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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 29475/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12561/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] diROGAI [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Fiorentino della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Mondragone n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente – nonchécontro PROCURATOREGENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’ APPELLO di FIRENZE, [OSCURATO:SOCIETA]. , PROCURA TORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE diFIRENZE - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 682/2018 depositata il23/3/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/9/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata in data 19 giugno 2017, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché di [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile di quest’ultima società, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un’azienda alberghiera concessa in affitto a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva rappresentato di essere titolare di un credito per canoni scaduti in parte portato da una sentenza passata in giudicato.

2. La Corte d’appello di Firenze, a seguito del reclamo presentato da tutti i falliti, riteneva –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il C.T.U., incaricato dal tribunale di ricostruire lasituazione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]., con autorizzazione ad acquisire informazioni presso uffici pubblici e giudiziali, avesse ricevuto un mandato che ricomprendeva il potere- dovere di richiedere informazioni anche alle parti, cosicché si doveva considerare legittimo l’utilizzo, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dei documenti forniti spontaneamente dalle stesse.

Osservava che il motivo di reclamo con cui si lamentava che dai canoni di affitto contrattualmente dovuti per la quarta e quinta annualitànon fosse stata detratta la quota riconducibile al mancato utilizzo di due stanze della struttura alberghiera affittata, al pari di quanto già era stato riconosciuto per la seconda e terza annualità con sentenza di accertamento del debito passata in giudicato, era inammissibile, dato che i reclamanti non avevano preso posizione sulla considerazione svolta dal primo giudice secondo cui all’interno di quella decisione mancava una statuizione che ridefinisse l’ammontare del canone, per le annualità in questione, in termini diversi da quelli indicati in contratto.

Aggiungeva che la censura sarebbe risultata comunque infondata, in mancanza della prova – incombente sulla debitrice - della persistente mancata utilizzazione delle due stanze.

Reputava, infine, che il calcolo degli interessi moratori eseguito dal consulente tecnico d’ufficio fosse corretto, che l’I.V.A. dovuta sui canoni dovesse essere inclusa fra i debiti rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. e che non vi fosse prova del versamento di una caparra da detrarre dal credito dell’istante.

3. Per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 23 marzo 2018, hanno proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze non hanno svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “error in procedendo – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, sostiene che la corte di merito, avendo erroneamente apprezzato la portata dei motivi di reclamo (al cui interno era stato rappresentato che il diritto alla riduzione dei canoni in conseguenza dell’inutilizzabilità di due stanze dell’albergo per tutta la durata del contratto era già stato accertato con sentenza passata in giudicato), abbia omesso di pronunciaresu una parte della domanda formulata conl’atto di impugnazione. 4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 116, 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, contesta l’affermazione del giudice del reclamo secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe fornito la prova della mancata utilizzazione delle camere n. 332 e 334 dell’albergo, ribadendo che il relativo accertamento, dal quale discendeva il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. alla riduzione del canone d’affitto, risultava copertodal giudicato . 4.3 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “vizio di omessa o apparente motivazione che si converte in violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4 c.p.c.”, assume che l’affermazione della c orte d’appello secondo cui non sarebbe stata dimostrata la mancata utilizzazione delle camere n. 332 e 334 risulta viziata a causa dell’omesso esame della sentenza prodotta e della conseguente natura omissiva o apparente della motivazione fornita, che trascura del tutto di esaminare le risultanze probatorie di cui i reclamanti avevano dedotto la decisività. 4.4Censura sostanzialmente identica è sviluppata nel quarto motivo di ricorso, sotto il profilo della “violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3”:la corte distrettuale avrebbe omesso di tener conto della prova documentale costituita dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 227/2016, sulla cui base avrebbe dovuto rileva re l’inutilizzabilità delle due cameree il diritto dell’affittuaria alla riduzione del canone e,in conseguenza , ritenere incerto o riqualificare il debito di [OSCURATO:SOCIETA]. relativo ai canoni di affitto per il quarto e quinto anno del rapporto. 4.5 Il quinto motivo di ricorso, sotto la rubrica “error in procedendo – violazione di norme di diritto ex art. 194 e 198 c.p.c. e dell’art. 15 LF, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 4”, si duole del fatto che la Corte di merito non abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento,benché la stessa fosse fondata sulle risultanze di una C.T.U. illegittima, dato che il consulente, a dispetto dei limiti dell’incarico ricevuto, aveva acquisito di propria iniziativa documenti fondamentali per la declaratoria di fallimento.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili. 5.1 A tal fine basterebbe rilevare che tutte le doglianze proposte sono volte a contestare, a vario titolo, l’accertamento del superamento della soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. rispetto all’ammontare dei debiti. 5.2.Rimane tuttaviaincontestata l’affermazione della c orte d’appello (v. pag. 4 della decisione impugnata ) secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] non aveva comunque provato – come era suo onere (cfr. Cass. 625/2016, Cass.24721/2015) - il possesso congiunto, nei termini richiesti, di tutti i requisiti per l’esonero dal fallimento, sicché la C.T.U. espletata in primo grado, riguardante il solo accertamento dell’ammontare dei debiti, avrebbe potuto essere considerata superflua ai fini della dichiarazione di insolvenza.

È evidente, ove si consideri che l'art. 1, comma 2, l. fall. pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, che tutte le critiche in esame, appuntandosi unicamente sulle modalità di calcolo dell’indebitamento complessivo, sono prive di decisività, rimanendo comunque non dimostrato il mancato superamento delle sogliedi cui alle lettere a) e b) della predetta norma. 5.3Peraltro, qualora il fallendo deduca che la sua esposizione debitoria non è superiore al limit e previst o dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., il giudice del merito chiamato a verificare il ricorrere di tale requisito non deve escludere dal calcolo i debiti contestati, ma è tenuto a compiere una valutazione incidentale della loro sussistenza , seppur attraverso una pronuncia che non pregiudica l'esito dell’eventuale controversia volta al loro accertamento (Cass. 601/2017).

Nel caso di speciela corte di merito ha ritenuto che la soglia di fallibilità in discorso fosse stata superata, in presenza di una complessiva esposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. pari a € 554.220,3. 5.4.Sul punto il ricorso in esame propone, in maniera assertiva, un calcolo alternativo (v.pag. 24), ma non solleva alcuna argomentata critica volta a porre in discussione il complessivo accertamento compiuto dal giudice a quo, che occorre quindi tenere in considerazione ai fini di valutare la decisività delle doglianze illustrate (risultando invece irrilevanti, perché tardive, le osservazioni contenute -a pag. 21 - nella memoria depositata dai ricorrenti: cfr. Cass. 24007/2017).

Ebbene, iprimi quattro motivi deducono che detto accertamento sarebbe errato per la mancata riduzione del canone d’affitto dovuto per la quarta e la quinta annualità, in ragione della perdurante inutilizzabilità di due delle stanze dell’albergo: sennonché, se condo la prospettazione degli stessi ricorrenti,(v. pag. 24 del ricorso) l’importo da detrarre sarebbe pari a complessivi € 36.013,70.

L’entità della somma asseritamente da scomputare rendedunque prive di decisività tutte le questioni poste, poiché le stesse, quand’anche potessero ritenersi fondate, condurrebbero all’accertamento di un’esposizione debitoria dientità comunque superiore alla soglia fissata dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall..

Identiche valutazioni dovrebbero essere compiute anche nel caso in cui si volesse prendere in considerazione, ai fini della detrazione pretesa, la maggior somma di € 41.182,96, I.V.A. compresa, già detratta dai canoni dovuti per il secondo e terzo anno a seguito della statuizione del Tribunale di Firenze già menzionata (v. pag. 21 del ricorso), dato che anche in questa ipotesi l’entità dell’esposizione debitoria residua risulterebbe superiore al limite di legge necessario per procedere alla dichiarazione di fallimento. 5.5Con il quinto motivo i ricorrenti non censurano il rilievo della corte territoriale secondo cui “non può revocarsi in dubbio l’inadempimento da parte dell’affittuaria [dell’obbligo] di corrispondere, oltre ai canoni, la relativa imposta sul valore aggiunto” (pag. 6 della sentenza impugnata), ma lamentano che il consulente d’ufficio, eccedendo il limite del mandato conferitogli, abbia acquisito di pro pria iniziativa dalle parti le fatture di [OSCURATO:SOCIETA]. relative ai canoni di locazione e i mastrini contabili di [OSCURATO:SOCIETA]., dando così “ingresso nel giudizio ad elementi decisivi ai fini della deliberazione di fallibilità della società e della sua compagine sociale, atteso che dalla loro specifica allegazione è dipesa la questione fondamentale dell’inclusione delle somme dovute a titolo di I.V.A. tra i debiti di [OSCURATO:SOCIETA].” (v. pag. 25 del ricorso).

Tuttavia nello stesso motivo si assume che l’importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto in conseguenza dell’avvenuta fatturazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., e rilevato a seguito dell’acquisizione della documentazione contabile della compagine concedente, è pari a € 8.289,23.

Sitratta, dunque, ancora una volta, di una somma la cui detrazione non incide sul superamento della soglia di fallibilità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., derivandone l’inammissibilità anche di questa censura per mancanza di decisività.

Per di più, posto che –come ricordato in precedenza - l’onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità incombe sul debitore, il motivo non chiarisce affatto in qual modo la prova del mancato superamento del limite di indebitamento sarebbe stata raggiunta in difetto delle risultanze della consulenza asseritamente viziata.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12561/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] diROGAI [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Fiorentino della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Mondragone n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente – nonchécontro PROCURATOREGENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’ APPELLO di FIRENZE, [OSCURATO:SOCIETA]. , PROCURA TORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE diFIRENZE - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 682/2018 depositata il23/3/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/9/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata in data 19 giugno 2017, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché di [OSCURATO:PERSONA], socio illimitatamente responsabile di quest’ultima società, su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un’azienda alberghiera concessa in affitto a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva rappresentato di essere titolare di un credito per canoni scaduti in parte portato da una sentenza passata in giudicato. 2. La Corte d’appello di Firenze, a seguito del reclamo presentato da tutti i falliti, riteneva –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che il C.T.U., incaricato dal tribunale di ricostruire lasituazione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]., con autorizzazione ad acquisire informazioni presso uffici pubblici e giudiziali, avesse ricevuto un mandato che ricomprendeva il potere- dovere di richiedere informazioni anche alle parti, cosicché si doveva considerare legittimo l’utilizzo, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dei documenti forniti spontaneamente dalle stesse. Osservava che il motivo di reclamo con cui si lamentava che dai canoni di affitto contrattualmente dovuti per la quarta e quinta annualitànon fosse stata detratta la quota riconducibile al mancato utilizzo di due stanze della struttura alberghiera affittata, al pari di quanto già era stato riconosciuto per la seconda e terza annualità con sentenza di accertamento del debito passata in giudicato, era inammissibile, dato che i reclamanti non avevano preso posizione sulla considerazione svolta dal primo giudice secondo cui all’interno di quella decisione mancava una statuizione che ridefinisse l’ammontare del canone, per le annualità in questione, in termini diversi da quelli indicati in contratto. Aggiungeva che la censura sarebbe risultata comunque infondata, in mancanza della prova – incombente sulla debitrice - della persistente mancata utilizzazione delle due stanze. Reputava, infine, che il calcolo degli interessi moratori eseguito dal consulente tecnico d’ufficio fosse corretto, che l’I.V.A. dovuta sui canoni dovesse essere inclusa fra i debiti rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. e che non vi fosse prova del versamento di una caparra da detrarre dal credito dell’istante. 3. Per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 23 marzo 2018, hanno proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze non hanno svolto difese. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “error in procedendo – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, sostiene che la corte di merito, avendo erroneamente apprezzato la portata dei motivi di reclamo (al cui interno era stato rappresentato che il diritto alla riduzione dei canoni in conseguenza dell’inutilizzabilità di due stanze dell’albergo per tutta la durata del contratto era già stato accertato con sentenza passata in giudicato), abbia omesso di pronunciaresu una parte della domanda formulata conl’atto di impugnazione. 4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 116, 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, contesta l’affermazione del giudice del reclamo secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe fornito la prova della mancata utilizzazione delle camere n. 332 e 334 dell’albergo, ribadendo che il relativo accertamento, dal quale discendeva il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. alla riduzione del canone d’affitto, risultava copertodal giudicato . 4.3 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “vizio di omessa o apparente motivazione che si converte in violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4 c.p.c.”, assume che l’affermazione della c orte d’appello secondo cui non sarebbe stata dimostrata la mancata utilizzazione delle camere n. 332 e 334 risulta viziata a causa dell’omesso esame della sentenza prodotta e della conseguente natura omissiva o apparente della motivazione fornita, che trascura del tutto di esaminare le risultanze probatorie di cui i reclamanti avevano dedotto la decisività. 4.4Censura sostanzialmente identica è sviluppata nel quarto motivo di ricorso, sotto il profilo della “violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell’art. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3”:la corte distrettuale avrebbe omesso di tener conto della prova documentale costituita dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 227/2016, sulla cui base avrebbe dovuto rileva re l’inutilizzabilità delle due cameree il diritto dell’affittuaria alla riduzione del canone e,in conseguenza , ritenere incerto o riqualificare il debito di [OSCURATO:SOCIETA]. relativo ai canoni di affitto per il quarto e quinto anno del rapporto. 4.5 Il quinto motivo di ricorso, sotto la rubrica “error in procedendo – violazione di norme di diritto ex art. 194 e 198 c.p.c. e dell’art. 15 LF, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 4”, si duole del fatto che la Corte di merito non abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento,benché la stessa fosse fondata sulle risultanze di una C.T.U. illegittima, dato che il consulente, a dispetto dei limiti dell’incarico ricevuto, aveva acquisito di propria iniziativa documenti fondamentali per la declaratoria di fallimento. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili. 5.1 A tal fine basterebbe rilevare che tutte le doglianze proposte sono volte a contestare, a vario titolo, l’accertamento del superamento della soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. rispetto all’ammontare dei debiti. 5.2.Rimane tuttaviaincontestata l’affermazione della c orte d’appello (v. pag. 4 della decisione impugnata ) secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] non aveva comunque provato – come era suo onere (cfr. Cass. 625/2016, Cass.24721/2015) - il possesso congiunto, nei termini richiesti, di tutti i requisiti per l’esonero dal fallimento, sicché la C.T.U. espletata in primo grado, riguardante il solo accertamento dell’ammontare dei debiti, avrebbe potuto essere considerata superflua ai fini della dichiarazione di insolvenza. È evidente, ove si consideri che l'art. 1, comma 2, l. fall. pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, che tutte le critiche in esame, appuntandosi unicamente sulle modalità di calcolo dell’indebitamento complessivo, sono prive di decisività, rimanendo comunque non dimostrato il mancato superamento delle sogliedi cui alle lettere a) e b) della predetta norma. 5.3Peraltro, qualora il fallendo deduca che la sua esposizione debitoria non è superiore al limit e previst o dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., il giudice del merito chiamato a verificare il ricorrere di tale requisito non deve escludere dal calcolo i debiti contestati, ma è tenuto a compiere una valutazione incidentale della loro sussistenza , seppur attraverso una pronuncia che non pregiudica l'esito dell’eventuale controversia volta al loro accertamento (Cass. 601/2017). Nel caso di speciela corte di merito ha ritenuto che la soglia di fallibilità in discorso fosse stata superata, in presenza di una complessiva esposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. pari a € 554.220,3. 5.4.Sul punto il ricorso in esame propone, in maniera assertiva, un calcolo alternativo (v.pag. 24), ma non solleva alcuna argomentata critica volta a porre in discussione il complessivo accertamento compiuto dal giudice a quo, che occorre quindi tenere in considerazione ai fini di valutare la decisività delle doglianze illustrate (risultando invece irrilevanti, perché tardive, le osservazioni contenute -a pag. 21 - nella memoria depositata dai ricorrenti: cfr. Cass. 24007/2017). Ebbene, iprimi quattro motivi deducono che detto accertamento sarebbe errato per la mancata riduzione del canone d’affitto dovuto per la quarta e la quinta annualità, in ragione della perdurante inutilizzabilità di due delle stanze dell’albergo: sennonché, se condo la prospettazione degli stessi ricorrenti,(v. pag. 24 del ricorso) l’importo da detrarre sarebbe pari a complessivi € 36.013,70. L’entità della somma asseritamente da scomputare rendedunque prive di decisività tutte le questioni poste, poiché le stesse, quand’anche potessero ritenersi fondate, condurrebbero all’accertamento di un’esposizione debitoria dientità comunque superiore alla soglia fissata dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.. Identiche valutazioni dovrebbero essere compiute anche nel caso in cui si volesse prendere in considerazione, ai fini della detrazione pretesa, la maggior somma di € 41.182,96, I.V.A. compresa, già detratta dai canoni dovuti per il secondo e terzo anno a seguito della statuizione del Tribunale di Firenze già menzionata (v. pag. 21 del ricorso), dato che anche in questa ipotesi l’entità dell’esposizione debitoria residua risulterebbe superiore al limite di legge necessario per procedere alla dichiarazione di fallimento. 5.5Con il quinto motivo i ricorrenti non censurano il rilievo della corte territoriale secondo cui “non può revocarsi in dubbio l’inadempimento da parte dell’affittuaria [dell’obbligo] di corrispondere, oltre ai canoni, la relativa imposta sul valore aggiunto” (pag. 6 della sentenza impugnata), ma lamentano che il consulente d’ufficio, eccedendo il limite del mandato conferitogli, abbia acquisito di pro pria iniziativa dalle parti le fatture di [OSCURATO:SOCIETA]. relative ai canoni di locazione e i mastrini contabili di [OSCURATO:SOCIETA]., dando così “ingresso nel giudizio ad elementi decisivi ai fini della deliberazione di fallibilità della società e della sua compagine sociale, atteso che dalla loro specifica allegazione è dipesa la questione fondamentale dell’inclusione delle somme dovute a titolo di I.V.A. tra i debiti di [OSCURATO:SOCIETA].” (v. pag. 25 del ricorso). Tuttavia nello stesso motivo si assume che l’importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto in conseguenza dell’avvenuta fatturazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., e rilevato a seguito dell’acquisizione della documentazione contabile della compagine concedente, è pari a € 8.289,23. Sitratta, dunque, ancora una volta, di una somma la cui detrazione non incide sul superamento della soglia di fallibilità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., derivandone l’inammissibilità anche di questa censura per mancanza di decisività. Per di più, posto che –come ricordato in precedenza - l’onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità incombe sul debitore, il motivo non chiarisce affatto in qual modo la prova del mancato superamento del limite di indebitamento sarebbe stata raggiunta in difetto delle risultanze della consulenza asseritamente viziata. 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe