CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42602/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla sussistenza del reato e violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto. 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è generico e versato in fatto, ma anzitutto contrabbanda come violazione della legge penale sostanziale la denunzia di veri e propri vizi di motivazione della sentenza impugnata, indeducibili in questa sede nel procedimento per i reati di competenza del Giudice di Pace. Va infatti ribadito che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Il secondo motivo è invece manifestamente infondato e generico poiché il Tribunale ha chiaramente fatto riferimento ai messaggi trasmessi mediante "whatsapp" e non solo alle dichiarazioni della persona offesa, come eccepito, talchè non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa del