CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], 1 S MAG, 2024 SENTENZA Sul ricorso proposto da: 171/11-Z10 PELLICONE Dario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/07/2023 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 16/03/2021, con la quale PELLICONE Dario era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ricorre per cassazione il PELLICONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo che la carica di amministratore era cessata poco prima del fallimento della società, e che al momento della notifica dell'accertamento dell'INPS (novembre 2018) egli - non più socio, né rappresentante legale della APEX - aveva informato l'amministratore subentrato e il curatore di tale notifica. Si censura pertanto la conferma della decisione di condanna, in quanto motivata su una base meramente presuntiva, senza tener conto dell'attivarsi del PELLICONE per sanare i debiti societari come comprovato da una pluralità di accordi transattivi; difettava quindi l'elemento soggettivo del reato contestato. In subordine, il ricorrente deduce l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., evidenziando (oltre all'incensuratezza del PELLICONE) che il superamento della soglia era di soli Euro 13.000 e che l'omissione riguardava solo una parte dell'importo mensilmente dovuto. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure proposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va evidenziato il carattere meramente reiterativo delle censure difensive, volte a riproporre la tesi della impossibilità di attivarsi, per il PELLICONE, al momento della notifica degli accertamenti dell'INPS, dal momento che in quella data (novembre 2018) egli non rivestiva più alcuna carica nella APEX s.r.I., fallita poco dopo la sua cessazione dalla carica amministrativa. Tale prospettazione è stata disattesa dalla Corte territoriale con una sintetica motivazione che - secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - deve essere valutata congiuntamente alle più diffuse considerazioni svolte dal Tribunale, il quale aveva per un verso ritenuto pacificamente integrata la fattispecie incriminatrice, avendo il PELLICONE rivestito la carica amministrativa nel periodo di interesse (dicembre 2015-giugno 2016), e dovendo attribuirsi alle dichiarazioni mod. DM 10 valore confessorio. Per altro verso, il Tribunale aveva richiamato - in mancanza di prova dell'inesigibilità della condotta - la rigorosa giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di elemento soggettivo del reato (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683 - 01, secondo cui «il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice»). Infine, con specifico riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 2 I. n. 638 del 1983, il Tribunale aveva evidenziato la natura personale dell'istituto e la conseguente irrilevanza sia della cessazione dalla carica sia del successivo fallimento della società, "non essendo l'impresa ma il datore di lavoro responsabile del reato il soggetto che può beneficiare della causa di non punibilità regolarizzando la posizione contributiva dell'impresa verso l'INPS" (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure, ribadito nei tratti essenziali dalla sentenza impugnata, che resiste pertanto ai reiterati rilievi difensivi. 3. Ad analoghe conclusioni occorre pervenire quanto alla residua censura. I giudici di merito hanno concordemente valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., il fatto che l'entità dell'omissione era superiore al doppio della soglia di punibilità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, nonché pag. 4 della sentenza impugnata, dove il Tribunale - pur prendendo atto che non si trattava di una omissione integrale dei versamenti - ha escluso la possibilità di ricondurre il fatto nell'alveo della particolare tenuità anche per l'assenza di elementi di valutazione in ordine sia alle reali capacità finanziarie dell'impresa al momento della scadenza del termine per i versamenti, sia ad eventuali tentativi di regolarizzazione anteriori alla notifica dell'accertamento dell'INPS). Anche in questo caso, si è dinanzi ad un compendio argomentativo che appare immune da criticità deducibili in questa sede, che non può dirsi vulnerato dalla contraria valutazione di merito proposta dalla difesa ricorrente. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del PELLICONE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore de