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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31988/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez.2, n.16807 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 — 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato, poiché nell'escludere l'applicazione della speciale causa di non punibilità, la Corte di merito - con motivazione congrua e scevra da vizi logici - ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di speciale tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie, atteso che l'esiguità dell'offesa costituisce l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell'espresso richiamo all'art. 133, primo comma, cod. pen.; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila In favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez.2, n.16807 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 — 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato, poiché nell'escludere l'applicazione della speciale causa di non punibilità, la Corte di merito - con motivazione congrua e scevra da vizi logici - ha fatto corretta applicazione della disposizione censurata, posto che il giudizio di speciale tenuità richiede la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie, atteso che l'esiguità dell'offesa costituisce l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza, elementi di giudizio che debbono essere opportunamente bilanciati e valutati in forza dell'espresso richiamo all'art. 133, primo comma, cod. pen.; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila In favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 lug
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