CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33125/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione sul presupposto che il ricorrente non avrebbe sentito il suono del citofono e comunque il controllo effettuato dal personale di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha fatto espresso riferimento alla durata, reiterazione ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente suonato e poi bussato con le mani sulla porta in orario diurno (alle ore 19,30), senza ricevere alcuna risposta; che in tal senso depone pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726); ritenuto che analoghi limiti incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello escluso la scarsa offensività della condotta ex art. 131-bis cod. pen. visto che gli elementi valorizzati portavano a ritenere che il ricorrente si fosse allontanato dal luogo ove era sottoposto a detenzione domiciliare proprio "a causa delle sue condizioni di salute", senza che si potessero in alcun modo valorizzare elementi che ne evidenziassero la tenuità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis