’“opificio”da accatastare (vedasi a pagina 9 della sentenza impugnata). In ogni caso, la genericità della contestazione riferita ad una “ omessa valutazione” di detti ulteriori elementi indicati nell’avviso di accertamento non consente neppure di individuare il fulcro della critica, in mancanza di allegazioni chiare ed univoche relative alle singole componenti indicate dall’amministrazione finanziaria,tali da incidere in concreto sul valore catastale del bene. Nel complesso, quindi, il motivo di censura, al di là della formale deduzione dei vizi di violazione di legge sotto il profilo di una omessa pronuncia, qui non riscontrati, si appalesa rivolto a richiedere a questa Corte una, non consentita, rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dal giudic e del rinvio in punto di quantificazione della rendita. 6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt.10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 28, comma 2, del d.P.R. 1 dicembre 1949,n. 1142 , 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,e 1 del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di determinare il valore fondiario di ciò che residuava, escludendo la componente “torre”, in base al subordinato e residuale criterio del costo di ricostruzione previsto dall’art. 28, comma 2 , del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, come declinato nella circolare emessa dall’Agenzia delTerritorio il 30 novembre 2012 , n. 6/T, in forza della quale: «Il costo di produzione (K) di un immobile è, in linea generale, costituito dalla somma di: C1. valore del lotto (costituito dall’area coperta e delle aree scoperte, accessorie e pertinenziali); C2. costo di realizzazione a nuovo delle strutture; C3. costo a nuovo degli impianti fissi; C4. spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo; C5. oneri concessori e di urbanizzazione; C6. oneri finanziari». Secondo la ricorrente, nulla impediva di procedere a rettificare il valore delle componenti fondiarie (al netto della “torre”), sebbene, nel precedente stadio di valutazione (cioè fino al 31 dicembre 2015), la rendita dell’opificio fosse stata sostanzialmente confermata, rivendicando il proprio “diritto” a rettificare il valore fondiario delle componenti immobiliari che andavano a determinare l’opificio, sebbene avesse già accertato, in precedenza, un diverso valore venale delle medesime componenti immobiliari. 6.1 Il predetto motivoè fondato per quanto di ragione. 6.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «Il quinto e ultimo motivo di ricorso è tanto inammissibile quanto infondato. Inammissibile perché la censura si dilunga nella dimostrazione della bontà della rendita attribuita dall'ufficio ma, nel fare ciò, sconfina, con evidenza, nell'accertamento istruttorio e di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità, sostanziandosi in una malcelata richiesta di riesame in fatto del valore fondiario determinato dalla C.T.R. in sede di rinvio, cioè in una richiesta di verifica da parte di questa Corte del valore dell’opificio ai fini della individuazione della rendita catastale di ciò che residua senza considerare la componente aerogeneratore. Infondato in quanto i giudici territoriali, in aderenza alle indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio di questa Corte, hanno proceduto a valorizzare le singole componenti immobiliari costituenti l’opificio da accatastare sulla base del valore che la medesima Agenzia delle entrate di Potenza aveva loro attribuito (con riferimento al biennio censuario 1988/1989) quando aveva proceduto a rettificare la rendita catastale del medesimo opificio (ma comprensivo dell’intero aerogeneratore). È evidente, quindi, che la C.T.R. ha correttamente individuato la norma di riferimento (cfr. art. 1, comma 21, della Legge 208/2015) che regolava la fattispecie concreta e, soprattutto, l’ha correttamente applicata. Infine, sotto altro profilo va evidenziato che la C.T.R. non ha mai inteso negare, neppure per via implicita, il diritto dell’Agenzia di “rettificare” il valore fondiario ma piuttosto ha rideterminato la rendita, nell’esercizio dei poteri di sua competenza, secondo il criterio di legge della stima diretta mediante individuazione del valore venale in comune commercio». 6.3 Preliminarmente, il collegio non ignora che la questione controversa è stata recentemente affrontata ed uniformemente decisa da alcuni arresti di questa Corte (in termini: Cass., Sez. Trib., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233 e 5235), che – oltre a ravvisarne l’inammissibilità «in quanto- in realtà – la censura in esame si dilunga nella dimostrazione della bontà della rendita attribuita dall'ufficio ma, nel fare ciò, sconfina, con evidenza, nell'accertamento istruttorio e di merito, non sindacabile nella presente sede di legittimità, sostanziandosi in una malcelata richiesta di riesame in fatto del valore fondiario determinato dalla C.T.R. in sede di rinvio, cioè in una richiesta di verifica da parte di questa Corte del valore dell’opificio ai fini della individuazione della rendita catastale di ciò che residua senza considerare la componente aerogeneratore» -hanno disatteso la censura «in quanto la C.T.R. (seguendo le indicazioni di cui alla pronunzia di annullamento) ha determinato il valore venale in comune commercio con riferimento al biennio censuario di riferimento (1988/1989), attenendosi alla previsione normativa applicabile dal 1° gennaio 2016. Infatti, l’art. 1, comma, 21 della legge 208/2015 ha stabilito quanto segue: “A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.” In applicazione del chiaro disposto normativo la C.T.R. ha individuato ciò che andava accatastato e precisamente: 1) il suolo, 2) la fondazione, 3) la piazzola, 4) la cabina prefabbricata, cioè ha individuato le singole componenti immobiliari che costituivano l’opificio da accatastare. I giudici territoriali hanno proceduto, dunque, a valorizzare tali componenti immobiliari in modo da giungere all’individuare del complessivo valore venale dell’opificio (sempre con riferimento al biennio censuario 1988/1989 ed al netto della componente “torre”). La valorizzazione di tali componenti è stata effettuata (giova ribadire, in aderenza alle indicazioni contenute anche nella ordinanza di rinvio di questa Corte di Cassazione) sulla base del valore che la medesima Agenzia delle entrate di Potenza aveva loro attribuito (con riferimento al biennio censuario 1988/1989) quando aveva proceduto a rettificare la rendita catastale del medesimo opificio (ma comprensivo dell’intero aerogeneratore). È evidente, quindi, che la C.T.R. ha correttamente individuato la norma di riferimento (cfr. art. 1, comma 21, della Legge 208/2015) che regolava la fattispecie concreta e, soprattutto, l’ha correttamente applicata. Sotto altro profilo va evidenziato che la C.T.R. non ha mai inteso negare, neppure per via implicita, il diritto dell’Agenzia di “rettificare” il valore fondiario ma piuttosto ha rideterminato la rendita, nell’ esercizio dei poteri di sua competenza, secondo il criterio di legge della stima diretta mediante individuazione del valore venale in comune commercio». 6.4 Tuttavia, il collegio rileva che i richiamati arresti hanno preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, per cui l’ulteriore esame nel merito della doglianza assume la valenza di un mero obiter dictum, che non ha, di regola, una forza persuasivain altre controversie dinanzi al giudice ordinario, in cui la questione giuridica, prima prospettata e risolta in via ipotetica, si trovi al cospetto di una fattispecie pertinente(in termini: Cass., Sez. Un., 12 maggio 2022, n. 15236). Peraltro, neppure può sottacersi che altri precedenti di questa Corte hanno diversamente evidenziato che la decisione sullo scomputo della torre eolica dal calcolo della rendita catastale non può esimere il giudice di merito dal decidere e motivare adeguatamente in ordine alle questioni poste dalle parti relativamente al maggior valore del suolo, al valore delle fondazioni, all’entità delle spese tecniche e del profitto dell’imprenditore e alla valorizzazione degli oneri finanziari, nonché con riguardo aglialtri elementi di fatto che, secondo la normativa vigente in materia catastale, incidono sulla quantificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare (in termini: Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2024, nn. 34232, 34233, 34234 e 34235). 6.5 Tanto premesso, restando sempre entro il perimetro delimitato dalla precedente pronuncia di questa Corte nella presente controversia, ancorché in dissonanza dalla proposta di definizione anticipata, il collegio ritiene di dare continuitàin questa sede al più recente indirizzo di questa Corte, secondo cui, in materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in vigore dall’1 gennaio 2016), a tenore del quale la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata mediante la stima diretta del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, con l’espressa esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, non ha abrogato – nemmeno in forma tacita -l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo al rinvio per relationem alla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta per i predetti immobili, essendosi limitato a ridefinire l’oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita. Ne consegue che, con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata, sulla base del procedimento indiretto con approccio di costo, con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui (cioè, al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata), rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari(in termini: Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2025, n n. 13725, 13726, 13728, 13730, 13732, 13733, 13734, 13734e 13736; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n n. 138 02, 1383, 13804, 13806, 13808, 13809, 13810,13812, 13814 e 13816). Il che impone di rinnovare la determinazione della rendita, tenendo conto dell’incidenza sul valore dell’impianto eolico delle suindicate componenti. 7. A lla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi l a fondatezza (per quanto di ragione) de l quinto motivo e l’inammissibilità/infondatezza dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti ela sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
Sentenza Cassazione n. 03628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris