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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38427/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RosSella in relazione al reato di cui agli artt. 11, 640, 61 n. 7 cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 127, 605 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen.

Le doglianze sono inammissibili perché reiterano genericamente rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Difatti, il giudice d'appello - a pag. 3 della sentenza impugnata - ha evidenziato come la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno non potesse essere concessa all'imputato vista l'entità del danno arrecato alla persona offesa, pari a 700 euro; somma, questa, che non poteva certo considerarsi modesta.

Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni non veniva concessa l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. dato che il danno prodotto - con motivazione priva di vizi - non veniva considerato lieve e confermava la pena inflitta ritenendo la stessa del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata.

La motivazione si sottrae ad ogni censura in questa sede.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] idente Dott.s0 andr(5),[OSCURATO:PERSONA].

Ser í Paola DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RosSella in relazione al reato di cui agli artt. 11, 640, 61 n. 7 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 127, 605 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. Le doglianze sono inammissibili perché reiterano genericamente rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Difatti, il giudice d'appello - a pag. 3 della sentenza impugnata - ha evidenziato come la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno non potesse essere concessa all'imputato vista l'entità del danno arrecato alla persona offesa, pari a 700 euro; somma, questa, che non poteva certo considerarsi modesta. Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni non veniva concessa l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. dato che il danno prodotto - con motivazione priva di vizi - non veniva considerato lieve e confermava la pena inflitta ritenendo la stessa del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata. La motivazione si sottrae ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] idente Dott.s0 andr(5),[OSCURATO:PERSONA]. Ser í Paola DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 38427/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris