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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 26520/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18677/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 26, in Torino, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 2839/2024 depositata il 13/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 26, Torino, ha presentato istanza di decisione del ricorso contro la sentenza del Tribunale di Torino n.8239/2024, per il quale gli era stata comunicata proposta di definizione per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. insistendo sul motivo unico di doglianza con cui aveva sostenuto l’illegittimità della sentenza impugnata “per violazione e falsa applicazione di norma di diritto” per aver il T ribunale confermato la decisione di primo grado con cui era stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] -attuale controricorrente- non aveva l’obbligo di pagare le spese di gestione condominiali per il periodo successivo alla dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto di acquisto di una delle unità abitative del condominio, senza che, in senso contrario, rilevasse il fatto che né la domanda né la sentenza di risoluzione fossero state trascritte; considerato che: 1.il ricorso è infondato e va rigettato.

Il Tribunale ha applicato il principio per cui “In caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, èpassivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale” (Cass.

SU 5035/2002; Cass. n.1627/2007; Cass. 22089/2007);

2. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese;

3. poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2.000,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18677/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 26, in Torino, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 2839/2024 depositata il 13/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 26, Torino, ha presentato istanza di decisione del ricorso contro la sentenza del Tribunale di Torino n.8239/2024, per il quale gli era stata comunicata proposta di definizione per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. insistendo sul motivo unico di doglianza con cui aveva sostenuto l’illegittimità della sentenza impugnata “per violazione e falsa applicazione di norma di diritto” per aver il T ribunale confermato la decisione di primo grado con cui era stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] -attuale controricorrente- non aveva l’obbligo di pagare le spese di gestione condominiali per il periodo successivo alla dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto di acquisto di una delle unità abitative del condominio, senza che, in senso contrario, rilevasse il fatto che né la domanda né la sentenza di risoluzione fossero state trascritte; considerato che: 1.il ricorso è infondato e va rigettato. Il Tribunale ha applicato il principio per cui “In caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, èpassivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale” (Cass. SU 5035/2002; Cass. n.1627/2007; Cass. 22089/2007); 2. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese; 3. poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di infondatezza del ricorso e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma; 4. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 2.000,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
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